IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza  della sig.ra Haf-Doll Monika,  nata a Landau-Pfalz
(RFG) il 1 febbraio 1950,  cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento del titolo professionale di "psicoterapeuta" di cui e'
in possesso, come documentato dalla esperienza professionale maturata
in  Germania,  ai fini  dell'accesso  ed  esercizio in  Italia  della
professione di "psicoterapeuta";
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
"Diplom-Psychologe Univ."  conseguito presso l'Universita'  di Monaco
nel maggio 1986;
  Rilevato   inoltre  la   richiedente,   ottenuto   un  decreto   di
riconoscimento rilasciato da questa  amministrazione nel maggio 1994,
si e' iscritta all'albo degli psicologi in Italia dal 1994;
  Viste le  determinazioni della  conferenza di servizi  nelle sedute
del 14 marzo e del 10 luglio 1997;
  Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria
nelle sedute sopra indicate;
  Visto il parere scritto dello stesso Consiglio del dicembre 1998;
  Ritenuto pertanto  che ricorrano le  condizioni di cui  all'art. 6,
comma 1, lettere  a) e b) del decreto legislativo  n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Haf-Doll  Monika,  nata a  Landau-Pfalz  (RFG)  il  1
febbraio 1950,  cittadina tedesca, iscritta all'albo  degli psicologi
del Piemonte,  sono riconosciuti i titoli  accademicoprofessionali di
cui  in   premessa  quali   titoli  cumulativamente   abilitanti  per
l'esercizio della professione di "psicoterapeuta" in Italia.
  2. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente,
al superamento di  una prova attitudinale oppure al  compimento di un
tirocinio di adattamento, della durata di anni uno.
  3. La prova attitudinale, ove  oggetto di scelta della richiedente,
dovra'  consistere  nella discussione  di  un  caso clinico  con  gli
strumenti   dell'indirizzo  della   psicoterapia  Gestalt;   cio'  in
considerazione della  circostanza che  questa materia non  ha formato
oggetto di approfondimento per esperienza da parte della migrante nel
Paese di provenienza.
  Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente,
e' diretto  ad approfondire le  conoscenze di base,  specialistiche e
professionali  dell'area della  psicoterapia, come  contemplata dalla
legislazione vigente. Pertanto la  migrante dovra' effettuare un anno
di attivita'  psicoterapeutica, sotto  la supervisione di  un docente
che operi presso una scuola di psicoterapia Gestalt, riconosciuta dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  Il  Consiglio nazionale  vigilera'  sull'effettivo svolgimento  del
tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
   Roma, 24 aprile 1999
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi