Avvertenza:
  Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di
grazia e  giustizia ai sensi dell'art.  11, comma 1, del  testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  28 dicembre 1985, n. 1092,  al solo fine
di  facilitare la  lettura sia  delle disposizioni  del decretolegge,
integrate con le modifiche apportate  dalla legge di conversione, che
di  quelle richiamate  nel  decreto. Restano  invariati  il valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Le compensazioni nazionali per  i periodi di produzione lattiera
1995-1996  e 1996-1997,  di cui  all'articolo 3  del decreto-legge  1
dicembre 1997, n. 411, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1998, n. 5, e  successive modificazioni ed integrazioni, sono
effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni  dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sulla  base degli accertamenti inviati e
delle decisioni dei ricorsi di  riesame fatte pervenire attraverso il
sistema informatico,  tenuto conto  di quanto  disposto dall'articolo
45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento
sostitutivo adottato  con decreto del Presidente  della Repubblica 19
gennaio  1999,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 24  del  30
gennaio  1999.  ((  Per  il solo  periodo  1995-1996,  l'AIMA,  nella
esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n.
411 del  1997, convertito,  con modificazioni, dalla  legge n.  5 del
1998,  e successive  modificazioni,  non applica  le riduzioni  della
quota B  in ottemperanza alle sentenze  concernenti la illegittimita'
delle stesse riduzioni. )) L'esubero complessivo nazionale, sul quale
e' calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, e' costituito
dalla differenza tra il quantitativo  nazionale garantito ed il latte
complessivamente prodotto  e commercializzato  in ciascun  periodo. I
risultati  delle  compensazioni  sono  comunicati,  entro  lo  stesso
termine,  mediante lettera  raccomandata con  avviso di  ricevimento,
agli acquirenti,  ai produttori  e alle  regioni e  province autonome
interessate.
  2. L'AIMA  recepisce le  correzioni degli errori  intervenuti nelle
operazioni di  riesame, di cui  al decreto-legge  n. 411 del  1997, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  motivatamente  segnalati
dalle regioni e province autonome  e da queste effettuate, attraverso
il sistema informatico, entro trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del   presente  decreto,   ((  sulla  base   delle  tipologie
individuate  nella relazione  finale  della  commissione di  garanzia
quote  latte. ))  Delle  predette correzioni  le  regioni e  province
autonome  danno comunicazione  agli interessati  (( mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. ))
  3.  Ai fini  dell'esecuzione della  compensazione nazionale  per il
periodo  1997-1998 l'AIMA,  entro  trenta giorni  dalla scadenza  del
termine di cui al comma 1, effettua:
  a)  l'aggiornamento dei  quantitativi  individuali  per il  periodo
1997-1998,   gia'  accertati   per   detto  periodo   ai  sensi   del
decreto-legge  n.  411  del   1997,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  sulla  base  dei  mutamenti di  titolarita'  ai  sensi
dell'articolo  21  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  23
dicembre 1993, n. 569, e  delle informazioni relative ai contratti ed
alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome;
  b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita'
di cui all'articolo 2, comma 5,  del decreto-legge n. 411 del 1997, e
successive   modificazioni   ed    integrazioni,   dei   quantitativi
individuali di  riferimento di cui  alla lettera a)  delle produzioni
commercializzate per il periodo  1997-1998, risultanti dai modelli L1
pervenuti all'AIMA, e  delle anomalie in essi  riscontrate, (( tenuto
anche conto delle risultanze dei  ricorsi relativamente al numero dei
capi accertati. ))
  3-bis. (( Entro cinque giorni dal ricevimento della ))
(( comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i ))
(( produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al    ))
(( rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della     ))
(( stessa ai fini del prelievo supplementare.                      ))
  3-ter.  (( Le comunicazioni di cui alla  lettera b) del comma    ))
(( 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province         ))
(( autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province  ))
(( autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro            ))
(( organizzazioni, nonche' alle associazioni di produttori di      ))
(( latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del  ))
(( Consiglio, del 20 maggio 1997.                                  ))
  4. Con la  medesima comunicazione di cui al comma  3, (( lettera ))
b),  l'AIMA provvede  all'aggiornamento  definitivo dei  quantitativi
individuali  di   riferimento  per  il  periodo   1998-1999,  di  cui
all'articolo  5 del  decreto- legge  n.  411 del  1997, e  successive
modificazioni   ed  integrazioni,   sulla  base   dei  mutamenti   di
titolarita' ai sensi  del decreto del Presidente  della Repubblica n.
569  del 1993,  e delle  informazioni relative  ai contratti  ed alle
mobilita'   fornite  dalle   regioni   e   province  autonome.   Tali
aggiornamenti sono validi anche  come attribuzione provvisoria per il
periodo 1999-2000.
  4-bis. (( In attesa dell'aggiornamento definitivo, le ))
(( regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare    ))
(( certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con     ))
(( quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo      ))
(( 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino       ))
(( aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati     ))
(( regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa   ))
(( vigente.                                                        ))
  5. Con decreto del Ministro  per le politiche agricole, da emanarsi
entro  trenta giorni  dalla data  di entrata  in vigore  del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate   le   modalita'   procedurali   per   addivenire   alle
determinazioni  definitive,   da  parte  delle  regioni   e  province
autonome,  dei dati  comunicati  ai  sensi dei  commi  3  e 4,  entro
sessanta  giorni  dalle  comunicazioni  stesse,  fermi  restando  gli
accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  6. (( Ai fini dell'applicazione dei  criteri di priorita' di cui al
comma 8 )) le regioni e le province autonome, entro il termine di cui
al comma 1, trasmettono  all'AIMA, attraverso il sistema informatico,
le  informazioni  relative  all'esatta localizzazione  delle  aziende
ubicate in  comuni parzialmente delimitati ai  sensi dell'articolo 3,
paragrafi 3, 4  e 5 (( della direttiva 75/268/CEE  del Consiglio, del
28 aprile 1975, )) con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.
  7. L'AIMA effettua la compensazione ((  sulla base di dati certi ))
per  il periodo  1997-1998 entro  trenta giorni  dalle determinazioni
definitive  di cui  al comma  5, da  parte delle  regioni e  province
autonome, e comunque entro e non oltre  il (( 30 settembre )) 1999. I
risultati  della  compensazione  sono  comunicati,  mediante  lettera
raccomandata  con   avviso  di   ricevimento,  agli   acquirenti,  ai
produttori e alle regioni e province autonome interessate.
  8.  La   compensazione  nazionale  e'  effettuata   per  i  periodi
1995-1996,  1996-1997,  1997-1998  e 1998-1999,  secondo  i  seguenti
criteri e nell'ordine:
  a) in favore dei produttori titolari di  quota delle zone di
montagna, (( di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio,    ))
(( del 28 aprile 1975;                                             ))
  b) in favore  dei produttori titolari di  quota A e di  quota B nei
confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei
limiti del quantitativo ridotto;
  c) in  favore dei produttori  titolari di quota ubicati  nelle zone
svantaggiate, di cui  alla direttiva 75/268/CEE del  Consiglio del 28
aprile 1975,  e nelle  zone di  cui all'obiettivo 1  ai sensi  del ((
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993; ))
  d) in favore  dei produttori titolari esclusivamente  della quota A
che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della
quota medesima;
  (( e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota; ))
 e-bis) (( in favore di tutti gli altri produttori.           ))
  9.  Per i  periodi 1997-1998  e 1998-1999  si applica  la priorita'
prevista dall'articolo  13, comma 6-bis, del  decretolegge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61.
  10. Per il periodo 1998-1999,  alle dichiarazioni di consegna degli
acquirenti ed ai relativi modelli L1  allegati da presentarsi (( o da
inviare anche con lettera raccomandata )) entro il 15 maggio 1999, si
applicano le disposizioni previste dall'articolo  4, commi 2 e 4, del
decreto-  legge  n.  411  del 1997,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo
le modalita' di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411
del  1997,   e  successive   modificazioni  ed   integrazioni,  delle
produzioni commercializzate per il  periodo 1998-1999, risultanti dai
modelli  L1  pervenuti all'AIMA,  si  applicano  le disposizioni  del
decreto di cui al comma 5.  Il termine ultimo per la compensazione e'
stabilito al 31 dicembre 1999.
  11. Ai  fini delle operazioni  previste dal presente  articolo, nei
casi  in cui  sia  intervenuto  provvedimento giurisdizionale,  anche
cautelare  o non  definitivo, notificato  entro il  trentesimo giorno
precedente la scadenza del  termine fissato per l'effettuazione delle
compensazioni previste dal presente  articolo, l'AIMA utilizza i dati
quantitativi  contenuti in  detto provvedimento,  ovvero, in  caso di
mancanza  di tali  dati, quelli  accertati dalle  regioni e  province
autonome  ((  o  rideterminati  dall'AIMA,  nel  caso  in  cui  siano
intervenute ordinanze giurisdizionali anche  non definitive che hanno
fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi
trattenuti  a   titolo  di   anticipo  per  gli   eventuali  prelievi
supplementari  dovuti;  la  riscossione  del  prelievo  addebitato  a
compensazione nazionale  avvenuta viene effettuata  dall'AIMA, previa
intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante
ruolo. ))
  12. I  risultati delle compensazioni nazionali  effettuate ai sensi
del  presente articolo  sono  definitivi ai  fini  del pagamento  del
prelievo supplementare,  dei relativi  conguagli e  della liberazione
delle garanzie fideiussoriesurrogatorie, salvo  che per i soggetti di
cui al comma 13.
  13.  Le decisioni  amministrative o  giurisdizionali concernenti  i
ricorsi in materia, notificate  oltre il trentesimo giorno precedente
la   scadenza  del   termine   fissato   per  l'effettuazione   delle
compensazioni previste  dal presente articolo, non  producono effetti
sui  risultati complessivi  delle compensazioni  stesse, che  restano
fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali
sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso e' stato accolto, il
prelievo  versato e'  restituito per  la  parte non  dovuta, con  gli
interessi  legali nel  rispetto della  normativa vigente.  I relativi
saldi  contabili con  l'Unione europea  sono iscritti  nella gestione
finanziaria  dell'AIMA -  spese connesse  ad interventi  comunitari e
sono ripianati con i proventi  delle penalita' per omesso o ritardato
versamento dei prelievi dovuti e  con i prelievi e relativi interessi
legali  recuperati  in  conseguenza   delle  determinazioni  e  delle
pronunce favorevoli all'amministrazione divenute definitive.
  14. Ogni  ulteriore questione attinente alle  operazioni di riesame
effettuate  dalle  regioni  e  province autonome  in  attuazione  del
decreto-legge  n.  411  del   1997,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, non  risolta ai sensi  del comma 2, sara'  definita con
uno o piu'  decreti del Ministro per le  politiche agricole, d'intesa
con la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento  e di Bolzano, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore del  presente  decreto.  A  tali
determinazioni si  applicano le disposizioni  del comma 13  in quanto
compatibili.
  15.  Entro trenta  giorni  dal ricevimento  della comunicazione  da
parte  dell'AIMA  dei  prelievi  dovuti per  i  periodi  1995-1996  e
1996-1997,   l'acquirente,   in   caso  di   mancata   richiesta   di
rateizzazione,  deve provvedere  a versare  gli importi  trattenuti a
titolo   di   prelievo  per   i   suddetti   periodi,  nella   misura
complessivamente dovuta,  nell'apposita contabilita'  speciale aperta
presso  la sezione  di  tesoreria provinciale  dello  Stato di  Roma,
indicando  specificamente   le  causali  del  versamento   e  dandone
contestuale  comunicazione  alle regioni  e  province  autonome ed  a
restituire le somme  trattenute in eccesso, dopo  operati i conguagli
previsti  dall'articolo  1  del  decreto-legge n.  411  del  1997,  e
successive  modificazioni ed  integrazioni, limitatamente  alle somme
dal  medesimo trattenute  per i  periodi 1995-1996  e 1996-1997.  Sui
versamenti  e  le restituzioni  sono  dovuti  i rispettivi  interessi
legali  a  decorrere  dalle  singole  trattenute.  Qualora  le  somme
trattenute   non   siano   sufficienti    a   coprire   il   prelievo
complessivamente  dovuto per  i  periodi suddetti,  il produttore  e'
tenuto  a corrispondere  all'acquirente la  differenza almeno  cinque
giorni  prima del  termine  suddetto, ai  fini  del versamento  nella
contabilita'  speciale   ((  secondo  le  modalita'   previste  dalla
legislazione tributaria. In difetto, su comunicazione dell'acquirente
da  effettuare  entro  i  successivi  dieci  giorni,  l'AIMA,  previa
intimazione del relativo pagamento,  effettua la riscossione coattiva
del  debito residuo  mediante  ruolo. Alle  regioni  e alle  province
autonome sono  comunicati i produttori  iscritti a ruolo.  )) Qualora
non  provveda a  tale comunicazione  l'acquirente e'  responsabile in
proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore.
  16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio
della rateizzazione,  in (( dieci  )) rate semestrali  consecutive di
pari  importo,  con i  relativi  interessi  legali, ed  offra  idonea
garanzia fideiussoria, a prima e  semplice richiesta, (( ovvero altra
idonea  garanzia, ai  sensi del  decreto del  Ministro delle  risorse
agricole,  alimentari e  forestali  del 25  ottobre 1995,  pubblicato
nella )) Gazzetta Ufficiale (( n.  291 del 14 dicembre 1995, ferma la
responsabilita' dell'acquirente  per il  versamento del  prelievo, ))
per il  totale versamento  di quanto  dovuto alle  scadenze previste,
dandone  comunicazione   con  lettera  raccomandata  con   avviso  di
ricevimento   all'AIMA  e   alla   regione   o  provincia   autonoma,
l'acquirente, entro i successivi dieci  giorni, provvede a versare la
prima rata  nella suddetta contabilita'  speciale ed a  restituire al
produttore tutte le altre somme  trattenute a titolo di prelievo, con
gli interessi  legali maturati a decorrere  dalle singole trattenute.
Il produttore  deve successivamente corrispondere  all'acquirente, ((
almeno  cinque giorni  lavorativi  prima della  scadenza  )) di  ogni
singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella
contabilita' speciale. L'acquirente e' tenuto a dare comunicazione di
ciascun  versamento  alle regioni  e  province  autonome. La  mancata
corresponsione dell'importo  dovuto anche per una  sola rata comporta
la  decadenza  dal  beneficio  della  rateizzazione.  In  tale  caso,
l'acquirente provvede ad  escutere la garanzia prestata  ed a versare
l'intero  prelievo  residuo   nella  contabilita'  speciale,  dandone
contestuale comunicazione alle regioni e  province autonome (( che ne
danno   immediata   comunicazione   all'AIMA.  ))   L'acquirente   e'
responsabile del puntuale  pagamento del prelievo dovuto.  In caso di
pluralita' di  acquirenti, ognuno provvede al  versamento della parte
di prelievo di sua competenza.
  17. Fermo quanto previsto dal  presente decreto, l'AIMA, per i fini
di certificazione di propria  competenza, entro quindici giorni dalla
scadenza del  termine di cui  al comma 1, trasmette  agli acquirenti,
per i quali sia stato accertato ai sensi del decreto-legge n. 411 del
1997, e successive modificazioni  ed integrazioni, un quantitativo di
latte conferito diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di
commercializzazione  da essi  presentate  per i  periodi 1995-1996  e
1996-1997, nonche' alle regioni e  province autonome, un elaborato di
verifica  recante l'indicazione,  per ciascun  produttore conferente,
della produzione  dichiarata nei  modelli L1  presentati e  di quella
definitivamente accertata ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997,
e successive modificazioni ed integrazioni. (( Ove, nei trenta giorni
successivi  alla ricezione  dell'elaborato, l'acquirente  confermi le
singole  posizioni accertate,  apponendo per  ognuno il  timbro e  la
firma  per  accettazione  del legale  rappresentante  dell'azienda  e
provveda a  restituire all'AIMA, con lettera  raccomandata con avviso
di  ricevimento,  e  alle  regioni e  province  autonome  l'elaborato
stesso, che vale a tutti gli  effetti come rettifica dei modelli L1 a
suo tempo inviati,  la rettifica determina la  non applicazione della
revoca del  riconoscimento prevista dall'articolo 23  del decreto del
Presidente della Repubblica  23 dicembre 1993, n. 569,  e delle altre
sanzioni   amministrative   previste,   a   carico   dell'acquirente,
dall'articolo 11 della legge 26 novembre  1992, n. 468. In ogni caso,
gli accertamenti  effettuati e  le decisioni  dei ricorsi  di riesame
costituiscono,  a tutti  gli effetti,  modifica delle  risultanze dei
modelli  L1 a  suo tempo  inviati, ferme  le procedure  sanzionatorie
previste dalla legge. ))
  18.  Il  prelievo  dovuto  per  il  periodo  1997-1998  e'  versato
dall'acquirente con  le modalita'  previste dai commi  15 e  16 entro
trenta  giorni  dalla comunicazione  di  cui  al comma  7  effettuata
dall'AIMA. Si  applicano le disposizioni di  cui al comma 17.  A tale
fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica e'
effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 7.
  19.  Il  prelievo  dovuto  per  il  periodo  1998-1999  e'  versato
dall'acquirente   entro   venti    giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione  da  parte dell'AIMA,  a  seguito  delle operazioni  di
compensazione di cui al comma 10.
  20. Con effetto  a decorrere dal periodo 1996-1997,  il termine per
la  stipula  dei  contratti  di  affitto e  vendita  di  quota  senza
trasferimento di azienda  e' fissato al 31 dicembre  di ciascun anno,
fatti salvi gli  accertamenti eseguiti ai sensi  del decreto-legge n.
411  del 1997,  e successive  modificazioni ed  integrazioni. Per  il
periodo  medesimo  su  concorde   volonta'  delle  parti,  comunicata
successivamente all'AIMA.
  21.  Le  quote resesi  disponibili  a  seguito dell'attuazione  del
decreto-legge  n.  411  del   1997,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  delle disposizioni  applicative approvate  con decreto
del Ministro per  le politiche agricole 17  febbraio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  42  del 20  febbraio  1998, nonche'  a
seguito dell'applicazione  da parte  dell'AIMA, sentite le  regioni e
province autonome interessate,  degli articoli 2 e 3  del decreto del
Presidente  della Repubblica  23 dicembre  1993, n.  569, affluiscono
alla  riserva nazionale  e  (( sono  ripartite tra  le  regioni e  le
province autonome, ai fini  della assegnazione ai produttori titolari
di  quota, in  misura  proporzionale ai  quantitativi individuali  di
riferimento  allocati presso  ciascuna regione  e provincia  autonoma
accertati per  i periodi  1995-1996 e 1996-1997  ai sensi  del citato
decreto-legge n.  411 del 1997, convertito,  con modificazioni, dalla
legge  n.  5 del  1998  ))  per  essere riassegnate  secondo  criteri
oggettivi   di    priorita'   deliberati   dalle    stesse,   tenendo
prioritariamente  conto  delle  riduzioni  effettuate  ai  sensi  del
decreto-legge   23   dicembre   1994,   n.   727,   convertito,   con
modificazioni,  dalla   legge  24  febbraio   1995,  n.  46.   ((  Le
disposizioni del presente comma si  applicano a decorrere dal periodo
1999-2000. ))
  21-bis. (( In nessun caso possono beneficiare delle ))
(( riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso ))
(( dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero          ))
(( affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari. ))
  21-ter.  (( In attesa della riforma del  settore, i criteri e    ))
(( l'ordine di priorita' stabiliti dal comma 8 si applicano anche  ))
(( per l'effettuazione della compensazione nazionale per il        ))
(( periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le         ))
(( disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con  ))
(( esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10.           ))
  22. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano
le  disposizioni di  cui  alla  legge 26  novembre  1992,  n. 468,  e
successive  modificazionied  integrazioni,  e le  altre  disposizioni
vigenti in materia.
  23. Le regioni a statuto speciale  e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano provvedono  agli  adempimenti  demandati dal  presente
decreto  alle regioni  nel rispetto  degli statuti  e delle  norme di
attuazione.
                               Art. 1
 
          Riferimenti normativi:
            -  Si    trascrive  il  testo  dell'art.    3 del D.L. n.
          411/1997  (Misure  urgenti  per  gli   accertamenti   nella
          produzione lattiera):
            "Art.    3  (Compensazione    nazionale per   i   periodi
          1995-1996  e 1996-1997). - 1. Anche ai fini dell'attuazione
          dell'art. 1, comma 35, del D.L.   31 gennaio 1997,  n.  11,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997,
          n. 81, e successive  modificazioni,  l'AIMA,  entro  trenta
          giorni  dalla    scadenza del   termine di  cui al  comma 8
          dell'art. 2, effettua la    rettifica  della  compensazione
          nazionale  per  il   periodo 1995-1996  e la  compensazione
          nazionale   per il    periodo  1996-l997,  sulla  base  dei
          modelli  L1  pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in
          vigore del presente  decreto,  nonche'  degli  accertamenti
          compiuti  e  delle decisioni dei ricorsi  di riesame di cui
          all'art. 2.  Per  il   solo  periodo   1995-1996,   l'AIMA,
          nell'esecuzione    della rettifica,  procede  al  raffronto
          tra i  dati  della   compensazione nazionale eseguita    ai
          sensi    dell'art.  3,  D.L.   23 ottobre   l996, n.   552,
          convertito, con modificazioni, dalla    legge  20  dicembre
          1996,  n.   642,  e  quelli  derivanti  dalla applicazione,
          da    parte    dell'AIMA  stessa,  delle     regole   della
          compensazione   precedentemente    in  vigore,  determinati
          sulla  base dei  risultati  degli   accertatnenti di    cui
          all'art.    2 del   presente decreto,   ed applica,  in via
          perequativa,  l'importo  del  prelievo  supplementare   che
          risulta  meno oneroso per il produttore. La rettifica della
          compensazione   nazionale   per   il   periodo    1995-1996
          sostituisce a tutti gli  effetti le imputazioni di prelievo
          supplementare   per  lo   stesso   periodo  precedentemente
          operate dall'AIMA.
            1-bis.    A seguito  della  verifica di  cui al  comma  1
          il   Governo comunica    all'Unione   europea      l'esatta
          produzione     delle   annate 1995-1996 e 1996-1997, per la
          rettifica dei prelievi dovuti.
            2. I quantitativi di   latte commercializzato  risultanti
          dai  modelli  L1  per    i periodi 1995-1996   e 1996-1997,
          pervenuti all'AIMA  dopo la data  di entrata   in    vigore
          del   presente   decreto, che  evidenziano incrementi delle
          quantita', sono assoggettati  totalmente    a  prelievo  da
          corrispondere a carico dell'acquirente.
            3.    I dati   risultanti   dalle operazioni   di cui  al
          comma 1  sono trasmessi,  con   i   previsti     conguagli,
          alle   regioni  e  province autonome. Gli acquirenti devono
          provvedere al versamento del saldo ed  al  pagamento    del
          prelievo  entro,   quindici giorni dalla  notifica da parte
          delle    regioni  e  province  autonome,     nonche'   alla
          restituzione,  entro  lo stesso   termine, ai produttori di
          quanto risulta trattenuto in piu', con gli interessi legali
          maturati.
            4. Nei confronti degli acquirenti  che non effettuano  il
          versamento  delle  somme trattenute  a titolo  di prelievo,
          si procede    mediante  iscrizione  a    ruolo  secondo  le
          modalita'  previste dalla legislazione tributaria".
            -  Si  trascrive  il  testo del   comma 27, dell'art. 45,
          della legge n.  448/1998  (Misure di  finanza pubblica  per
          la  stabilizzazione e  lo sviluppo):
            "27. Sono valide  e ricevibili le decisioni di    ricorsi
          di   riesame,   di  cui  al     comma  8  dell'art.  2  del
          decreto-legge  1 dicembre 1997, n.   411,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27    gennaio 1998, n.   5, e
          successive   modificazioni,   fatte   pervenire    all'AIMA
          attraverso  il  sistema  informatico  entro il 10   gennaio
          1999, anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre
          il termine previsto dal medesimo comma 8  dell'art.  2  del
          decreto-legge n. 411 del 1997".
            -  Il  D.P.R.  19  gennaio   1999 reca: "Disposizioni per
          definire nelle regioni Lazio    e  Molise    i  ricorsi  in
          materia  di  determinazione dei quantitativi di  produzione
          lattiera, a   norma dell'art.  2,    comma  8-  bis,    del
          decreto-legge  1  dicembre 1997,  n.  411, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5".
            -  Si  trascrive il  testo dell'art. 21  del decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 569/1993,   (Regolamento  di
          esecuzione  della  legge  26    dicembre  1992,    n.  468,
          concernente misure  urgenti nel  settore lattierocaseario":
            "Art. 21 (Mutamenti nella conduzione delle aziende). - 1.
          In caso  di   successione  ereditaria,  frazionamento     o
          accorpamento,   acquisto  o    affitto  dell'azienda  o  in
          presenza di ogni altro   atto o fatto     giuridico     che
          comporti   un    mutamento   del   conduttore dell'azienda,
          il nuovo conduttore deve  inviare,  entro  quindici  giorni
          dalla    variazione  intervenuta,    copia   della relativa
          documentazione all'AIMA che, verificatane la   regolarita',
          provvede  a  recepire  dette variazioni in  occasione della
          pubblicazione dei   bollettini previsti nell'art.  4  della
          legge n. 468/1992.
            2.  Un'apposita  comunicazione  deve    essere  altresi',
          effettuata alle regioni e all'associazione di appartenenza.
            3.  Il nuovo  conduttore  comunica agli   acquirenti  del
          precedente  conduttore     la    variazione    intervenuta,
          fornendo   la   relativa documentazione.
            4.    Tale    variazione    va     riportata  a      cura
          dell'acquirente    nella  dichiarazione prevista all'art. 7
          del presente regolamento.
            5. Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore  puo'
          continuare  ad esercitare  la propria  attivita' produttiva
          su un   altro  terreno  conservando  la  titolarita'  della
          quota.
            6.  Di    tale modifica il   conduttore e' tenuto a  dare
          comunicazione  all'AIMA,  alla    regione  ove  e'  ubicata
          l'azienda  espropriata  nonche' se  la   nuova  azienda  e'
          ubicata  in  una  regione   diversa,  a quest'ultima.
            7.  In  caso    di  produttore  associato  la    predetta
          comunicazione deve essere effettuata anche all'associazione
          interessata.
            8.  Ai  fini    del  versamento  del  prelievo da   parte
          dell'acquirente e dell'applicazione della compensazione  di
          cui  all'art.  11  del presente regolamento,   i  mutamenti
          intervenuti   durante  il  periodo  nella conduzione  delle
          aziende  non hanno incidenza anche nel caso in cui il nuovo
          conduttore  non sia  socio  dell'associazione   alla  quale
          era associato il precedente conduttore".
            -  Si  trascrive  il  testo del comma   5 dell'art. 2 del
          citato D.L. n.  411/1997:
            "5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta  giorni
          dalla  data  di    entrata     in   vigore   del   presente
          decreto,  mediante  lettera raccomandata con   ricevuta  di
          ritorno,   i     quantitativi  di  riferimento  individuali
          assegnati ed  i  quantitavi   di latte    commercializzato,
          accertati    ai  sensi    dei    commi  da   1 a   3;   gli
          interessati   possono presentare, a    pena  di  decadenza,
          ricorso di riesame  entro quindici giorni  dalla   data  di
          ricezione    della    suddetta   comunicazione, utilizzando
          l'apposito modulo predisposto  dall'Azienda e  fornendo  le
          necessarie prove documentali".
            -  Il  regolamento   (CE) n. 952/97 del consiglio del  20
          maggio 1997, concerne "le associazioni di produttori  e  le
          relative unioni".
            -  Si  trascrive  il testo dell'art. 5 del citato D.L. n.
          411/1997:
            "Art.   5   (Disposizioni   finali).   -   1.   Per    il
          periodo  1998-1999,  in   attesa della riforma del  settore
          lattierocaseario, in deroga a  quanto previsto  dall'art. 1
          del decreto-legge  31 gennaio 1997,   n. 11,    convertito,
          con    modificazioni, dalla   legge 28  marzo 1997,  n. 81,
          l'AIMA    provvede  all'aggiornamento   degli elenchi   dei
          produttori titolari  di quota e  dei quantitativi ad   essi
          spettanti,  trasmettendoli    alle  regioni    e   province
          autonome  e   dandone comunicazione individuale,   mediante
          lettera  raccomandata    con  avviso di ricevimento,   agli
          interessati, entro  il medesimo termine  di cui all'art. 3,
          connna 1.
            1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le  regioni  sono
          autorizzate  a  rilasciare certificazioni provvisorie   dei
          trasferimenti di azienda con  quota o  di  sola quota   che
          abbiano  efficacia  per il  periodo l998-1999, a condizione
          che tali trasferimenti riguardino aziende con quote  ovvero
          solo    quote   i    cui   dati  siano  stati  regolarmente
          verificati e certificati ai sensi del presente decreto.
            2. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano provvedono  agli adempimenti  demandati
          dal    presente  decreto  alle  regioni  nel rispetto degli
          statuti e delle norme di attuazione.
            3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si
          applicano le   disposizioni  di    cui    alla    legge  26
          novembre    1992,   n. 468,   e successive modificazioni ed
          integrazioni".
            - Si trascrive   il  testo  dei  paragrafi    3,  4  e  5
          dell'art. 3 della direttiva   75/268/CEE   del   consiglio,
          del   28   aprile   1975, sull'agricoltura di montagna e di
          talune zone svantaggiate:
            "3. Le zone  di montagna sono composte di comuni  o parti
          di  comuni  che  devono    essere  caratterizzati    da una
          notevole  limitazione delle possibilita'  di  utilizzazione
          delle terre e un  notevole aumento dei costi dei lavori:
            -  a causa dell'esistenza  di condizioni climatiche molto
          difficili, dovute  all'altitudine, che   si   traducono  in
          un periodo  vegetativo nettamente abbreviato,
            -   ovvero,   ad   un'altitudine   inferiore,   a   causa
          dell'esistenza, nella  maggior  parte  del  territorio,  di
          forti pendii che rendono impossibile la  meccanizzazione, o
          richiedono    l'impiego    di  materiale    speciale  assai
          oneroso,
            -  ovvero, quando  lo svantaggio  derivante da   ciascuno
          di    questi  fattori    presi    separatamente   e'   meno
          accentuato,  a  causa  della combinazione dei  due fattori,
          purche' la   loro combinazione  comporti  uno    svantaggio
          equivalente  a    quello    che   deriva dalle   situazioni
          considerate nei primi due trattini.
            4. Le zone  svantaggiate  minacciate  di  spopolamento  e
          nelle  quali  e' necessario conservare l'ambiente naturale,
          sono composte di territori agricoli   omogenei    sotto  il
          profilo    delle   condizioni natutali  di produzione,  che
          devono    rispondere    simultaneamente    alle    seguenti
          caratteristiche:
            a) esistenza di  terre poco produttive, poco idonee  alla
          coltura    e    all'intensificazione,    le    cui   scarse
          potenzialita' non possono essere migliorate   senza   costi
          eccessivi  e che  si  prestano  soprattutto all'allevamento
          estensivo;
            b)   a causa  della  scarsa  produttivita', dell'ambiente
          naturale, ottenimento di risultati notevolmente   inferiori
          alla   media   quanto   ai  principali       indici     che
          caratterizzano      la          situazione        economica
          dell'agricoltura;
            c)   scarsa   densita',   o   tendenza  alla  regressione
          demografica,  di  una  popolazione  dipendente  in     modo
          preponderante dall'attivita' agricola e la  cui contrazione
          accelerata  comprometterebbe la vitalita'  e il popolamento
          della zona medesima.
            5.  Possono  essere assimilate alle  zone svantaggiate ai
          sensi del presente  articolo, limitate  zone  nelle   quali
          ricorrono     svantaggi  specifici  e    nelle  quali    il
          mantenimento dell'attivita'   agricola  e'  necessario  per
          assicurare  la  conservazione dell'ambiente   naturale e la
          vocazione   turistica  o    per    motivi    di  protezione
          costiera.    La  superficie complessiva   di tali zone  non
          puo'  superare  in    uno  Stato  membro,  il  2,5%   della
          superficie di tale Stato".
            -   Il regolamento  (CEE) n.  2081/93 del  consiglio, del
          20 luglio 1993, modifica il regolamento  (CEE)  n.  2052/88
          relativo   alle   missioni  dei     fondi    a    finalita'
          strutturali,   alla  loro  efficacia  e   al  coordinamento
          dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli
          investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti.
            -   Si   trascrive il  testo  del  comma  6-bis  del D.L.
          n.  6/1998 (ulteriori interventi urgenti in   favore  delle
          zone  terremotate  delle regioni  Marche  e   Umbria  o  di
          altre  aree   colpite  da  eventi calamitosi):
            "6-bis. In deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  3  del
          decretolegge  23  ottobre  1996,  n.   552, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 20 dicembre 1996, n.  642,  per
          il periodo 1997-1998  la compensazione e' effettuata in via
          prioritaria,  rispetto a tutte le altre categorie, a favore
          dei   produttori   titolari   di    quota    ubicati    nei
          territori  dall'art.  1  del  presente  decreto danneggiati
          dalla crisi sismica".
            - Si trascrive il testo dei commi 2 e 4 dell'art.  4  del
          citato D.L.  n. 411/1997:
            "2.   Per      il  medesimo     periodo  1997-1998,    la
          dichiarazione     che  gli   acquirenti   sono   tenuti   a
          trasmettere,    ai  sensi  dell'art.  3,  paragafo  2,  del
          regolamento (CEE) n. 536/93 della commissione del  9  marzo
          1993  e  successive   modificazioni, ed i relativi  modelli
          L1,  controfirmati  dal   produttore,   sono   redatti   in
          conformita'  dei  modelli  approvati, ai sensi dell'art. 1,
          comma  4,  del    decreto-legge  7  maggio  1997,  n.  118,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997,
          n. 204, con decreto  15   maggio   1997,    del    Ministro
          delle     risorse    agricole,  alimentari    e  forestali,
          pubblicato nella   Gazzetta  Ufficiale    della  Repubblica
          italiana   n.    115  del  20  maggio   1997  e  successive
          modificazioni.   Tale  decreto  si  applica  anche  per  la
          eventuale   "dichiarazione   di       contestazione".    La
          dichiarazione  di  consegna   e i relativi modelli  L1 sono
          inviati    su  supporto  magnetico    o  cartaceo,  secondo
          standard  definiti    con  decreto  del  Ministro    per le
          politiche agricole.   (Gli  atti   non  conformi   a   tali
          disposizioni    sono  irricevibili).  Se  il produttore non
          controfirma il modello L1, l'AIMA  effettua  gli  opportuni
          accertamenti,    anche  con le modalita' previste dall'art.
          2,  comma 7,  del  presente  decreto. Qualora  la   mancata
          sottoscrizione  risulti   ingiustificata, al  produttore si
          applica la sanzione amministrativa  prevista dall'art.  11,
          comma  1, della legge 26 novembre 1992, n. 468.
             3. (Omissis).
            4.  In    caso di mancato   rispetto del termine previsto
          dall'art. 3, paragrafo  2,   del  regolamento    (CEE)   n.
          536/93,       si    applicano  esclusivamente  le  sanzioni
          stabilite     dal  regolamento  (CE)   n.   1001/98   della
          Commissione  del  13  maggio    1998, sempre che il mancato
          rispetto del termine  stesso sia  imputabile esclusivamente
          a responsabilita' dell'acquirente".
            - Si trascrive il testo dell'art. 1 del  citato  D.L.  n.
          411/1997:
            "Art.  1  (Ripristino  della  liquidita'). - 1. In attesa
          degli accertamenti  di  cui  all'art.    2,   gli   importi
          trattenuti    dagli  acquirenti    a titolo   di   prelievo
          supplementare   per   il periodo   di  produzione  lattiera
          1996-1997 deveno  essere, entro  quindici giorni dalla data
          di   entrata in vigore del presente  decreto, restituiti ai
          produttori, con   gli interessi  legali  maturati,    nella
          misura  dell'80  per  cento degli importi predetti, dandone
          comunicazione all'AIMA e al Ministero   del   tesoro.    Le
          garanzie     fideiussorie    surrogatorie    del  prelievo,
          prestate  per il  medesimo periodo, devono  essere liberate
          nella medesima   percentuale. Resta fermo  l'obbligo    dei
          produttori  al pagamento   del prelievo  supplementare  ove
          questo risulti  comunque dovuto dopo l'effettuazione  della
          compensazione nazionale.
            2.    Le  restituzioni   di   cui al   comma 1  non  sono
          effettuate  nei confronti  dei produttori  che non    hanno
          sottoscritto  i modelli  L1 senza  presentare dichiarazione
          di   contestazione  oppure che  hanno sottoscritto  modelli
          L1   privi dell'indicazione   dei capi    bovini  da  latte
          detenuti  in  stalla  e  che  risultano  tali  anche  dalla
          rilevazione straordinaria   dei   capi bovini   da    latte
          effettuata ai  sensi  del decreto-legge 19 maggio 1997,  n.
          130,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 luglio
          1997,  n.    228,  o  risultano  non  incrociabili  con  la
          rilevazione stessa.
            3.   Limitatamente  al  periodo  1997-1998 ed  in  deroga
          a  quanto disposto dall'art. 5,  commi 3 e 4,  della  legge
          26  novembre  1992, n.   468,   gli   acquirenti di   latte
          bovino   restituiscono ai   produttori  l'intero    importo
          trattenuto  a  titolo  di  prelievo  supplementare relativo
          alla  parte  di quota B   ridotta al produttore dall'art. 2
          del decreto-legge    23    dicembre    1994,    n.     727,
          convertito,      con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
          1995, n. 46, nonche' l'importo relativo   agli      esuberi
          conseguiti    da    produttori   titolari esclusivamente di
          quota A nei limiti del 10 per cento  della  medesima.    Le
          somme    trattenute    in    eccesso  rispetto   a   quanto
          disposto  dal precedente periodo sono, entro dieci   giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto,  restituite ai produttori con   gli
          interessi    legali  maturati.    Per  le    consegne   che
          oltrepassano   il    suddetto  ammontare,  l'acquirente  e'
          tenuto  a trattenere il  prelievo supplementare  in  misura
          intera.  Resta fermo l'obbligo dei produttori al  pagamento
          del  prelievo supplementare ove questo   risulti   comunque
          dovuto    dopo     l'effettuazione     della  compensazione
          nazionale.  A  tal  fine  gli acquirenti sono autorizzati a
          trattenere nel periodo 1998-1999,  con gli interessi legali
          maturati,  le  somme  relative  al  periodo  1997-1998  non
          versate.
            3-bis.  Le    somme  trattenute  a    titolo  di prelievo
          supplementare, a partire    dal      periodo     1995-1996,
          finche'            permangono         nella  disponibilita'
          dell'acquirente,  sono produttive di  interessi legali  che
          devono  essere  corrisposti al produttore entro il medesimo
          termine di cui all'art. 3, comma 3.
            4.    Le  somme    dovute    a    titolo  di     prelievo
          supplementare  per    il periodo 1996-1997 sono recuperate,
          con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per
          i   periodi 1995-1996  e  1997-1998,  ovvero,  in  caso  di
          insufficienza,   sulle      consegne  relative  al  periodo
          1998-1999.  In  tal  caso,  gli   acquirenti sono    tenuti
          al    relativo    immediato versamento.   Qualora   non sia
          possibile   eseguire    tale  recupero,    o  questo    sia
          insufficiente,  si   procede   all'iscrizione  a ruolo  del
          debito  residuo    di  ciascun     produttore  secondo   le
          modalita' previste dalla legislazione tributaria.
            4-bis.   La    validita'  delle    garanzie  fidejussorie
          surrogatorie  del  prelievo  prestate  per      conto   dei
          produttori  per    il  periodo 1995-1996 e', a   richiesta,
          prorogata, alle medesime  condizioni pattuite, sino  al  31
          maggio  1998,  salvo    che  siano  intervenute   rilevanti
          modifiche  nella  situazione  patrimoniale   dell'obbligato
          principale".
            -    Il decreto   del Ministro   delle risorse  agricole,
          alimentari   e forestali   25 ottobre   1995    stabilisce:
          "Possibilita'      di   ricorso      a  forme  di  garanzia
          surrogatorie del prelievo  da    trattenersi  a  titolo  di
          anticipo".
            -  Si  trascrive il testo dell'art. 23 del citato D.L. n.
          411/1997:
            "Art. 23.  (Riconoscimento  dell'acquirente).  - 1.    Ai
          fini  dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 7
          del regolamento CEE n. 536/1993 gli acquirenti sono  tenuti
          a presentare, entro il 30 novembre  1993,    alle  regioni,
          apposita   istanza     redatta  conformemente  all'allegato
          facsimile 7 corredata dal certificato  di  iscrizione  alla
          camera di commercio.
            2.  La  firma   del legale rappresentante o del  titolare
          dell impresa apposta  in calce  alla domanda   deve  essere
          autenticata secondo  la vigente normativa in materia.
            3.  Le  regioni, verificata la sussistenza  dei requisiti
          necessari, dispongono il riconoscimento.
            4.  Le  imprese  che   intendono   iniziare   l'attivita'
          successivamente  al  30  novembre 1993   devono chiedere ed
          ottenere   il riconoscimento,  con  le  medesime  modalita'
          indicate  nei  commi    1 e 2, prima di iniziare la propria
          attivita'.
            5. Al fine di consentire    al  produttore  di  adempiere
          all'obbligo  di  verificare   che   l'acquirente   da   lui
          rifornito  abbia  ottenuto  il riconoscimento, le   regioni
          provvedono ad istituire  un apposito albo degli acquirenti.
            6.    Le      regioni    trasmettono    all'AIMA    copia
          dell'elenco   degli acquirenti  riconosciuti  entro  il  31
          gennaio 1994.
            7.  Le  regioni in  caso di inosservanza  da parte  degli
          acquirenti  degli  obblighi     previsti  dalla   normativa
          comunitaria    e  nazionale  del  settore  lattierocaseario
          procedono alla revoca del riconoscimento.
            8. Tutte le variazioni del  predetto albo debbono  essere
          comunicate all'AIMA".
            -  Si trascrive  il  testo  dell'art. 11  della  legge n.
          468/1992 (Misure urgenti nel settore lattierocaseario):
            "Art.  11.  -  1.  Chiunque  viola  gli  obblighi  di cui
          all'art. 5, commi 1 e 2, e' assoggettato  al  pagamento  di
          una  sanzione  amministrativa  da lire dieci milioni a lire
          cento milioni.
            2. Chiunque viola gli obblighi  previsti    dall'art.  5,
          commi  3,  4,  8 e 9, e'   assoggettato al pagamento di una
          sanzione amministrativa da lire  quindici  milioni  a  lire
          duecento milioni.
            3.  Chiunque  viola    gli obblighi previsti dall'art. 5,
          commi  6 e 7, e' assoggettato al  pagamento di una sanzione
          amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
            4. Chiunque  viola  gli  obblighi  di  cui  all'art.  14,
          paragrafi  1  e  2,  secondo  comma, del regolamento CEE n.
          1546/88 della Commissione del 3  giugno      1988,        e
          successive       modificazioni,         integrazioni      e
          codificazioni,  e'   assoggettato  al   pagamento  di   una
          sanzione amministrativa da lire un  milione  a  lire  dieci
          milioni.
            5.  Chiunque   viola gli  obblighi previsti dall'art.  8,
          comma   3, e dall'art.     9,    e'      assoggettato    al
          pagamento    di      una    sanzione amministrativa da lire
          quindici milioni a lire duecento milioni.
            6.  All'accertamento  delle   violazioni   previste   nel
          presente  articolo  provvedono  le  regioni,    le province
          autonome di Trento  e di Bolzano, nonche'  i soggetti    di
          cui  all'art.   8, comma  2.  Si applicano  le disposizioni
          contenute  nel capo I  della legge 24 novembre    1981,  n.
          689,  con    esclusione  della   facolta' di   pagamento in
          misura ridotta  prevista    nell'art.    16    della  legge
          medesima.    L'irrogazione   delle sanzioni e'   effettuata
          dalle  regioni e  dalle province  autonome di Trento  e  di
          Bolzano.
            7.  I    proventi  delle    sanzioni sono devoluti   alle
          regioni  ed alle province autonome di Trento e di Bolzano".
            - Il  decreto del  Ministro per le    politiche  agricole
          17  febbraio 1998 stabilisce: "Modalita' per  l'istruttoria
          dei  ricorsi  di  riesame  e    per  l'applicazione     del
          decreto-legge  1   dicembre  1997, n.  411, convertito, con
          modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5".
            - Si trascrive il  testo degli articoli 2 e 3  del citato
          D.P.R. n.  569/1993:
            "Art.  2  (P  erdita  della   quota).  -  1.  La  mancata
          commercializzazione  di  latte  o  prodotti lattieri    per
          un    intero periodo comporta per il produttore titolare di
          quota la perdita della stessa, fatto salvo quanto  previsto
          nelle successive disposizioni del presente articolo.
            2.  Il periodo di cui al comma 1 e' elevato a due periodi
          qualora   il   produttore   dimostri   che    la    mancata
          commercializzazione  sia  imputabile  ad una delle seguenti
          cause:
            a) prolungata inattivita' conseguente  ad inabilita'  del
          produttore medesimo;
               b) esproprio della superficie agricola dell'azienda;
            c)  furto  o perdita accidentale del patrimonio bovino da
          latte;
            d)  catastrofe  naturale  che  abbia colpito  in  maniera
          notevole l'azienda;
            e)     distruzione     dei      fabbricati      destinati
          all'allevamento  della mandria lattiera;
            f) epizoozie  e altre  cause sanitarie, comprovate  dalla
          autorita'  veterinaria,  che  compromettano  la  produzione
          lattiera.
            3.  A    tal  fine  il     produttore  interessato   deve
          presentare  apposita istanza,   corredata   dalla  relativa
          documentazione,  al   competente ufficio   regionale  entro
          trenta  giorni    dal  termine    del  periodo   di mancata
          commercializzazione.
            4. La perdita della quota ha effetto dal secondo  periodo
          successivo alla  mancata  commercializzazione,  a  meno che
          il   produttore  non comunichi,  entro il  15 dicembre  del
          primo    periodo  successivo,     al   competente   ufficio
          regionale:
               a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione;
               b) la cessione o l'affitto dell'azienda;
               c) la cessione o l'affitto della quota.
            5.     Le    regioni,  individuati   i   produttori   che
          non    hanno commercializzato latte   o  prodotti  lattieri
          nell'arco    di un periodo, valutate  le  istanze   di  cui
          al  comma  3  e   preso  atto  delle comunicazioni di   cui
          al    comma 4,  comunicano all'AIMA  gli elementi necessari
          per l'aggiornamento dei bollettini  di cui all'art. 4 della
          legge n. 468/1992.
            6.  Le  regioni  devono   far   pervenire   all'AIMA   la
          comunicazione  di  cui  al  precedente  comma  entro  il 15
          gennaio di ciascun anno.
            7.  Nei casi previsti dal regolamento  CEE n. 2066/92 non
          si applica l'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992".
            "Art. 3   (Riduzione della  quota).  -  1.    Le  regioni
          svolgono  controlli   tesi   a  verificare  la  rispondenza
          della  quantita'  di prodotto commercializzata  alla  quota
          assegnata a ciascun produttore.
            2.    Ove  la    quantita' commercializzata   risulti per
          cinque periodi consecutivi  inferiore  al 75   per    cento
          della  quota  spettante  al produttore, il  quantitativo di
          riferimento viene   ridotto al livello della    media    di
          prodotto  commercializzato  nell'arco  dei  predetti cinque
          periodi.
            3. In  caso di  applicazione del   comma 2    le  regioni
          provvedono  a  comunicare   i nuovi  quantitativi all'AIMA,
          per l'aggiornamento  dei bollettini di cui all'art. 4 della
          legge n. 468/1992.
            4.  Le  regioni  devono   far   pervenire   all'AIMA   la
          comunicazione  di  cui  al  comma  3 entro il 15 gennaio di
          ciascun anno".
            -  Il   D.L.   n.   727/1994   stabilisce:   "Norme   per
          l'avvio  degli interventi  programmati  in  agricoltura   e
          per    il   rientro   della produzione lattiera nella quota
          comunitaria".