IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il  decreto-legge 30 dicembre  1982, n. 953,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 28  febbraio 1983, n.  53, art.  5, comma
quarantasettesimo, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), della
legge 9 luglio 1990, n. 187, secondo il quale "Per ciascun veicolo od
autoscafo per  il quale si  chiede la interruzione del  pagamento dei
tributi  deve essere  corrisposto  all'amministrazione finanziaria  o
all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalita' stabilite
con  decreto del  Ministro  delle  finanze, un  diritto  fisso di  L.
3.000";
  Visto  l'art. 3,  secondo  comma, del  decreto  del Ministro  delle
finanze 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
10 maggio 1983 il quale prevede che il pagamento del diritto fisso di
L.  3.000 deve  essere effettuato  con versamento  su conto  corrente
intestato all'Automobile club d'Italia;
  Ritenuto  che, a  norma  dell'art.  17, comma  14,  della legge  27
dicembre 1997, n. 449, la  convenzione fra il Ministero delle finanze
e l'Automobile club d'Italia, e' scaduta il 31 dicembre 1998;
  Visto l'art. 6, comma 1, del  decreto del Ministro delle finanze 25
novembre  1998,  n.  418,  il  quale stabilisce  che  la  gestione  e
l'aggiornamento  degli archivi  regionali  e dell'archivio  nazionale
tasse  automobilistiche, sono  assicurati,  in  via transitoria,  dal
Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo;
  Visto che la provincia autonoma  di Trento con legge provinciale 11
settembre 1998, n.  10 e la provincia autonoma  di Bolzano-Alto Adige
con legge  provinciale 11  agosto 1998, n.  9, hanno  istituito tasse
automobilistiche provinciali, in sostituzione di quelle erariali;
  Considerato  che i  compiti svolti  dall'Automobile club  d'Italia,
relativamente  all'annotazione   negli  archivi   sopraindicati,  con
esclusione  delle province  autonome di  Trento e  Bolzano-Alto Adige
sono ora svolti dall'Amministrazione  finanziaria e che pertanto alla
stessa compete il  diritto fisso di lire tremila per  ogni veicolo od
autoscafo per il  quale si chiede l'interruzione  del pagamento delle
tasse automobilistiche;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le imprese  autorizzate o  comunque abilitate  al commercio  di
veicoli  od  autoscafi,  al   fine  di  ottenere  l'interruzione  dal
pagamento delle tasse automobilistiche per  i veicoli e gli autoscafi
ad essi consegnati per la  rivendita, devono spedire o consegnare gli
elenchi  previsti,  corredati  da   supporto  magnetico,  secondo  il
tracciato allegato al presente decreto, entro il mese successivo alla
scadenza   dei    quadrimestri:   gennaioaprile,    maggioagosto,   e
settembredicembre  di ciascun  anno  alle  direzioni regionali  delle
entrate ovvero,  ove istituiti, agli uffici  delle entrate competenti
per  territorio  in  base  alla sede  dell'impresa  autorizzata  alla
rivendita.
  2. L'ammontare del  diritto fisso, dovuto nella misura  di L. 3.000
per  ciascun   veicolo  o   autoscafo  per   il  quale   si  richiede
l'interruzione  del  pagamento  del  tributo  predetto,  deve  essere
corrisposto  mediante  versamento  sul   conto  corrente  postale  n.
73199002  intestato a  "Uff.  Conc. Gov.  Diritto  fisso -  Rivendita
autoveicoli o  autoscafi" utilizzando  il modello  CH 8-quater  a tre
sezioni.
  3.  Nella  causale di  versamento,  sia  nell'attestazione che  nel
certificato di  accreditamento, devono essere indicati  il numero dei
veicoli  e/o autoscafi  compresi  nell'elenco e  il quadrimestre  cui
l'elenco  stesso  si riferisce.  Gli  estremi  del versamento  devono
essere  riportati  in calce  all'elenco  al  quale va  pure  allegata
l'attestazione di versamento.
  4. L'ufficio  del registro  tasse sulle concessioni  governative di
Roma versa  quanto affluito  sul predetto  conto corrente  postale al
capitolo di  entrata del bilancio  dello Stato  n. 2319 di  capo VII,
denominato "Entrate eventuali diverse  concernenti il Ministero delle
finanze".
  5. Il  presente decreto non  si applica nelle province  autonome di
Trento e Bolzano-Alto Adige.
  6. La scadenza del 31 maggio 1999 e' rinviata al 30 giugno 1999.
  7. Il presente  decreto sostituisce il decreto  del Ministero delle
finanze 9 aprile 1999, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
15 aprile 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 aprile 1999
                                        Il direttore generale: Romano