IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge  23 dicembre 1996, n. 662, ed  in particolare l'art.
1, commi 90, 91 e 92;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica 30 marzo  1998, con il quale, in attuazione
del predetto  art. 1, commi  90 e successivi, sono  stati individuati
gli atenei  sovraffollati e sono  stati determinati i criteri  per la
loro graduale separazione organica;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e tecnologica  10  giugno  1998 con  il  quale e'  stata
istituita la seconda Universita' degli studi di Milano;
  Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto, il quale prevede che
il  comitato ordinatore  di tale  Universita' sia  composto da  dieci
membri, compreso il presidente;
  Considerata l'esigenza,  per motivi di operativita',  di portare il
numero dei componenti di tale  comitato ordinatore a dodici, compreso
il presidente;
  Vista la nota n.  442 del 10 dicembre 1998 con  la quale la seconda
Universita' degli studi di Milano chiede di assumere la denominazione
di "Universita' degli studi di Milano - Bicocca";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 9,  comma 2,  del decreto  ministeriale10 giugno  1998, la
frase "il comitato e' composto da dieci membri tra cui il presidente"
e' sostituita dalla  frase "il comitato e' composto  da dodici membri
tra cui il presidente".