L'ASSESSORE per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'aministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto n. 5008 del 7 gennaio 1995, con il quale si e' ricostituita per il quadriennio 1995-99, la commisione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento; Visto il decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 1993, che ha sottoposto a regime di immodificabilita' temporanea assoluta la fascia costiera da Capo S. Marco al vallone Carboj, in agro di Sciacca; Visti i decreti n. 8043/94, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 63 del 17 dicembre 1994, e n. 8783/96, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 64 del 28 dicembre 1996, che hanno rinnovato il regime di tutela adottato con decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992 sulla fascia costiera da Capo S. Marco al vallone Carboj, in agro di Sciacca; Vista la nota n. 1510 del 14 aprile 1997, con la quale, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha rappresentato alla soprintendenza di Agrigento l'evidente opportunita' di sottoporre all'apprezzamento della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, al fine di deliberarne sul merito, la dichiarazione di pubblico interesse dell'area sopraindicata ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge n. 1497/1939; Visto il verbale n. 47 del 17 ottobre 1997, pubblicato all'albo pretorio del comune di Sciacca dal 30 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha rilevato il notevole pregio paesistico della fascia costiera del comune di Sciacca, che va dalla foce del vallone S. Marco, nonche' dal promontorio di Capo S. Marco, alla foce del fiume Carboj, e integra il territorio da vincolare paesaggisticamente, in aggiunta a quello gia' sottoposto a regime di immodificabilita', includendo nell'area da vincolare l'ampio terrazzamento che parte dal casello ferroviario nei pressi della stazione Capo S. Marco e si estende sino ad un breve e profondo vallone, la cui linea d'acqua giunge sino al mare e la parte costiera del promontorio di Capo S. Marco compresa tra i due tracciati stradali (ad est delle cave di tufo, sino in prossimita' del casello ferroviario, e ad ovest del vallone in contrada Tradimento, estendentesi dal mare in direzione della ex regia trazzera); Viste le motivazioni, congrue ed esaustive, che confermano le notevoli valenze delle peculiarita' paesaggistiche e naturalistiche del territorio, gia' evidenziate in occasione dell'adozione del vincolo di temporanea immodificabilita', della proposta di vincolo che descrive una perimetrazione che fissa il suo limite interno, che offre una vista di particolare bellezza panoramica, lungo la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle, includendo alcuni fabbricati ed abitazioni e piu' precisamente: partendo dalla foce del fiume Carboj si sale sino ad incontrare la strada ferrata; da questo punto si prosegue in direzione sudorientale seguendo il percorso della linea ferroviaria Castelvetrano-Porto Empedocle sino alla contrada Tradimento dove si interseca la regia trazzera; si prosegue su quest'ultima strada per un tratto di circa 200 mt in direzione est, sino al bivio con la strada che scende sino a Capo S. Marco, da questo punto si scende in direzione sud sino ad incontrare la immaginaria linea dei 300 mt della legge Galasso, includendo la relativa fascia di rispetto sino alla foce del vallone S. Marco. Detto perimetro parzialmente identificato dal decreto n. 6888/92, ed ampliato con gli attuali provvedimenti, include: a) l'ampio terrazzamento che parte dal casello ferroviario nei pressi della stazione Capo S. Marco e si estende sino ad un breve e profondo vallone, la cui linea d'acqua giunge sino al mare. L'area include anche i terreni a nord del vallone ed e' delimitata dal tracciato stradale. Il vertice meridionale del terrazzamento include un caseggiato rurale al cui interno si trova la cosiddetta Torre del Tradimento, gia' sottoposta a vincolo di immodificabilita' temporanea. Terrazzamento e vallone stabiliscono un rapporto di correlazione visiva con il piu' ampio paesaggio di roccia e costa di Capo S. Marco; b) la parte costiera del promontorio di Capo S. Marco compresa tra i due tracciati stradali (il primo ad est delle cave di tufo, sino in prossimita' del casello ferroviario, il secondo ad ovest del vallone in contrada Tradimento, estendentesi dal mare in direzione della ex regia trazzera) e soltanto per l'area gia' sottoposta a vincolo d'immodificabilita', si ritiene meritevole di particolare attenzione di salvaguardia integrale il cui presupposto e' l'inalterabilita' dei luoghi; Rilevato che la imposizione di un vincolo di paesaggio ai sensi della legge n. 1497/1939, non determina l'imposizione di limiti specifici, ma impone la preventiva autorizzazione soprintendentizia per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore dei beni protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni stesse (T.A.R. Campania - Napoli, V sezione - 17 maggio 1994, n. 197, T.A.R. Calabria - Catanzaro, 9 marzo 1994, n. 283, T.A.R. Lombardia - Brescia, 21 novembre 1988, n. 927 e T.A.R. Campania - Napoli, V sezione - 28 luglio 1992, n. 249). Appare necessario specificare che il vincolo, nel mantenere e rendere accogliente quella parte di costa, valorizzata dal raffinato arenile, tende a conservare quel contesto ambientale di notevole interesse paesaggistico, rispetto alle costruzioni, interventi o attivita' che risultino incompatibili perche' non corrispondenti alle caratteristiche e alla cultura tradizionale dei luoghi; Viste le opposizioni avanzate avverso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico, e in particolare: 1) ricorso in opposizione, datato 20 aprile 1998, a norma di Abbene Antonino + 24 soggetti, pervenuto il 24 aprile 1998 presso gli uffici della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, tramite il quale, gli opponenti hanno lamentato la violazione e l'ultronea applicazione dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge n. 1497/1939 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto n. 1357/1940, sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Si contesta innanzi tutto che gli appezzamenti di terreno sopra specificati abbiano quei requisiti e quelle condizioni voluti dall'art. 1, n. 3, della legge n. 1497/1939. Non presentano cioe' le caratteristiche proprie di complesso omogeneo di cose immobili, ne' si riscontrano ragioni di valore estetico e tradizionale. La proposta della commissione non da' una motivazione circa la qualificazione degli appezzamenti di terreni dei ricorrenti quali quadri di insieme naturali o belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere tale spettacolo, cosi' come previsto dall'art. 1, n. 4 della legge n. 1497/1939. La mancanza di motivazioni conformi alle caratteristiche previste dalle norme di legge richiamate, mette in evidenza una erronea rappresentazione dei fatti e dei luoghi da parte della mmissione. Per quanto riguarda l'area gia' assoggettata a vincolo di immodificabilita', i riferimenti al sito, avente carattere di ambiente relitto risparmiato dalle modificazioni antropiche", ignorano che tale sito, sino a qualche decennio fa, era oggetto di quelle "modificazioni antropiche" che hanno fatto la civilta' dell'uomo, cioe' l'attivita' agricola. Il sito infatti era coltivato a vigneto e uliveto e, ancora in parte, si presenta coltivato. Il parziale abbandono colturale, in balia di specie vegetali della macchia mediterranea, e' conseguenza di quel dislivello economico tra costi e ricavi della produzione, che induce i coltivatori piu' giovani all'abbandono della stessa. Per quanto riguarda l'integrazione dell'area da assoggettare a vincolo ex lege n. 1497/1939, in aggiunta a quella gia' vincolata regime di immodificabilita', la finalita' che la proposta persegue, cioe' la tutela paesaggistica dell'intera area, appare del tutto speciosa, essendo il pianoro indicato incluso all'interno di numerose costruzioni stagionali e fabbricati rurali e del tutto privo di quelle caratteristiche volute dalla legge per conferire ad un ambiente quel valore estetico naturalistico e quel valore storicotradizionale, che configurano l'interesse pubblico alla tutela paesaggistica. La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento non si e' curata di contemperare l'interesse pubblico della tutela paesaggistica con quello privato dei proprietari degli immobili compresi nelle zone interessate, i quali, in modo indiscriminato e generalizzato hanno visto compromessi pesantemente la disponibilita' e il valore dei propri immobili. Non risulta che siano stati invitati a partecipare alla riunione della commissione il sindaco della citta' di Sciacca e i rappresentanti delle categorie interessate, come prevedono le disposizioni delle citate norme, al fine di conciliare l'interesse pubblico e quello dei privati. Non puo' ritenersi sufficiente l'argomentazione addotta dalla commissione per giustificare l'ampliamento dell'area da assoggettare a vincolo, cioe' di voler esercitare "un'azione di controllo sulla probabile futura edificazione" della zona. La proliferazione delle abitazioni stagionali nella zona compresa tra Capo S. Marco e la foce del fiume Carboj, al contrario, sottolinea una vocazione della zona a destinazione residenziale stagionale, tanto che la proposta dello schema di massima del P.R.G.C. presentata al comune di Sciacca prevedeva l'area indicata dalla commissione sub lett. a) tra quelle da destinare a possibili residenze stagionali; 2) ricorso in opposizione, datato 27 aprile 1998, a firma di Corso Carmela, pervenuto il 5 maggio 1998 presso gli uffici della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, tramite il quale, l'opponente lamenta la violazione dell'art. 2 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 4 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto n. 1357/1940, per la mancata partecipazione del sindaco di Sciacca e dei rappresentanti delle categorie interessate alla deliberazione della commissione; la violazione dell'art. 9 del regio decreto n. 1357/1940 in relazione alla mancata conciliazione dell'interesse pubblico con l'interesse privato, essendo stati autorizzati diversi piani di lottizzazione, in fase di completamento o, addirittura completati; la violazione dei diritti oggettivi dei privati, ormai su posizioni di interessi legittimi consolidati; Viste le controdeduzioni della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, prodotte con le note numeri 291 e 292 del 16 giugno 1998; Ritenuto, che le osservazioni anzidette non siane supportate da congrue e legittime motivazioni. Infatti come anche rilevato dalla soprintendenza, la proposta della commissione costituisce espressione della c.d discrezionalita' tecnica e non integra apprezzamenti di merito, sfuggendo, sotto tale profilo, a censure che non afferiscono alla coerenza logicomotivazionale del provvedimento (conforme a: T.A.R., Lazio, I sez., 6 marzo 1995, n. 389), tanto piu' che le peculiarita' relative all'interesse paesaggistico, naturalistico e panoramico dell'intera area sono sufficientemente descritte nel decreto n. 6888/1992, giusta premessa della presente proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939. E' noto altresi' che l'apposizione del vincolo paesaggistico comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. E' in quella sede, e non al momento dell'imposizione del vincolo, che e' dato comparare l'interesse pubblico alla conservazione dei luoghi ad altri interessi, pubblici o privati, eventualmente lesi o pretermessi (conforme a: Cons. di Stato, IV sezione 10 marzo 1965, n. 276). Infine si evidenzia che la partecipazione alle sedute della commissione dei rappresentanti delle categorie interessate non e' prevista e la partecipazione del sindaco e' parimenti non piu' dovuta: le previgenti discipline della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n.1357/1940 sono state in tal senso modificate dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 (conforme a: T.A.R. Sicilia, Catania, 28 novembre 1995, n. 2525). Considerato che la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento ha ricevuto, con l'assessoriale n. 186/1998, l'invito ad adoperarsi con ancora maggiori motivazioni per la tutela dei beni ambientali, avvalendosi degli strumenti offerti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 integrati dai chiari criteri desumibili dalle adottate "Linee guida del piano territoriale paesistico regionale", correttamente pubblicate all'albo comunale di Sciacca dal 24 dicembre 1996 al 24 marzo 1997, che definiscono coerenti criteri di lettura delle valenze paesistiche rilevabili nelle aree di pregio e concorrono in maniera cogente alla formazione della parte motiva degli atti di tutela; Rilevato che l'apposizione del vincolo paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata ad acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; Per quanto sopra esposto; Decreta: Art. 1. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza di insieme e panoramica, l'area del tratto di costa del comune di Sciacca, che va dal promontorio di Capo S. Marco alla foce del fiume Carboj, descritta nel verbale n. 47 del 17 ottobre 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento (allegato 1) nonche' nelle planimetrie accluse (allegato 2 e 3), che descrivono la perimetrazione dell'area vincolata, anche riportata in premessa, documenti ai quali si rimanda che le parti integranti e sostanziali del presente decreto, ritenuto congruo il richiamo al deliberato del decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992 che contiene le motivazioni fatte proprie dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nel verbale della seduta del 17 ottobre 1997, e rigettata, sulla scorta delle controdeduzioni rese dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento, ogni opposizione pervenuta avverso detto vincolo paesaggistico.