L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate alla Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a. o, in breve, Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed il successivo provvedimento autorizzativo; Vista la delibera assunta in data 5 febbraio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Milano assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli 2, 7, 10, 11, 13, 20 e 22 dello statuto sociale; Visto il decreto di omologa emesso dal tribunale di Milano in data 12 marzo 1999; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato lo statuto sociale della Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le variazioni apportate agli articoli di seguito indicati. In particolare: "Art. 2 (Sede). - Trasferimento della sede sociale da Milano, via Copernico n. 38, ad Assago Milanofiori (Milano), Strada 6, Palazzo A 13". "Art. 7 (Azioni). - Previsione, tra l'altro, del mantenimento per le azioni di risparmio dei diritti ad esse attribuiti dalla legge e dallo statuto, in caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio emesse dalla societa'; attribuzione al Consiglio di amministrazione, anche tramite organi delegati, del compito di fornire adeguata informativa al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni medesime". "Art. 10 (Costituzione delle assemblee e validita' delle deliberazioni). - Applicazione delle norme di legge alle assemblee speciali e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio". "Art. 11 (Presidenza dell'assemblea). - Assegnazione della presidenza dell'assemblea, in caso di assenza od impedimento del Presidente o dei vice presidenti, alla persona designata dagli intervenuti; introduzione della procedura da adottare per la votazione di diverse proposte, alternative fra loro, relative al medesimo argomento". "Art. 13 (Cariche sociali). - Specifica previsione dell'obbligo, per il Consiglio di amministrazione, di riferire tempestivamente, e comunque con periodicita' almeno trimestrale, al Collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla societa' e/o dalle societa' controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interessi, e delle modalita' da seguire per tali comunicazioni". "Art. 20 (Collegio sindacale). - Nuova procedura per la nomina del Collegio sindacale". "Art. 22 (Destinazione degli utili). - Riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, solo per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni ordinarie; mantenimento da parte delle azioni di risparmio degli stessi diritti delle altre azioni, in caso di distribuzione di riserve". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 1999 Il presidente: Manghetti