IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                          di concerto  con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge  16  giugno 1997,  n.  179, art.  2,  comma 3,  che
attribuisce al Ministero dell'ambiente,  di concerto con il Ministero
dell'industria,   la  competenza   per   la  regolamentazione   della
dismissione o  della limitazione delle  produzioni e degli  usi delle
sostanze di  cui alle tabelle A  e B allegate alla  legge 28 dicembre
1993, n. 549;
  Visto il decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria del 26
marzo  1996,  art.  2,  lettera  b), e  art.  5,  che  disciplina  in
particolare la  dismissione e la sostituzione  degli halons, sostanze
di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 1993, n. 549;
  Visto  il decreto-legge  4 ottobre  1996, n.  520, che  recepisce i
termini del  decreto dei Ministri dell'ambiente  e dell'industria del
26 marzo 1996;
  Vista  la legge  16  giugno 1997,  n.  179, art.  7,  comma 1,  che
conferma  la  validita'  dei  provvedimenti  adottati  degli  effetti
prodottisi,   e  dei   rapporti  giuridici   sorti  sulla   base  del
decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520;
  Considerato  che  il  rapporto  del 1998  sullo  stato  dell'ozono,
predisposto  dall'Organismo scientifico  del  Protocollo di  Montreal
ratificato dall'Italia  con legge  23 agosto 1988,  n. 393,  mette in
evidenza che la distruzione della  fascia di ozono risulta accelerata
anche per  effetto della  crescente concentrazione  nella stratosfera
dei composti del bromo derivanti  dall'uso degli halons, che hanno il
potere di distruzione  dell'ozono piu' elevato tra  tutte le sostanze
pericolose ed un rilevante potere di riscaldamento dell'atmosfera;
  Viste le  decisioni X/7 e  X/16, adottate  al Cairo il  24 novembre
1998 dalla decima  riunione delle Parti firmatarie  del Protocollo di
Montreal, secondo le quali i paesi devono stabilire entro il 2000 una
strategia nazionale per la dismissione  degli halons, e devono essere
considerati in  modo integrato  i programmi  per la  protezione della
fascia di  ozono stratosferico e  per la prevenzione  dei cambiamenti
climatici;
  Considerato che  l'Italia intende  perseguire gli obiettivi  per la
protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai
sensi dell'art. 130T del Trattato di Roma;
  Considerato che il  programma di dismissione degli  halons entro il
31  dicembre  1998 non  risulta  completato  nelle condizioni  e  nei
termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 marzo 1996;
  Considerata l'esigenza di consentire il completamento del programma
di  dismissione  degli halons  per  corrispondere  agli obiettivi  di
tutela dell'ambiente  e di  protezione della fascia  stratosferica di
ozono;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  termine stabilito  dal decreto  ministeriale 26  marzo 1996,
art. 2, comma 1, lettera b), per la dismissione degli halons in tutti
gli  apparecchi ed  impianti dagli  usi non  considerati critici,  e'
prorogato al 31 dicembre 2000.
  2. La proroga suddetta non trova applicazione nei seguenti casi:
    a) se dopo il 31 marzo 1996 ha avuto luogo un collaudo;
    b) se dopo il 31 marzo 1996 vi e' stata una ricarica.
  3. Qualora  il collaudo o  la ricarica  di cui al  comma precedente
intervengano tra la data di entrata  in vigore del presente decreto e
il 31 dicembre 2000, la proroga  e' limitata alla data del collaudo o
della ricarica.