IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, commi 90 e successivi, sono stati individuati gli atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998 con il quale e' stata istituita la seconda Universita' degli studi di Milano; Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto, il quale prevede che il comitato ordinatore di tale Universita' sia composto da dieci membri, compreso il presidente; Considerata l'esigenza, per motivi di operativita', di portare il numero dei componenti di tale comitato ordinatore a dodici, compreso il presidente; Vista la nota n. 442 del 10 dicembre 1998 con la quale la seconda Universita' degli studi di Milano chiede di assumere la denominazione di "Universita' degli studi di Milano - Bicocca"; Decreta: Art. 1. All'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale10 giugno 1998, la frase "il comitato e' composto da dieci membri tra cui il presidente" e' sostituita dalla frase "il comitato e' composto da dodici membri tra cui il presidente".