Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette e indirette
                                  Al   Ministero   del   tesoro,  del
                                  bilancio  e  della  programmazione
                                    economica  -  Direzione  generale
                                  per i servizi periferici del tesoro
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
                                  Ai    centri     autorizzati     di
                                  assistenza   fiscale      per     i
                                  lavoratori
                                    dipendenti e pensionati
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Segretariato generale
                                  Al servizio consultivo e  ispettivo
                                  tributario
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Alle   direzioni    centrali    del
                                  Dipartimento delle entrate
 Premessa.
  Il  decreto  legislativo  28  dicembre 1998,  n.  490,  emanato  in
esecuzione della delega  di cui all'art. 3, comma 17,  della legge 23
dicembre  1996, n.  662, quale  disposizione integrativa  del decreto
legislativo 9  luglio 1997, n.  241, reca disposizioni in  materia di
assistenza  fiscale prevedendo  una  piu'  incisiva utilizzazione  di
strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
  Le nuove disposizioni disciplinano, tra l'altro, anche l'assistenza
fiscale  ai  contribuenti  che  possono adempiere  agli  obblighi  di
dichiarazione dei  redditi utilizzando  il modello 730.  Al riguardo,
rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 78 della legge 30
dicembre  1991,  n.  413,  sono  previste  significative  novita',  e
precisamente:
  e' stata ampliata la platea  dei soggetti che possono utilizzare il
modello 730, con l'inclusione anche  dei soggetti impegnati in lavori
socialmente  utili e  quelli  titolari di  redditi di  collaborazione
coordinata e continuativa;
  i sostituti d'imposta non sono piu' obbligati a prestare assistenza
fiscale, ma ne hanno solo la facolta'; resta comunque fermo l'obbligo
dei  sostituti d'imposta  di effettuare  le operazioni  di conguaglio
tenendo conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi
elaborate dai centri di assistenza fiscale;
  i centri  di assistenza  fiscale per  i lavoratori  dipendenti sono
obbligati  a riscontrare  la  corrispondenza dei  dati esposti  nelle
dichiarazioni alla relativa documentazione esibita dai contribuenti e
alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili,
le  detrazioni e  i  crediti d'imposta,  lo  scomputo delle  ritenute
d'acconto.
  Inoltre, come gia' evidenziato nelle istruzioni per la compilazione
del  modello  730/99  -  Redditi  1998,  pubblicate  nel  supplemento
ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 53 del
5 marzo 1999,  a partire da quest'anno e'  possibile la presentazione
del  modello  730  in  forma  congiunta  da  parte  dei  coniugi  non
legalmente o effettivamente separati,  nonche' la presentazione di un
modello 730 integrativo per correggere  errori od omissioni che hanno
comportato un minor debito o maggior credito per il contribuente.
  Con   la  presente   circolare  si   illustrano  le   modalita'  di
presentazione  del modello  730/99 e  di prestazione  dell'assistenza
fiscale da parte  dei sostituti d'imposta e dei  centri di assistenza
fiscale per  i lavoratori dipendenti,  tenendo conto anche  di talune
previsioni contenute nello schema di regolamento recante disposizioni
attuative del decreto  legislativo n. 490 del 1998,  trasmesso per il
prescritto parere al Consiglio di Stato.
  1. Adempimento  dell'obbligo di dichiarazione dei  redditi mediante
il modello 730/99.
 1.1. Soggetti che possono utilizzare il modello 730.
  I  contribuenti  che  possono  utilizzare  il  modello  730/99  per
dichiarare i redditi posseduti nell'anno 1998 sono:
   i lavoratori dipendenti e i pensionati;
  i soggetti  che percepiscono  indennita' sostitutive di  reddito di
lavoro dipendente,  quali il trattamento di  integrazione salariale e
l'indennita' di mobilita';
  i soci di cooperative di  produzione e lavoro, di servizi, agricole
e  di prima  trasformazione  dei prodotti  agricoli  e della  piccola
pesca;
   i sacerdoti della Chiesa cattolica;
  i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari
di  cariche  pubbliche  elettive,   quali  i  consiglieri  regionali,
provinciali, comunali;
   i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  i possessori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del T.U.I.R.
  Per poter utilizzare il modello 730/99 e', comunque, necessario che
il  contribuente abbia  nell'anno 1999  un  rapporto di  lavoro o  di
collaborazione  con un  sostituto d'imposta  che possa  effettuare le
operazioni di conguaglio nei termini previsti.
  I lavoratori  con contratto a tempo  determinato inferiore all'anno
possono  ottenere  l'assistenza  fiscale  per  la  presentazione  del
modello  730 rivolgendosi  al proprio  sostituto, se  il rapporto  di
lavoro dura almeno  nel periodo compreso nei mesi di  aprile e luglio
1999, oppure a un CAF, se il  rapporto di lavoro dura almeno dal mese
di giugno a quello di luglio 1999.
  I  possessori  di  soli  redditi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa di cui  all'art. 49, comma 2, lettera  a), del T.U.I.R.,
possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAF sempreche'
il rapporto  di collaborazione duri  almeno nel periodo  compreso nei
mesi di giugno e luglio 1999  e siano conosciuti i dati del sostituto
che dovra' effettuare le operazioni di conguaglio.
 1.2. Soggetti che non possono utilizzare il modello 730.
  Non possono utilizzare  il modello 730/99, ma  devono presentare il
modello UNICO 99  Persone fisiche, i contribuenti  che nell'anno 1998
hanno posseduto:
  redditi derivanti  dall'esercizio di  arti e  professioni abituali,
anche in forma associata;
   redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
  redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D del
modello  730, quali,  ad esempio,  proventi derivanti  dalla cessione
totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di azienda.
  Inoltre, non possono utilizzare il modello 730/99:
  i  contribuenti  tenuti   alla  presentazione  della  dichiarazione
annuale   ai  fini   dell'imposta   sul  valore   aggiunto  o   della
dichiarazione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
quali  gli  imprenditori  agricoli   non  esonerati  dall'obbligo  di
presentare la dichiarazione IVA, i venditori porta a porta;
  i contribuenti non residenti in Italia nel 1998 e/o nel 1999;
  i contribuenti che devono presentare  la dichiarazione per conto di
altri soggetti (deceduti, minori o persone interdette);
  i  contribuenti  che  nel   1999  percepiscono  redditi  di  lavoro
dipendente erogati  esclusivamente da datori di  lavoro non obbligati
ad  effettuare  le  ritenute  d'acconto  (ad  esempio,  collaboratori
familiari e altri addetti alla casa).
 1.3. La dichiarazione congiunta.
  L'art.  6 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 22  luglio
1998,  n.  322,  stabilisce  che,  a  decorrere  dalle  dichiarazioni
presentate  dal   1  gennaio  1999,   i  coniugi  non   legalmente  o
effettivamente  separati  possono  presentare  la  dichiarazione  dei
redditi annuale utilizzando il modello 730 in forma congiunta.
  La dichiarazione congiunta puo' essere presentata se almeno uno dei
due   coniugi   possiede   uno   o  piu'   redditi   che   consentono
l'utilizzazione del modello 730.
  La dichiarazione congiunta non  puo', ovviamente, essere presentata
quando  uno dei  coniugi sia  titolare nel  1998 di  redditi che  non
possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche
in forma di partecipazione,  redditi di lavoro autonomo professionale
anche in forma associata, redditi "diversi" non compresi nel quadro D
del modello 730), ovvero sia tenuto  a presentare il modello UNICO 99
Persone fisiche.
  Qualora  entrambi  i   coniugi  possano  avvalersi  dell'assistenza
fiscale, essi  possono autonomamente scegliere il  sostituto al quale
presentare  la  dichiarazione  o  far  effettuare  le  operazioni  di
conguaglio.
  In  tal   caso,  nel   modello  730   deve  essere   indicato  come
"dichiarante" il coniuge che ha  come sostituto d'imposta il soggetto
al quale  viene presentata la  dichiarazione congiunta ovvero,  se la
dichiarazione  viene presentata  ad un  CAF, il  coniuge che  ha come
sostituto   d'imposta  quello   scelto   per  l'effettuazione   delle
operazioni di conguaglio.
1.4. Modalita' e termini di presentazione del modello 730.
  I contribuenti individuati al  paragrafo 1.1 possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta
che intende  prestare assistenza fiscale oppure  ad un CAF-dipendenti
autonomamente prescelto.
  Il contribuente  che si avvale dell'assistenza  fiscale del proprio
sostituto d'imposta deve  presentare allo stesso, entro  il 30 aprile
1999:
  il   modello  730/99,   debitamente  sottoscritto   ed  interamente
compilato, inclusi  anche i redditi  erogati e gli  eventuali acconti
trattenuti dallo stesso sostituto;
  la busta chiusa  contenente il modello 730-1  concernente la scelta
per la  destinazione dell'8 per  mille dell'IRPEF (da  inserire nella
busta  anche se  non compilato)  e, qualora  si intende  esprimere la
scelta, la scheda  per la destinazione del 4 per  mille dell'IRPEF al
finanziamento dei movimenti e partiti politici.
  Al   sostituto   d'imposta   non   deve   essere   esibita   alcuna
documentazione  tributaria  che  deve invece  essere  conservata  dal
contribuente fino  al 31 dicembre  2003 ed esibita, se  richiesta, ai
competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.
  Il contribuente che si avvale  invece dell'assistenza fiscale di un
CAF-dipendenti deve presentare la  dichiarazione allo stesso entro il
31  maggio 1999.  In  tal  caso il  contribuente  puo' consegnare  il
modello 730/99 gia' compilato oppure  puo' chiedere assistenza per la
compilazione.
  Al  CAF devono  essere consegnati  il modello  730-1, anche  se non
viene  effettuata la  scelta  per la  destinazione  dell'8 per  mille
dell'IRPEF, e solo se la scelta e' stata effettuata, la scheda per la
destinazione  del  4  per   mille  dell'IRPEF  al  finanziamento  dei
movimenti e partiti politici.
  Inoltre,  il   contribuente  deve   comunque  esibire  al   CAF  la
documentazione   necessaria   per   consentire  la   verifica   della
conformita'  dei dati  esposti nella  dichiarazione. Al  riguardo, si
precisa  che il  responsabile  dell'assistenza fiscale  del CAF  deve
riscontrare la  corrispondenza dei  dati esposti  nella dichiarazione
alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che
disciplinano gli  oneri deducibili  e detraibili,  le detrazioni  e i
crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.
  I controlli che devono essere svolti  a tal fine non comportano ne'
il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal
contribuente (quali,  ad esempio,  l'ammontare dei  redditi fondiari,
l'ammontare dei redditi diversi e delle relative spese di produzione)
ne' valutazioni di merito in  ordine all'effettivita' o meno di spese
o di situazioni soggettive che  incidono ai fini della determinazione
dei redditi e delle imposte dovute.
  Pertanto, ai fini  dei controlli che i CAF devono  eseguire, non e'
assolutamente necessaria  l'esibizione da  parte del  contribuente di
documentazione  relativa  all'ammontare  dei redditi  indicati  nella
dichiarazione (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni
e dei  fabbricati posseduti,  i contratti  di locazione  stipulati) e
alle   detrazioni  soggettive   d'imposta  (quali,   ad  esempio,   i
certificati di stato di famiglia).
  Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:
  la documentazione  attestante le ritenute d'acconto  indicate nella
dichiarazione (modello  CUD, certificati dei sostituti  d'imposta per
le ritenute  relative a redditi  di lavoro autonomo occasionale  e di
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.);
  le fatture,  ricevute e  quietanze relative  al pagamento  di oneri
deducibili o per  i quali spetta la detrazione  d'imposta, nonche' la
documentazione  necessaria  per  il loro  riconoscimento  (quali,  ad
esempio: per gli interessi passivi,  copia del contratto di mutuo per
l'acquisto  dell'immobile adibito  ad  abitazione  principale; per  i
premi  di  assicurazione  sulla  vita,  documentazione  attestante  i
requisiti richiesti per la relativa detrazione);
  gli  attestati di  versamento  degli  acconti d'imposta  effettuati
direttamente dal contribuente;
  la  dichiarazione modello  UNICO  98  o 740  in  caso di  eccedenza
d'imposta per  la quale si  e' richiesto il riporto  nella successiva
dichiarazione dei redditi.
  Relativamente alle  spese sostenute per interventi  di recupero del
patrimonio edilizio, per le quali  spetta la detrazione d'imposta del
41 per cento, devono essere esibiti:
  copia della  ricevuta postale  della raccomandata  con la  quale e'
stata trasmessa al competente centro  di servizio la comunicazione di
inizio lavori;
   copia dei bonifici bancari;
  copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non
e' stato  eseguito con bonifico bancario  (pagamenti effettuati entro
il 28 marzo 1998 ovvero  spese relative agli oneri di urbanizzazione,
alle ritenute d'acconto operate sui  compensi, all'imposta di bollo e
ai diritti pagati per le  concessioni, le autorizzazioni e le denunce
di inizio lavori);
  attestazione   della  quota   di  pertinenza   in  caso   di  spese
condominiali.
  Si precisa che, anche in caso  di assistenza fiscale prestata da un
CAF, non viene meno l'obbligo  per il contribuente di conservare fino
al 31 dicembre 2003 la documentazione relativa alla dichiarazione dei
redditi presentata.
  Le  modalita' e  i  termini di  presentazione  del modello  730/99,
previsti  quando  l'assistenza  fiscale   e'  prestata  dai  CAF,  si
applicano anche  nei casi in cui  il sostituto d'imposta socio  di un
CAF presta  assistenza fiscale  ai propri  sostituiti tramite  il CAF
stesso.
 1.5. La dichiarazione integrativa.
  Il contribuente che riscontra nel  modello 730 presentato errori od
omissioni (quali, ad  esempio, l'omessa o la  parziale indicazione di
oneri  deducibili  e  di  oneri  per i  quali  spetta  la  detrazione
d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor
debito,   puo'   presentare   un  modello   730   integrativo.   Tale
dichiarazione deve essere presentata, entro il 2 novembre 1999, ad un
CAF,  anche  in  caso  di  assistenza  precedentemente  prestata  dal
sostituto. A  tal fine va  utilizzato un  modello 730 nel  quale deve
essere barrata l'apposita casella "730 integrativo".
  Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione
integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione
effettuata, onde permettere al CAF il controllo della conformita'.
  Il  Centro  rilascia  la  ricevuta   modello  "730-2  per  il  CAF"
attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e
della relativa documentazione.
  Il CAF elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul
quale   barra  l'apposita   casella  "integrativo"   e  lo   consegna
all'assistito,  entro il  15  novembre, unitamente  alla copia  della
dichiarazione integrativa.
  Entro il  medesimo termine,  il CAF deve  far pervenire  il modello
730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a
credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
  Il Centro, entro il  31 gennaio 2000, trasmette all'Amministrazione
finanziaria  per  via  telematica le  dichiarazioni  integrative  dei
modelli 730/99.
  Nei  casi  in  cui  il   contribuente  riscontri  nel  modello  730
presentato  errori od  omissioni (quali,  ad esempio,  l'omessa o  la
parziale indicazione  di un reddito)  la cui correzione  determina un
minor  rimborso o  un maggior  debito, puo'  presentare, nei  termini
ordinariamente previsti, una dichiarazione integrativa utilizzando il
modello  UNICO  99  Persone  fisiche  e  provvedere  direttamente  al
pagamento delle somme dovute.
  Qualora  siano  scaduti  i   termini  per  la  presentazione  della
dichiarazione, la regolarizzazione di eventuali debiti d'imposta puo'
avvenire  attraverso  l'istituto  del  ravvedimento  operoso  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
  Si evidenzia che la  presentazione di una dichiarazione integrativa
non sospende le  procedure avviate con la consegna del  modello 730 e
quindi,  non  fa venir  meno  l'obbligo  del sostituto  d'imposta  di
effettuare i rimborsi spettanti o  trattenere le somme dovute in base
al modello 730.
 1.6. Pagamenti rateali e versamenti d'acconto.
  Al sensi  dell'art. 20  del decreto legislativo  9 luglio  1997, n.
241, anche  coloro che  si avvalgono dell'assistenza  fiscale possono
richiedere la  suddivisione in rate  mensili di uguale  importo della
somma  dovuta  a  titolo  di   saldo,  di  primo  acconto  IRPEF,  di
addizionale regionale IRPEF  e di acconto del 20 per  cento su alcuni
redditi soggetti a  tassazione separata. A tal  fine, il contribuente
indica nella Sezione V, colonna F7, casella 3, del mod. 730 il numero
delle rate, compreso da  un minimo di due a un  massimo di cinque, in
cui intende frazionare il debito.
  Non e' invece possibile richiedere il pagamento rateale della somma
dovuta a titolo di seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF.
  Il  contribuente in  sede  di presentazione  del  modello 730  puo'
chiedere,  sotto   la  propria  responsabilita',  la   trattenuta  di
eventuali minori importi degli  acconti risultanti dalla liquidazione
della dichiarazione,  utilizzando l'apposito  spazio del rigo  F7. Se
non  intende effettuare  alcun  versamento  l'assistito deve  barrare
l'apposita casella del rigo F7 del modello 730/99.
  Il  contribuente  che intende  non  effettuare  alcun versamento  a
titolo  di seconda  o  unica  rata di  acconto  ovvero effettuare  un
versamento inferiore rispetto a quello  dovuto in base al modello 730
presentato, comunica la  propria volonta' entro il  30 settembre 1999
al sostituto  d'imposta affinche'  questi ne tenga  conto in  sede di
conguaglio.
 2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.
 2.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
  Ai sensi dell'art. 37, comma 1,  del decreto legislativo n. 241 del
1997, possono  prestare assistenza  fiscale nei confronti  dei propri
sostituiti,  ai fini  dell'adempimento dell'obbligo  di dichiarazione
dei  redditi  mediante il  modello  730,  i sostituti  d'imposta  che
erogano i redditi di cui agli articoli  46 e 47, comma 1, lettere a),
d),  g), con  esclusione delle  indennita' percepite  dai membri  del
Parlamento europeo, e 1), del TUIR.
  Come  gia'   evidenziato  nella   premessa,  in  base   alle  nuove
disposizioni i sostituti d'imposta non sono piu' obbligati a prestare
assistenza fiscale, ma ne hanno solo la facolta'.
  I sostituti  d'imposta che prestano assistenza  fiscale svolgono le
attivita' indicate nell'art. 37, comma  2, del decreto legislativo n.
241 del 1997.
  Resta  comunque fermo  per  tutti i  sostituti d'imposta,  compresi
quelli che non prestano assistenza fiscale, l'obbligo di effettuare i
conguagli  derivanti  dal  risultato  contabile  delle  dichiarazioni
elaborate dai  Centri di  assistenza fiscale (art.  37, comma  4, del
decreto legislativo n. 241 del 1997).
  In  caso  di  inosservanza  delle richiamate  disposizioni  di  cui
all'art. 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, si
rende applicabile  ai sostituti d'imposta la  sanzione amministrativa
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
  2.2. Modalita' di svolgimento  dell'assistenza fiscale prestata dai
sostituti d'imposta.
  Il sostituto  d'imposta rilascia al sostituito  ricevuta redatta in
conformita'  al  modello  "730-2  per il  sostituto  d'imposta",  del
modello 730 e della busta contenente il modello 730-1.
  Prima   del  rilascio   della  ricevuta,   che  costituisce   prova
dell'avvenuta   presentazione  della   dichiarazione  da   parte  dei
contribuenti, il  sostituto deve verificare che  la dichiarazione sia
debitamente   sottoscritta  dal   contribuente   o   da  entrambi   i
contribuenti in caso di dichiarazione congiunta.
  Il  sostituto  controlla, sulla  base  dei  dati e  degli  elementi
direttamente   desumibili   dalla    dichiarazione   presentata   dal
sostituito,  la  regolarita'  formale della  dichiarazione  anche  in
relazione   alle   disposizioni    che   stabiliscono   limiti   alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta.
  Se  nello  svolgimento  delle operazioni  di  liquidazione  vengono
riscontrate  anomalie o  incongruenze  che comportano  l'interruzione
dell'assistenza fiscale, il  sostituto deve informare tempestivamente
il  sostituito  affinche'  egli  possa presentare,  entro  i  termini
ordinari previsti, la dichiarazione dei  redditi con il modello UNICO
99 Persone fisiche.
  Entro il 15 giugno 1999,  il sostituto consegna al sostituito copia
della   dichiarazione  elaborata   e   del   relativo  prospetto   di
liquidazione modello 730-3, sottoscritto dal sostituto anche mediante
sistema di elaborazione automatica.
  Il rispetto del  termine del 15 giugno consente  al contribuente di
riscontrare  i dati  contenuti nel  modello  730 e  nel prospetto  di
liquidazione  e   di  comunicare  tempestivamente   eventuali  errori
rilevati al  sostituto affinche' lo  stesso possa elaborare  un nuovo
modello  730-3   che  deve  essere  consegnato   all'assistito  prima
dell'effettuazione del conguaglio  sulla retribuzione corrisposta nel
mese di luglio.
  Le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione,
unitamente  alle buste  chiuse contenenti  il modello  730-1, saranno
trasmesse  all'Amministrazione  finanziaria,  entro il  30  settembre
1999,  da  parte del  sostituto  con  le  modalita' stabilite  da  un
apposito decreto in corso di emanazione.
  Il sostituto deve infine conservare copia delle dichiarazioni e dei
rispettivi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2001.
  Qualora il  sostituto d'imposta  sia socio  di un  CAF-dipendenti e
presti assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso,
si limitera' a svolgere le operazioni di raccolta delle dichiarazioni
e della  relativa documentazione  e di  consegna ai  sostituiti delle
dichiarazioni  e dei  prospetti  di liquidazione  elaborati dal  CAF,
oltre ovviamente alle conseguenti operazioni di conguaglio.
 2.3. Compensi.
  Ai sostituti d'imposta spetta il  compenso nella misura unitaria di
L. 20.000  per ogni dichiarazione  elaborata. Al riguardo  si precisa
che  l'elaborazione di  una  dichiarazione  congiunta corrisponde  di
fatto all'elaborazione di due dichiarazioni.
  Ne  discende, ovviamente  che,  come per  il passato,  l'assistenza
fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per
gli assistiti.
  Il  compenso,  che  e'   corrisposto  mediante  una  riduzione  dei
versamenti delle  ritenute fiscali operate dal  sostituto stesso, non
costituisce  corrispettivo  agli   effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto.
  Alle Amministrazioni dello Stato  non spettano i compensi previsti,
come precisato  dal Ministero  del tesoro con  telegrammacircolare n.
149868 del 9 giugno 1993.
  Anche alla  Camera dei deputati,  al Senato della  Repubblica, alla
Corte costituzionale e alla  Presidenza della Repubblica non spettano
detti compensi, come specificato dal Ministero del tesoro con nota n.
119283 del 22 aprile 1996.
  Ai   sostituti   d'imposta   non    spetta   alcun   compenso   per
l'effettuazione   dei  conguagli   sulle   retribuzioni  dei   propri
sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da
parte dei CAF che hanno prestato assistenza.
  3.Assistenza fiscale prestata dai centri per lavoratori dipendenti.
 3.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
  Il  decreto  legislativo  n.  490 del  1998  individua  i  soggetti
abilitati alla  costituzione dei  centri di  assistenza fiscale  e le
attivita'  che detti  centri possono  svolgere, prevedendo  che siano
stabiliti con regolamenti,  adottati ai sensi dell'art.  17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  i criteri e le condizioni per il
rilascio ai centri  dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita'
di assistenza fiscale e ulteriori disposizioni attuative.
  Tenuto conto anche che lo schema di regolamento predisposto prevede
un  periodo  di  centottanta  giorni  entro  il  quale  i  centri  di
assistenza  fiscale  gia'  autorizzati sulla  base  della  previgente
normativa  devono  adeguarsi  ai  requisiti  prescritti  dalla  nuova
disciplina, l'attivita' di assistenza  fiscale ai contribuenti per la
presentazione  del  modello  730/99  potra'  conseguentemente  essere
prestata dai centri gia'  autorizzati ed iscritti nell'apposito "Albo
dei  centri   autorizzati  di   assistenza  fiscale   per  lavoratori
dipendenti e  pensionati", ai sensi  dell'art. 78 della legge  n. 413
del 1991 e del relativo regolamento di attuazione.
  I predetti CAAF sono quindi tenuti a prestare assistenza fiscale ai
contribuenti  che la  richiedono,  per la  presentazione del  modello
730/99, come previsto dall'art. 34,  comma 4, del decreto legislativo
n. 241 del 1997.
  Il visto  di conformita' di cui  all'art. 35, comma 2,  del decreto
legislativo n. 241  del 1997, sara' rilasciato  dal direttore tecnico
del CAAF qualora lo stesso centro non designi, ai sensi dell'art. 33,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 241, una persona diversa
quale responsabile dell'assistenza fiscale.
  Per assicurare la massima trasparenza  nei rapporti con gli utenti,
i centri di assistenza fiscale  devono esporre, in modo visibile, nei
locali   adibiti   all'assistenza,   copia   del   provvedimento   di
autorizzazione    ministeriale   all'esercizio    dell'attivita'   di
assistenza  fiscale e  fornire  chiare informazioni  sull'assistenza,
sugli orari di apertura e sulle tariffe applicate.
  Si evidenzia, al riguardo, che l'art. 38 del decreto legislativo n.
241 del 1997  riconosce ai centri un compenso di  L. 25.000, a carico
del  bilancio  dello  Stato,  per ciascun  modello  730  elaborato  e
trasmesso.
  E' di  tutta evidenza come  l'aumento del compenso  riconosciuto ai
centri sia correlato  agli ulteriori adempimenti posti  a loro carico
dalle nuove  disposizioni. Ne  discende ovviamente  che, come  per il
passato, nessun  corrispettivo e'  dovuto al centro  dal contribuente
che presenti  una dichiarazione  modello 730 debitamente  compilata e
documentata.
  3.2. Modalita' di svolgimento  dell'assistenza fiscale prestata dal
CAF.
  Il  CAF rilascia  al  contribuente ricevuta  del  modello 730,  del
modello  730-1, della  scheda per  la  destinazione del  4 per  mille
consegnati e della documentazione esibita dallo stesso contribuente.
  La ricevuta e' redatta in conformita' al modello "730-2 per il CAF"
e puo' essere  compilata con sistemi di  elaborazione automatica; con
gli stessi mezzi puo' essere apposta la firma dell'incaricato del CAF
a rilasciare la ricevuta.
  Nella  ricevuta e'  opportuno che  siano analiticamente  indicati i
documenti esibiti  dal contribuente quando la  loro conservazione non
venga  affidata   al  CAF;  l'indicazione  puo'   avvenire  in  forma
sintetica,  invece,  quando  il  CAF  conserva  copia  dei  documenti
esibiti. L'osservanza  di tali indicazioni potra'  rivelarsi utile in
caso  di controllo  da  parte dell'Amministrazione  finanziaria e  di
richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sara'
contestualmente  informato  anche   il  responsabile  dell'assistenza
fiscale del CAF.
  Prima   di   rilasciare   la  ricevuta,   che   costituisce   prova
dell'avvenuta   presentazione  della   dichiarazione  da   parte  del
contribuente,  il  CAF deve  verificare  che  sussistano i  requisiti
necessari per  poter utilizzare il  modello 730 e che  siano indicati
gli estremi del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conseguenti
conguagli.
  Qualora  vengono riscontrati,  anche  nel  corso dell'attivita'  di
assistenza,   situazioni   che   non   consentono   al   contribuente
l'utilizzazione  del   modello  730,  il  CAF   deve  tempestivamente
informare il  contribuente affinche'  egli possa presentare,  entro i
termini  ordinari  previsti,  la  dichiarazione dei  redditi  con  il
modello UNICO 99 Persone fisiche.
  Sulla  base dei  dati indicati  dal contribuente  e della  relativa
documentazione esibita, il Centro  elabora la dichiarazione e liquida
le  relative  imposte,  previa  verifica della  correttezza  e  della
legittimita' dei dati e dei calcoli esposti.
  Come gia'  evidenziato nel  paragrafo 1.4,  i controlli  che devono
essere  eseguiti per  il rilascio  del  visto di  conformita' di  cui
all'art. 35, comma 2, lettera b),  del decreto legislativo n. 241 del
1997, non  comportano il  riscontro della correttezza  degli elementi
reddituali indicati  dal contribuente (fatta eccezione  per eventuali
errori materiali  e di calcolo)  ne' valutazioni di merito  in ordine
all'effettivita'  o meno  di  spese o  di  situazioni soggettive  che
incidono ai  fini della  determinazione del  reddito o  delle imposte
dovute.
  Il rilascio  del visto di  conformita' presuppone quindi  che nella
dichiarazione elaborata:
  l'ammontare delle ritenute d'acconto  indicate corrisponde a quello
delle relative certificazioni esibite;
  la  detrazione  del 41%  e'  calcolata  sull'ammontare delle  spese
sostenute dal contribuente per  interventi di recupero del patrimonio
edilizio, risultante dalla documentazione esibita;
  le  deduzioni dal  reddito  non superano  i  limiti previsti  dalla
legge, corrispondono  alle risultanze della documentazione  esibita e
intestata  al  contribuente  o,   se  previsto  dalla  normativa,  ai
familiari a carico e sono state sostenute nell'anno 1998;
  le detrazioni d'imposta non eccedono le misure previste dalla legge
e corrispondono ai dati  risultanti dalla dichiarazione stessa ovvero
alle risultanze della relativa documentazione esibita;
  i crediti d'imposta  non eccedono le misure previste  dalla legge e
quelle  spettanti  sulla  base   dei  dati  risultanti  dalla  stessa
dichiarazione.
  Entro  il 21  giugno 1999,  il CAF  consegna al  contribuente copia
della dichiarazione  elaborata in  relazione all'esito  dei controlli
eseguiti ed il  relativo prospetto di liquidazione  modello 730-3, su
modelli conformi per  struttura e sequenza a quelli  approvati con il
decreto direttoriale del  2 marzo 1999, anche se  privi degli aspetti
grafici.
  Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi
di elaborazione automatica,  dal responsabile dell'assistenza fiscale
(direttore tecnico del CAAF), sono evidenziati:
  gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;
  le eventuali  variazioni intervenute rispetto ai  dati indicati dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati;
  i minori importi a titolo di  acconto che il contribuente, sotto la
propria responsabilita', ha indicato di voler effettuare;
  le scelte operate  dal contribuente per la  destinazione dell'8 per
mille e del 4 per mille dell'IRPEF.
  La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della
dichiarazione presentata all'Amministrazione  finanziaria, alla quale
sara' trasmessa in via telematica dal CAF entro il 30 settembre 1999.
  Qualora  il   contribuente  non  ritenga  corrette   le  variazioni
apportate   dal  CAF,   potra'  presentare,   assumendone  la   piena
responsabilita', una  dichiarazione integrativa con il  modello UNICO
99 Persone fisiche.
  Entro  il  21  giugno  1999,  il CAF  deve  inoltre  comunicare  al
sostituto  d'imposta il  risultato  contabile  della dichiarazione  -
modello 730-4, per le conseguenti operazioni di conguaglio.
  I modelli  730-4 possono essere  costituiti anche da un  tabulato a
stampa, purche'  contengano tutte le informazioni  previste; quando i
modelli sono costituiti da piu'  pagine, la terza sezione deve essere
compilata soltanto nell'ultima pagina.
  Per la comunicazione del risultato contabile puo' essere utilizzato
ogni mezzo idoneo allo scopo (servizio postale, trasmissione via fax,
consegna  a mano,  ecc.), compreso,  previa intesa  con i  sostituti,
l'invio telematico o mediante supporti magnetici.
  I supporti  magnetici, predisposti  in conformita'  alle specifiche
tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per
le comunicazioni  dei risultati contabili all'INPS,  al Ministero del
tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica e  alle altre
Amministrazioni  dello Stato,  salvo che  non intervengano  specifici
accordi tra le parti per l'invio telematico.
  E' opportuno che i sostituti  d'imposta restituiscano al CAF, entro
quindici  giorni, una  copia dei  modelli 730-4  ricevuti; i  modelli
730-4  devono peraltro  intendersi ricevuti  dai sostituti,  anche in
mancanza della restituzione della copia  in segno di ricevuta, quando
il  CAF  e'  in  grado   di  documentare  l'avvenuta  trasmissione  e
ricezione.
  Entro il 30  settembre 1999, il CAF trasmette in  via telematica le
dichiarazioni modello 730 elaborate.
  Il  CAF inoltre  deve conservare  copia delle  dichiarazioni e  dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2001.
 4. Operazioni di conguaglio.
 4.1. Modalita' e termini.
  I sostituti  d'imposta devono  tener conto del  risultato contabile
delle dichiarazioni  modello 730  dei propri  sostituiti, evidenziato
nei  modelli  730-3 che  hanno  elaborato  oppure nei  modelli  730-4
trasmessi dai centri di assistenza fiscale.
  E' opportuno  che i  sostituti verifichino la  regolare provenienza
dei modelli 730-4 e restituiscono  immediatamente ai CAF che li hanno
inviati i  modelli 730-4 relativi  a persone  con le quali  non hanno
instaurato alcun rapporto di lavoro e di collaborazione.
  Quando  il risultato  contabile  della  dichiarazione evidenzia  un
credito per il  contribuente, il rimborso e'  effettuato mediante una
corrispondente  riduzione   delle  ritenute  d'acconto   relative  ai
compensi  corrisposti  nel mese  di  luglio,  ovvero utilizzando,  se
necessario,  l'ammontare  complessivo   delle  ritenute  relative  ai
compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese di luglio.
  Nel caso in cui  anche quest'ultimo ammontare risulti insufficiente
per rimborsare  tutte le  somme a credito,  gli importi  residui sono
rimborsati  mediante  una  corrispondente  riduzione  delle  ritenute
relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 1999.
  In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi avranno
cadenza  mensile  in  percentuale  uguale per  tutti  gli  assistiti,
determinata  dal rapporto  tra  l'importo globale  delle ritenute  da
operare  nel  singolo mese  nei  confronti  di tutti  i  percipienti,
compresi  quelli  non  aventi  diritto  al  rimborso,  e  l'ammontare
complessivo  del  credito  da  rimborsare;  l'importo  globale  delle
ritenute  da operare  nel  singolo  mese e'  calcolato  al netto  dei
compensi spettanti ai sostituti.
  Se alla fine  dell'anno non e' stato  possibile effettuare l'intero
rimborso,  il sostituto  deve astenersi  dal continuare  e comunicare
all'interessato,  utilizzando le  stesse voci  contenute nel  modello
730-3, gli importi residui ai  quali lo stesso ha diritto provvedendo
anche ad indicarli nella relativa certificazione.
  Tali importi  potranno essere  fatti valere dal  contribuente nella
successiva  dichiarazione  o   nella  prima  dichiarazione  utilmente
presentata  qualora l'anno  successivo, ricorrendo  le condizioni  di
esonero, il  contribuente non presenti la  dichiarazione dei redditi.
In  caso  di  mancata   indicazione  nella  dichiarazione  presentata
nell'anno   successivo  del   credito  risultante   dalla  precedente
dichiarazione,  lo  stesso  sara'  riconosciuto  dall'Amministrazione
finanziaria  in  sede di  liquidazione  delle  imposte dovute  o  dei
rimborsi spettanti.
  Le somme risultanti a debito dal  modello 730-3 o dal modello 730-4
sono trattenute  dai compensi corrisposti  nel mese di luglio.  Se e'
stata chiesta la rateizzazione,  il sostituto calcola l'importo delle
singole rate, maggiorate dei relativi interessi previsti nella misura
dello 0,50  per cento  mensile, e  trattiene gli  importi mensilmente
dovuti  a  decorrere sempre  dai  compensi  corrisposti nel  mese  di
luglio.
  Nel  caso in  cui la  retribuzione corrisposta  nel mese  di luglio
risulti inufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte
residua e' trattenuta dalla  retribuzione erogata nel successivo mese
di agosto e, in caso  di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei
successivi   mesi  del   1999.   Il   differito  pagamento   comporta
l'applicazione  dell'interesse  in  ragione   dello  0,40  per  cento
mensile,  trattenuto  anch'esso  dalla   retribuzione  e  versato  in
aggiunta alle somme cui afferisce.
  Nei casi  in cui la  retribuzione mensile sia insufficiente  per la
ritenuta  dell'importo rateizzato,  il  sostituto d'imposta  applica,
oltre  all'interesse  dello 0,50  per  cento  mensile dovuto  per  la
rateizzazione,  anche  l'interesse  dello   0,40  per  cento  mensile
riferito al differito pagamento.
  Dalla  retribuzione  corrisposta  nel  mese  di  novembre  1999  e'
trattenuto l'importo dell'unica  o della seconda rata  di acconto per
IRPEF. Se tale retribuzione  risulta insufficiente, l'importo residuo
sara' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre,
con  la  maggiorazione dell'interesse  nella  misura  dello 0,40  per
cento.
  L'importo trattenuto  per conguaglio sulle retribuzioni  e' versato
unitamente  alle  ritenute  d'acconto   relative  allo  stesso  mese,
utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti. Le Amministrazioni
dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che versano le
ritenute  relative ai  redditi di  lavoro alle  sezioni di  Tesoreria
provinciale dello Stato, indicano l'apposito capitolo.
  Se  entro  la fine  dell'anno  non  e' stato  possibile  trattenere
l'intero  importo  dovuto  dal   sostituito  per  insufficenza  delle
retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito,
entro  il  mese   di  dicembre  1999,  gli   importi  ancora  dovuti,
utilizzando  le stesse  voci contenute  nel modello  730-3. La  parte
residua,  maggiorata dell'interesse  dello  0,40  per cento  mensile,
considerando  anche  il  mese   di  gennaio,  dovra'  essere  versata
direttamente  dal sostituito  nello stesso  mese di  gennaio, con  le
modalita' previste  per i versamenti relative  alle dichiarazioni dei
redditi delle persone fisiche.
  Gli  enti  che  erogano  pensioni con  rate  bimestrali  anticipate
effettuano le operazioni  di conguaglio sulla prima  rata di pensione
erogata a  partire dal  mese di  agosto o di  settembre e  versano le
somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
  Si precisa che il debito o  il credito risultante dal modello 730-3
o dal  modello 730-4  deve essere, rispettivamente,  trattenuto dalle
retribuzioni o rimborsato anche se d'importo inferiore a L. 20.000.
 4.2. Casi particolari.
  Qualora   prima  dell'effettuazione   o  del   completamento  delle
operazioni di  conguaglio sia intervenuta la  cessazione del rapporto
di  lavoro,  l'aspettativa  con  assenza di  retribuzione  o  analoga
posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e
comunica   tempestivamente  agli   interessati  gli   importi  dovuti
risultanti dalla  dichiarazione presentata,  che gli  stessi dovranno
versare direttamente.  In caso, invece,  di conguaglio a  credito, il
sostituto  d'imposta e'  tenuto ad  operare i  rimborsi spettanti  ai
dipendenti   cessati   o   privi  di   retribuzione,   mediante   una
corrispondente   riduzione  delle   ritenute  relative   ai  compensi
corrisposti  agli  altri  dipendenti  con  le  modalita'  e  i  tempi
ordinariamente previsti.
  Il decesso del  contribuente assistito fa venir  meno l'obbligo per
il sostituto  di effettuare le  operazioni di conguaglio  delle somme
risultanti dal modello 730.
  Pertanto,  se il  decesso  e' avvenuto  prima dell'effettuazione  o
della conclusione  di un conguaglio  a debito, il  sostituto comunica
agli eredi, utilizzando le voci  del modello 730-3, l'ammontare delle
somme o delle  rate non ancora trattenute, che  devono essere versate
dagli eredi stessi nei termini  previsti dall'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Si  rammenta che  gli eredi  non  sono tenuti  al versamento  degli
acconti,  ai sensi  dell'art. 1  della legge  23 marzo  1977, n.  97,
sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.
  Nel caso  di un  conguaglio a credito,  il sostituto  comunica agli
eredi i relativi importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto
di  liquidazione,   provvedendo  ad  indicarli   anche  nell'apposita
certificazione.
  Il  predetto  credito  potra'  essere  computato  nella  successiva
dichiarazione che gli eredi devono  o comunque possono presentare per
conto del  contribuente deceduto, ai  sensi dell'art. 65  del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Rimane  comunque  impregiudicata  la  facolta'  per  gli  eredi  di
presentare istanza di rimborso ai  sensi dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Qualora  gli  eredi rilevino  delle  incongruenze  nel modello  730
possono presentare il modello UNICO  99 Persone fisiche per integrare
redditi non  dichiarati in tutto  o in parte, ovvero  per evidenziare
oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
  In  tutti i  casi  particolari sopra  illustrati, la  dichiarazione
modello  730  resta  comunque  validamente  presentata  a  tutti  gli
effetti.
                                       Il direttore generale
                                  del Dipartimento delle entrate
                                             Romano