Avvertenza:
  Il testo aggiornato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
della sanita'  ai sensi  dell'art. 11 del  testo unico  approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,  nonche' dall'art. 10, comma 2, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto  legislativo,  integrate  con le  modifiche
apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle richiamate
nel  decreto  legislativo  stesso,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e   l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
  Nel testo di detto  decreto legislativo, pubblicato nel supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  - serie generale  - n.  7 dell'11
gennaio   1993,  sono   state,   pertanto,   inserite  le   modifiche
(evidenziate  con  carattere  grassetto)   ad  esso  apportate  dalle
seguenti disposizioni, intervenute successivamente;
 tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )):
  legge 20 novembre  1995, n. 490, recante conversione  in legge, con
modificazioni,  del   decreto-legge  20   settembre  1995,   n.  390,
concernente provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita'
medicinali,  nonche'  in  materia    sanitaria,   pubblicata    nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 20 novembre 1995;
  decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249, recante modificazioni al
decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 530, concernente attuazione
della direttiva 91/492/CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili
alla  produzione e  commercializzazione dei  molluschi bivalvi  vivi,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  107 del 9
maggio 1996;
  decreto  14  ottobre  1998 recante  modificazioni  all'allegato  al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modifiche,
in  attuazione della  direttiva 97/61/CE,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 296 del 19 dicembre 1998.
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto fissa le norme sanitarie per la produzione e
la immissione  sul mercato  dei molluschi  bivalvi vivi  destinati al
consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.
  2. Il presente decreto si applica, escluse le disposizioni relative
alla  depurazione, agli  echinodermi, ai  tunicati ed  ai gasteropodi
marini.