L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita  e le  successive disposizioni  modificative ed  integrative; in
particolare,  l'art. 37,  comma 4,  che prevede  l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative; in particolare,  l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e   di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto  ministeriale  26 novembre  1984 di  ricognizione
delle autorizzazioni  all'esercizio dell'attivita'  assicurativa gia'
rilasciate alla  Compagnia di  assicurazione di  Milano S.p.a.  o, in
breve,  Milano  assicurazioni  S.p.a.,  con sede  in  Milano,  ed  il
successivo provvedimento autorizzativo;
  Vista la  delibera assunta in  data 5 febbraio  1999 dall'assemblea
straordinaria degli  azionisti della Milano assicurazioni  S.p.a. che
ha approvato le  modifiche e le integrazioni  apportate agli articoli
2, 7, 10, 11, 13, 20 e 22 dello statuto sociale;
  Visto il decreto di omologa emesso  dal tribunale di Milano in data
12 marzo 1999;
  Considerato   che  non   emergono  elementi   ostativi  in   merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato lo statuto  sociale della Milano assicurazioni S.p.a.,
con  sede in  Milano, con  le variazioni  apportate agli  articoli di
seguito indicati. In particolare:
  "Art. 2 (Sede).  - Trasferimento della sede sociale  da Milano, via
Copernico n. 38, ad Assago  Milanofiori (Milano), Strada 6, Palazzo A
13".
  "Art. 7 (Azioni).  - Previsione, tra l'altro,  del mantenimento per
le azioni di  risparmio dei diritti ad esse attribuiti  dalla legge e
dallo statuto, in caso di  esclusione dalla negoziazione delle azioni
ordinarie  o  di risparmio  emesse  dalla  societa'; attribuzione  al
Consiglio  di amministrazione,  anche  tramite  organi delegati,  del
compito  di fornire  adeguata  informativa  al rappresentante  comune
degli azionisti di risparmio  sulle operazioni societarie che possono
influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni medesime".
  "Art.   10  (Costituzione   delle  assemblee   e  validita'   delle
deliberazioni). -  Applicazione delle  norme di legge  alle assemblee
speciali e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio".
  "Art.   11  (Presidenza   dell'assemblea).  -   Assegnazione  della
presidenza  dell'assemblea, in  caso  di assenza  od impedimento  del
Presidente  o  dei  vice  presidenti, alla  persona  designata  dagli
intervenuti;  introduzione   della  procedura  da  adottare   per  la
votazione  di diverse  proposte,  alternative fra  loro, relative  al
medesimo argomento".
  "Art. 13  (Cariche sociali).  - Specifica  previsione dell'obbligo,
per il  Consiglio di amministrazione, di  riferire tempestivamente, e
comunque con  periodicita' almeno trimestrale, al  Collegio sindacale
sull'attivita'  svolta   e  sulle   operazioni  di   maggior  rilievo
effettuate  dalla  societa'  e/o   dalle  societa'  controllate,  con
particolare riferimento  alle operazioni  in potenziale  conflitto di
interessi, e delle modalita' da seguire per tali comunicazioni".
  "Art. 20 (Collegio sindacale). -  Nuova procedura per la nomina del
Collegio sindacale".
  "Art.  22  (Destinazione  degli  utili).  -  Riduzione  del  valore
nominale delle azioni di risparmio, in caso di riduzione del capitale
sociale per  perdite, solo per la  parte della perdita che  eccede il
valore nominale  complessivo delle azioni ordinarie;  mantenimento da
parte  delle azioni  di risparmio  degli stessi  diritti delle  altre
azioni, in caso di distribuzione di riserve".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 aprile 1999
                                             Il presidente: Manghetti