Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confe derazioni artigiane Con decreti del 14 agosto 1998 e 11 settembre 1998 e del 18 febbraio 1999 sono state formate le graduatorie regionali delle iniziative, rispettivamente, del terzo e del quarto bando ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992. Attraverso i suddetti bandi sono state assegnate le risorse finanziarie disponibili e, in particolare, per le aree degli obiettivi 2 e 5b, quelle relative alle misure di aiuto dell'Unione europea previste nei Documenti unici di programmazione 1997-1999. Dal momento che, a seguito di detta assegnazione, sono residuate parte delle risorse FERS relative ai DOC.U.P. delle regioni Veneto (obiettivi 2 e 5b), Liguria (solo obiettivo 2), Emilia-Romagna (solo obiettivo 2), Marche (solo obiettivo 2) e Umbria (solo obiettivo 2), il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di procedere all'assegnazione di tali risorse residue entro il prescritto termine del 31 dicembre 1999, sentite le regioni interessate, ha fissato al 15 giugno 1999 il termine finale di presentazione delle domande per un bando straordinario riservato alle iniziative ammissibili al cofinanziamento ubicate nelle aree interessate. Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le necessarie indicazioni per la pratica attuazione della norma in argomento per la quale si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente circolare, le modalita' ed i criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previsti dal decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, nel seguito denominato "regolamento", e dalla circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, di seguito denominata "circolare". 1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse cofinanziate di cui alle premesse, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'attuazione di uno specifico bando, il settimo della legge n. 488/1992, attraverso la formazione di specifiche graduatorie straordinarie, una per ciascuna delle regioni Veneto (aree degli obiettivi 2 e 5b), Emilia-Romagna (solo obiettivo 2), Liguria (solo obiettivo 2), Marche (solo obiettivo 2) e Umbria (solo obiettivo 2). In tali graduatorie sono inserite le iniziative ammissibili al cofinanziamento promosse dalle imprese operanti nei settori estrattivo, manifatturiero o di servizi, nell'ambito di proprie unita' produttive locali, ubicate nelle predette aree regionali. Dette iniziative, con riferimento alle condizioni di confinanziabilita' precisate nella "circolare", possono riguardare esclusivamente le piccole e medie imprese, cosi' classificate secondo i criteri stabiliti al punto 2.2 della "circolare". Per tali iniziative, come precisato dal medesimo punto 2.4, il termine ultimo per l'impegno di spesa e quello per l'erogazione a saldo delle agevolazioni sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 1999 e al 31 dicembre 2001. Al fine di consentire il pieno rispetto di detto termine ultimo per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, quello per la presentazione della documentazione finale di spesa, normalmente previsto in non oltre sei mesi dopo l'ultimazione del programma, per tali iniziative e' fissato al 31 marzo 2001. Considerando, come ipotesi limite, che la documentazione di spesa possa essere trasmessa alla banca anche lo stesso giorno di ultimazione del programma, non potranno essere definite con esito positivo le domande la cui ultima azione medesima sia successiva al 31 marzo 2001. Verranno respinte, per quanto specificato in precedenza, le domande proposte da imprese artigiane e da grandi imprese, quelle in settori non ammissibili a cofinanziamento e quelle al di fuori delle precisate aree. 2. In relazione a quanto sopra, le imprese interessate presentano la domanda di agevolazione entro il predetto termine del 15 giugno 1999 ad una delle banche concessionarie o ad uno degli istituti collaboratori con le modalita' fissate dai punti da 5.1 a 5.5 della "circolare". A tal fine devono essere utilizzati il modulo di domanda, la scheda tecnica, lo specifico software predisposto dal Ministero e la documentazione validi per le domande presentate nel 1998 per il terzo o il quarto bando della legge n. 488/1992 (il modulo, la scheda tecnica, le relative istruzioni e la documentazione da allegare alla domanda sono quelli riportati, rispettivamente, negli allegati numeri 11/a, 11/b, 11/c e 12 della "circolare", con le precisazioni di cui al successivo punto 3). L'impresa, contrariamente alla facolta' offerta dalla "circolare", deve obbligatoriamente compilare la scheda tecnica tramite personal computer, utilizzando esclusivamente il suddetto software, stampando il relativo file su normali fogli bianchi formato A4, e deve trasmettere, insieme alla domanda su carta (modulo+ scheda tecnica) ed alla prescritta documentazione, anche doppia copia del supporto magnetico contenente il suddetto file (due floppy disk), generato attraverso il software medesimo, pena la nullita' della domanda presentata. 3. In relazione alla domanda di agevolazione, alla compilazione della stessa ed alla documentazione da allegare si forniscono le precisazioni che seguono. Poiche' la domanda contiene anche dichiarazioni sostitutive, rese e sottoscritte ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autentica della firma prevista nel modulo, indipendentemente dallo specifico spazio in calce allo stesso previsto, potra' essere effettuata mediante una delle sottoindicate tassative forme, in applicazione dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e tenuto conto, altresi', delle specifiche modalita' di presentazione o invio della domanda stabilite dalla "circolare": apposizione della firma dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, secondo le modalita' di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968; in tal caso porta' essere pienamente utilizzato lo specifico spazio previsto in calce al modulo; apposizione della firma in presenza del funzionario incaricato della banca concessionaria o dell'istituto collaboratore cui viene presentata la domanda; anche in questo caso potra' essere pienamente utilizzato il suddetto spazio in calce al modulo; apposizione della firma nello specifico punto indicato in calce al modulo e presentazione, unitamente alla domanda di agevolazione, di copia semplice di un valido documento di identita' del sottoscrittore, previa indicazione degli estremi di detto documento nello spazio in calce al modulo in corrispondenza alle parole: "identificato mediante ...". A partire dal 1 gennaio 1999 e' entrata in vigore la moneta unica europea "Euro", con una fase transitoria di applicazione fino al 31 dicembre 2001. Nel corso di tale fase transitoria e' consentito alle imprese che richiedono le agevolazioni della legge n. 488/1992 di scegliere, tra la lira e l'euro, l'unita' monetaria per la contabilizzazione delle agevolazioni stesse. A tal fine e' previsto che l'impresa possa intendere rendicontare le spese sostenute ed ottenere le agevolazioni in euro. A tal fine, pertanto, e' necessario che l'impresa medesima esplichi tale opzione allegando alla domanda di agevolazioni una specifica richiesta, firmata dal medesimo sottoscrittore del modulo, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 alla presente circolare (si veda anche l'allegato n. 4 per i casi dallo stesso contemplati). Qualora tale richiesta non venga allegata, si intendera' esercitata implicitamente l'opzione in favore della lira. Nell'esercitare tale opzione occorre tenere presente che, nella fase transitoria: l'ammontare delle agevolazioni eventualmente concesse sara' espresso nell'unita' monetaria prescelta dall'impresa ed anche le successive erogazioni avverranno nella medesima unita'; qualora l'impresa scelga le lire, potra' comunque ottenere le agevolazioni in euro avanzando successivamente una specifica istanza alla banca concessionaria; qualora l'impresa scelga l'euro, non potra' piu' richiedere le erogazioni in lire; a partire dal 1 gennaio 2002 tutte le operazioni saranno espresse in euro, indipendentemente dalla scelta dell'impresa. Per quanto concerne la compilazione della scheda tecnica - per la quale, si ricorda, deve essere obbligatoriamente utilizzato lo specifico software ministeriale - a parziale modifica di quanto indicato nelle relative istruzioni e con riferimento ai singoli punti interessati dalle modifiche, si specifica quanto indicato nell'allegato n. 2 alla presente circolare. Per quanto concerne la documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni, si rinvia all'allegato n. 12 della "circolare", con le modifiche riportate nell'allegato n. 3 della presente circolare. 4. Anche ai fini della formazione delle graduatorie straordinarie in argomento valgono le modalita' previste dall'art. 6, comma 8, del "regolamento" e dal punto 5.6 della "circolare" per le domande del terzo o del quarto bando della legge n. 488/1992 non agevolate per insufficienza delle risorse finanziarie, che rispondano alle condizioni di cui al precedente punto 1 e che non abbiano gia' usufuito delle modalita' medesime. Le dette modalita' relative all'inserimento automatico valgono anche per le domande del quarto bando che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agovolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima lo richieda formalmente entro i termini di presentazione delle domande e che, all'atto della richiesta stessa, rinunci al contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna domanda di erogazione a fronte del contributo medesimo; l'impresa avanza a tal fine l'istanza secondo lo schema di cui all'allegato n. 4. In caso di riformulazione, deve essere presentato un nuovo modello di domanda, recante il nuovo numero di progetto e corredato della prevista documentazione, con le modalita' e nei termini di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, specificando, come previsto, nell'apposito spazio del frontespizio nella scheda tecnica, il numero di progetto della domanda originaria. 5. Le agevolazioni sono concesse seguendo le specifiche graduatorie, assegnando le risorse finanziarie disponibli per ciascuna regione e ciascuna relativa area obiettivo per la quale sono disponibili le risorse finanziarie stesse. Ai fini della formazione delle suddette graduatorie si prendono in considerazione gli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del "regolamento" e di cui ai punti da 6.2 a 6.6 della "circolare". Per quanto concerne, in particolare, la determinazione dell'indicatore regionale, i punteggi sono quelli validi per il 1999 individuati con specifico decreto ministeriale. 6. Le agevolazioni vengono concesse in favore delle iniziative istruite con esito positivo dalle banche concessionarie ed inserite nelle graduatorie, a partire dalla prima e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna area regionale. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa agevolabile di ciascuna graduatoria regionale dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, con cio', di fatto, riducendo la misura delle agevolazioni concesse. Il Ministro: Bersani