L'ASSESSORE
                 per i beni culturali ed ambientali
                    e per la pubblica istruzione
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'aministrazione della  regione siciliana, approvato  con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il  decreto n. 5008  del 7 gennaio 1995,  con il quale  si e'
ricostituita per  il quadriennio  1995-99, la  commisione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;
  Visto  il decreto  n. 6888  del 2  dicembre 1992,  pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana  n. 3 del 16 gennaio 1993,
che ha  sottoposto a regime di  immodificabilita' temporanea assoluta
la fascia  costiera da Capo  S. Marco al  vallone Carboj, in  agro di
Sciacca;
  Visti  i decreti  n. 8043/94,  pubblicato nella  Gazzetta ufficiale
della regione  siciliana n. 63  del 17  dicembre 1994, e  n. 8783/96,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 64 del
28 dicembre  1996, che hanno  rinnovato il regime di  tutela adottato
con decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992 sulla fascia costiera da Capo
S. Marco al vallone Carboj, in agro di Sciacca;
  Vista la nota n. 1510 del 14 aprile 1997, con la quale, l'assessore
regionale  per i  beni  culturali  ed ambientali  e  per la  pubblica
istruzione   ha  rappresentato   alla  soprintendenza   di  Agrigento
l'evidente   opportunita'  di   sottoporre  all'apprezzamento   della
commissione  provinciale  per la  tutela  delle  bellezze naturali  e
panoramiche  di Agrigento,  al  fine di  deliberarne  sul merito,  la
dichiarazione di pubblico interesse  dell'area sopraindicata ai sensi
dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge n. 1497/1939;
  Visto il  verbale n.  47 del 17  ottobre 1997,  pubblicato all'albo
pretorio del  comune di  Sciacca dal  30 ottobre  1997 al  31 gennaio
1998, con  il quale  la commissione provinciale  per la  tutela delle
bellezze naturali e panoramiche di  Agrigento ha rilevato il notevole
pregio paesistico della fascia costiera del comune di Sciacca, che va
dalla foce del  vallone S. Marco, nonche' dal promontorio  di Capo S.
Marco,  alla  foce del  fiume  Carboj,  e  integra il  territorio  da
vincolare paesaggisticamente, in aggiunta  a quello gia' sottoposto a
regime  di  immodificabilita',   includendo  nell'area  da  vincolare
l'ampio terrazzamento  che parte  dal casello ferroviario  nei pressi
della stazione Capo S. Marco e si estende sino ad un breve e profondo
vallone, la cui linea d'acqua giunge sino al mare e la parte costiera
del  promontorio  di Capo  S.  Marco  compresa  tra i  due  tracciati
stradali (ad est delle cave di  tufo, sino in prossimita' del casello
ferroviario,  e   ad  ovest  del  vallone   in  contrada  Tradimento,
estendentesi dal mare in direzione della ex regia trazzera);
  Viste  le  motivazioni, congrue  ed  esaustive,  che confermano  le
notevoli valenze  delle peculiarita' paesaggistiche  e naturalistiche
del  territorio,  gia'  evidenziate in  occasione  dell'adozione  del
vincolo di  temporanea immodificabilita',  della proposta  di vincolo
che descrive una perimetrazione che  fissa il suo limite interno, che
offre una vista  di particolare bellezza panoramica,  lungo la strada
ferrata Castelvetrano-Porto  Empedocle, includendo  alcuni fabbricati
ed abitazioni e piu' precisamente:
  partendo dalla foce del fiume Carboj  si sale sino ad incontrare la
strada ferrata; da questo punto si prosegue in direzione sudorientale
seguendo  il  percorso  della linea  ferroviaria  Castelvetrano-Porto
Empedocle sino  alla contrada Tradimento  dove si interseca  la regia
trazzera; si prosegue  su quest'ultima strada per un  tratto di circa
200 mt in direzione est, sino al  bivio con la strada che scende sino
a Capo S. Marco,  da questo punto si scende in  direzione sud sino ad
incontrare  la immaginaria  linea  dei 300  mt  della legge  Galasso,
includendo la relativa fascia di  rispetto sino alla foce del vallone
S. Marco.
  Detto perimetro  parzialmente identificato dal decreto  n. 6888/92,
ed ampliato con gli attuali provvedimenti, include:
  a)  l'ampio terrazzamento  che  parte dal  casello ferroviario  nei
pressi della stazione Capo  S. Marco e si estende sino  ad un breve e
profondo vallone,  la cui linea  d'acqua giunge sino al  mare. L'area
include  anche i  terreni a  nord del  vallone ed  e' delimitata  dal
tracciato stradale. Il vertice  meridionale del terrazzamento include
un caseggiato rurale al cui interno  si trova la cosiddetta Torre del
Tradimento,   gia'   sottoposta   a  vincolo   di   immodificabilita'
temporanea.  Terrazzamento  e  vallone stabiliscono  un  rapporto  di
correlazione visiva con il piu' ampio  paesaggio di roccia e costa di
Capo S. Marco;
  b) la parte costiera del promontorio  di Capo S. Marco compresa tra
i due tracciati stradali (il primo ad est delle cave di tufo, sino in
prossimita' del casello ferroviario, il  secondo ad ovest del vallone
in contrada Tradimento,  estendentesi dal mare in  direzione della ex
regia  trazzera) e  soltanto  per l'area  gia'  sottoposta a  vincolo
d'immodificabilita', si ritiene  meritevole di particolare attenzione
di salvaguardia integrale il cui presupposto e' l'inalterabilita' dei
luoghi;
  Rilevato che  la imposizione  di un vincolo  di paesaggio  ai sensi
della  legge  n. 1497/1939,  non  determina  l'imposizione di  limiti
specifici, ma  impone la preventiva  autorizzazione soprintendentizia
per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore
dei beni  protetti, indipendentemente dalla natura  delle innovazioni
stesse (T.A.R. Campania - Napoli, V sezione - 17 maggio 1994, n. 197,
T.A.R. Calabria - Catanzaro, 9 marzo 1994, n. 283, T.A.R. Lombardia -
Brescia,  21 novembre  1988, n.  927 e  T.A.R. Campania  - Napoli,  V
sezione - 28 luglio 1992,  n. 249). Appare necessario specificare che
il  vincolo, nel  mantenere  e rendere  accogliente  quella parte  di
costa,  valorizzata dal  raffinato arenile,  tende a  conservare quel
contesto  ambientale di  notevole  interesse paesaggistico,  rispetto
alle costruzioni, interventi o  attivita' che risultino incompatibili
perche'  non  corrispondenti  alle  caratteristiche  e  alla  cultura
tradizionale dei luoghi;
  Viste le  opposizioni avanzate avverso la  sopra riportata proposta
di vincolo paesaggistico, e in particolare:
  1) ricorso in opposizione, datato 20 aprile 1998, a norma di Abbene
Antonino + 24 soggetti, pervenuto il 24 aprile 1998 presso gli uffici
della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento,
tramite  il quale,  gli  opponenti hanno  lamentato  la violazione  e
l'ultronea applicazione  dell'art. 1,  numeri 3 e  4, della  legge n.
1497/1939 e dell'art.  9 del regolamento di  attuazione approvato con
regio decreto n.  1357/1940, sotto il profilo  dell'eccesso di potere
per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
  Si contesta  innanzi tutto  che gli  appezzamenti di  terreno sopra
specificati  abbiano  quei  requisiti   e  quelle  condizioni  voluti
dall'art. 1, n. 3, della legge  n. 1497/1939. Non presentano cioe' le
caratteristiche proprie  di complesso omogeneo di  cose immobili, ne'
si riscontrano ragioni di valore estetico e tradizionale.
  La  proposta della  commissione non  da' una  motivazione circa  la
qualificazione  degli appezzamenti  di terreni  dei ricorrenti  quali
quadri di insieme  naturali o belvedere accessibili  al pubblico, dai
quali si possa godere tale  spettacolo, cosi' come previsto dall'art.
1, n. 4 della legge n. 1497/1939.
  La mancanza  di motivazioni conformi alle  caratteristiche previste
dalle  norme  di legge  richiamate,  mette  in evidenza  una  erronea
rappresentazione dei fatti e dei luoghi da parte della mmissione. Per
quanto   riguarda    l'area   gia'   assoggettata   a    vincolo   di
immodificabilita',  i  riferimenti  al   sito,  avente  carattere  di
ambiente   relitto  risparmiato   dalle  modificazioni   antropiche",
ignorano che  tale sito, sino a  qualche decennio fa, era  oggetto di
quelle  "modificazioni  antropiche"  che   hanno  fatto  la  civilta'
dell'uomo, cioe' l'attivita' agricola.  Il sito infatti era coltivato
a vigneto e uliveto e, ancora in parte, si presenta coltivato.
  Il parziale abbandono colturale, in  balia di specie vegetali della
macchia mediterranea, e' conseguenza di quel dislivello economico tra
costi  e  ricavi della  produzione,  che  induce i  coltivatori  piu'
giovani all'abbandono della stessa.
  Per  quanto riguarda  l'integrazione  dell'area  da assoggettare  a
vincolo ex  lege n.  1497/1939, in aggiunta  a quella  gia' vincolata
regime di  immodificabilita', la finalita' che  la proposta persegue,
cioe'  la tutela  paesaggistica  dell'intera area,  appare del  tutto
speciosa, essendo il pianoro indicato incluso all'interno di numerose
costruzioni  stagionali e  fabbricati  rurali e  del  tutto privo  di
quelle  caratteristiche  volute  dalla  legge  per  conferire  ad  un
ambiente   quel  valore   estetico   naturalistico   e  quel   valore
storicotradizionale, che configurano l'interesse pubblico alla tutela
paesaggistica.
  La commissione provinciale per la  tutela delle bellezze naturali e
panoramiche di Agrigento non si e' curata di contemperare l'interesse
pubblico   della  tutela   paesaggistica  con   quello  privato   dei
proprietari degli immobili compresi  nelle zone interessate, i quali,
in  modo  indiscriminato  e  generalizzato  hanno  visto  compromessi
pesantemente la disponibilita' e il valore dei propri immobili.
  Non risulta  che siano stati  invitati a partecipare  alla riunione
della  commissione   il  sindaco   della  citta'   di  Sciacca   e  i
rappresentanti  delle   categorie  interessate,  come   prevedono  le
disposizioni delle  citate norme,  al fine di  conciliare l'interesse
pubblico e quello dei privati.
  Non  puo'  ritenersi  sufficiente  l'argomentazione  addotta  dalla
commissione per giustificare  l'ampliamento dell'area da assoggettare
a vincolo,  cioe' di voler  esercitare "un'azione di  controllo sulla
probabile futura  edificazione" della  zona. La  proliferazione delle
abitazioni stagionali nella zona compresa tra Capo S. Marco e la foce
del fiume Carboj, al contrario, sottolinea una vocazione della zona a
destinazione  residenziale stagionale,  tanto che  la proposta  dello
schema  di  massima del  P.R.G.C.  presentata  al comune  di  Sciacca
prevedeva l'area indicata  dalla commissione sub lett.  a) tra quelle
da destinare a possibili residenze stagionali;
  2) ricorso in opposizione, datato 27  aprile 1998, a firma di Corso
Carmela,  pervenuto  il  5  maggio   1998  presso  gli  uffici  della
soprintendenza  per  i beni  culturali  ed  ambientali di  Agrigento,
tramite il quale, l'opponente lamenta la violazione dell'art. 2 della
legge  n.  1497/1939 e  dell'art.  4  del regolamento  di  esecuzione
approvato   con  regio   decreto   n.  1357/1940,   per  la   mancata
partecipazione  del sindaco  di  Sciacca e  dei rappresentanti  delle
categorie  interessate  alla   deliberazione  della  commissione;  la
violazione dell'art.  9 del regio  decreto n. 1357/1940  in relazione
alla  mancata conciliazione  dell'interesse pubblico  con l'interesse
privato, essendo stati autorizzati diversi piani di lottizzazione, in
fase di  completamento o,  addirittura completati; la  violazione dei
diritti  oggettivi  dei  privati,  ormai su  posizioni  di  interessi
legittimi consolidati;
  Viste  le  controdeduzioni  della commissione  provinciale  per  la
tutela delle bellezze naturali e panoramiche della soprintendenza per
i beni  culturali ed  ambientali di Agrigento,  prodotte con  le note
numeri 291 e 292 del 16 giugno 1998;
  Ritenuto,  che le  osservazioni anzidette  non siane  supportate da
congrue e  legittime motivazioni.  Infatti come anche  rilevato dalla
soprintendenza, la proposta della commissione costituisce espressione
della  c.d discrezionalita'  tecnica e  non integra  apprezzamenti di
merito, sfuggendo, sotto tale profilo,  a censure che non afferiscono
alla  coerenza  logicomotivazionale  del provvedimento  (conforme  a:
T.A.R.,  Lazio, I  sez., 6  marzo 1995,  n. 389),  tanto piu'  che le
peculiarita'  relative all'interesse  paesaggistico, naturalistico  e
panoramico  dell'intera  area  sono  sufficientemente  descritte  nel
decreto  n. 6888/1992,  giusta  premessa della  presente proposta  di
vincolo ex lege n. 1497/1939.
  E'  noto  altresi'  che  l'apposizione  del  vincolo  paesaggistico
comporta  soltanto   l'obbligo  per   i  proprietari,   possessori  o
detentori, a  qualsiasi titolo,  degli immobili ricadenti  nella zona
vincolata  di acquisire  preventivamente  la relativa  autorizzazione
della competente  soprintendenza per i beni  culturali ed ambientali,
ai  sensi dell'art.  7 della  legge 29  giugno 1939,  n. 1497.  E' in
quella sede,  e non al  momento dell'imposizione del vincolo,  che e'
dato comparare l'interesse pubblico  alla conservazione dei luoghi ad
altri interessi, pubblici o privati, eventualmente lesi o pretermessi
(conforme a: Cons. di Stato, IV sezione 10 marzo 1965, n. 276).
  Infine  si  evidenzia  che  la  partecipazione  alle  sedute  della
commissione  dei rappresentanti  delle categorie  interessate non  e'
prevista  e  la partecipazione  del  sindaco  e' parimenti  non  piu'
dovuta: le previgenti discipline della legge n. 1497/1939 e del regio
decreto n.1357/1940 sono  state in tal senso  modificate dall'art. 31
del decreto del Presidente della  Repubblica n. 805/1975 (conforme a:
T.A.R. Sicilia, Catania, 28 novembre 1995, n. 2525).
  Considerato  che   la  soprintendenza  per  i   beni  culturali  ed
ambientali di Agrigento ha  ricevuto, con l'assessoriale n. 186/1998,
l'invito ad adoperarsi con ancora  maggiori motivazioni per la tutela
dei beni ambientali, avvalendosi  degli strumenti offerti dalla legge
29 giugno 1939, n. 1497 integrati dai chiari criteri desumibili dalle
adottate "Linee  guida del piano territoriale  paesistico regionale",
correttamente pubblicate all'albo comunale di Sciacca dal 24 dicembre
1996 al  24 marzo 1997,  che definiscono coerenti criteri  di lettura
delle  valenze   paesistiche  rilevabili  nelle  aree   di  pregio  e
concorrono  in maniera  cogente  alla formazione  della parte  motiva
degli atti di tutela;
  Rilevato  che  l'apposizione  del  vincolo  paesaggistico  comporta
l'obbligo  per i  proprietari,  possessori o  detentori, a  qualsiasi
titolo, degli  immobili ricadenti  nella zona vincolata  ad acquisire
preventivamente   la   relativa   autorizzazione   della   competente
soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art.
7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Per quanto sopra esposto;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  garantire  le   migliori  condizioni  di  tutela,  e'
dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, numeri 3 e 4, della  legge 29 giugno 1939, n. 1497, come
bellezza  di insieme  e panoramica,  l'area del  tratto di  costa del
comune di Sciacca, che va dal  promontorio di Capo S. Marco alla foce
del fiume  Carboj, descritta nel  verbale n.  47 del 17  ottobre 1997
della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche  di  Agrigento  (allegato 1)  nonche'  nelle  planimetrie
accluse (allegato 2 e 3),  che descrivono la perimetrazione dell'area
vincolata, anche riportata in premessa, documenti ai quali si rimanda
che le parti integranti e  sostanziali del presente decreto, ritenuto
congruo il richiamo al deliberato del  decreto n. 6888 del 2 dicembre
1992  che contiene  le  motivazioni fatte  proprie dalla  commissione
provinciale per  la tutela delle  bellezze naturali e  panoramiche di
Agrigento nel verbale della seduta  del 17 ottobre 1997, e rigettata,
sulla scorta  delle controdeduzioni  rese dalla soprintendenza  per i
beni culturali e ambientali  di Agrigento, ogni opposizione pervenuta
avverso detto vincolo paesaggistico.