Avvertenza: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto legislativo, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle richiamate nel decreto legislativo stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Nel testo di detto decreto legislativo, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con carattere grassetto) ad esso apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente; tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )): legge 20 novembre 1995, n. 490, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, concernente provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 20 novembre 1995; decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249, recante modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 9 maggio 1996; decreto 14 ottobre 1998 recante modificazioni all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 97/61/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 19 dicembre 1998. Art. 1. 1. Il presente decreto fissa le norme sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo. 2. Il presente decreto si applica, escluse le disposizioni relative alla depurazione, agli echinodermi, ai tunicati ed ai gasteropodi marini.