Alle imprese interessate
                                     Alle banche concessionarie
                                     Agli istituti collaboratori
                                     All'A.B.I.
                                     All'ASS.I.LEA.
                                     All'ASS.I.RE.ME.
                                     Alla Confindustria
                                     Alla Confapi
                                     Alla Confcommercio
                                     Alla Confesercenti
                                     Al   Comitato  di  coordinamento
                                  delle confe derazioni artigiane
  Con  decreti del  14  agosto 1998  e  11 settembre  1998  e del  18
febbraio  1999  sono state  formate  le  graduatorie regionali  delle
iniziative, rispettivamente, del terzo e del quarto bando ammissibili
alle agevolazioni  di cui  al decreto-legge n.  415/1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 488/1992.
  Attraverso  i  suddetti  bandi  sono  state  assegnate  le  risorse
finanziarie  disponibili  e,  in   particolare,  per  le  aree  degli
obiettivi 2  e 5b, quelle  relative alle misure di  aiuto dell'Unione
europea previste nei Documenti unici di programmazione 1997-1999.
  Dal momento  che, a seguito  di detta assegnazione,  sono residuate
parte delle  risorse FERS relative  ai DOC.U.P. delle  regioni Veneto
(obiettivi 2 e 5b), Liguria  (solo obiettivo 2), Emilia-Romagna (solo
obiettivo 2), Marche (solo obiettivo  2) e Umbria (solo obiettivo 2),
il  Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato,  al
fine di procedere  all'assegnazione di tali risorse  residue entro il
prescritto  termine   del  31  dicembre  1999,   sentite  le  regioni
interessate,  ha fissato  al  15  giugno 1999  il  termine finale  di
presentazione delle domande per un bando straordinario riservato alle
iniziative   ammissibili  al   cofinanziamento  ubicate   nelle  aree
interessate.
  Premesso  quanto  sopra, si  forniscono  di  seguito le  necessarie
indicazioni per la pratica attuazione della norma in argomento per la
quale  si  applicano,  per  quanto non  diversamente  disposto  dalla
presente circolare, le  modalita' ed i criteri per  la concessione ed
erogazione delle  agevolazioni previsti  dal decreto  ministeriale n.
527/1995  e   successive  modifiche   e  integrazioni,   nel  seguito
denominato "regolamento",  e dalla  circolare ministeriale  n. 234363
del 20 novembre 1997, di seguito denominata "circolare".
  1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse cofinanziate di cui alle
premesse,    il   Ministero    dell'industria,   del    commercio   e
dell'artigianato provvede  all'attuazione di uno specifico  bando, il
settimo  della  legge  n.   488/1992,  attraverso  la  formazione  di
specifiche graduatorie straordinarie, una  per ciascuna delle regioni
Veneto (aree degli obiettivi 2  e 5b), Emilia-Romagna (solo obiettivo
2), Liguria  (solo obiettivo 2),  Marche (solo obiettivo 2)  e Umbria
(solo obiettivo 2).  In tali graduatorie sono  inserite le iniziative
ammissibili al  cofinanziamento promosse  dalle imprese  operanti nei
settori  estrattivo,  manifatturiero  o di  servizi,  nell'ambito  di
proprie  unita'  produttive  locali,   ubicate  nelle  predette  aree
regionali.  Dette  iniziative,  con riferimento  alle  condizioni  di
confinanziabilita'  precisate nella  "circolare", possono  riguardare
esclusivamente le piccole e medie imprese, cosi' classificate secondo
i  criteri  stabiliti  al  punto  2.2  della  "circolare".  Per  tali
iniziative, come precisato dal medesimo  punto 2.4, il termine ultimo
per  l'impegno di  spesa  e  quello per  l'erogazione  a saldo  delle
agevolazioni sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 1999 e al 31
dicembre  2001. Al  fine di  consentire  il pieno  rispetto di  detto
termine ultimo per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, quello per
la presentazione  della documentazione  finale di  spesa, normalmente
previsto in non oltre sei  mesi dopo l'ultimazione del programma, per
tali  iniziative e'  fissato  al 31  marzo  2001. Considerando,  come
ipotesi limite, che la documentazione di spesa possa essere trasmessa
alla banca anche  lo stesso giorno di ultimazione  del programma, non
potranno essere definite con esito  positivo le domande la cui ultima
azione medesima sia  successiva al 31 marzo  2001. Verranno respinte,
per quanto specificato in precedenza,  le domande proposte da imprese
artigiane e  da grandi imprese,  quelle in settori non  ammissibili a
cofinanziamento e quelle al di fuori delle precisate aree.
  2. In relazione  a quanto sopra, le  imprese interessate presentano
la domanda  di agevolazione entro  il predetto termine del  15 giugno
1999  ad una  delle banche  concessionarie  o ad  uno degli  istituti
collaboratori con le  modalita' fissate dai punti da 5.1  a 5.5 della
"circolare".  A  tal  fine  devono essere  utilizzati  il  modulo  di
domanda,  la scheda  tecnica, lo  specifico software  predisposto dal
Ministero e  la documentazione validi  per le domande  presentate nel
1998  per il  terzo o  il quarto  bando della  legge n.  488/1992 (il
modulo, la scheda tecnica, le relative istruzioni e la documentazione
da  allegare alla  domanda  sono  quelli riportati,  rispettivamente,
negli allegati numeri 11/a, 11/b, 11/c e 12 della "circolare", con le
precisazioni di cui al successivo punto 3). L'impresa, contrariamente
alla  facolta'  offerta  dalla  "circolare",  deve  obbligatoriamente
compilare la  scheda tecnica  tramite personal  computer, utilizzando
esclusivamente il  suddetto software,  stampando il relativo  file su
normali fogli  bianchi formato A4,  e deve trasmettere,  insieme alla
domanda  su  carta  (modulo+   scheda  tecnica)  ed  alla  prescritta
documentazione, anche doppia copia  del supporto magnetico contenente
il suddetto file  (due floppy disk), generato  attraverso il software
medesimo, pena la nullita' della domanda presentata.
  3.  In relazione  alla domanda  di agevolazione,  alla compilazione
della  stessa ed  alla documentazione  da allegare  si forniscono  le
precisazioni che seguono.
  Poiche' la domanda contiene anche dichiarazioni sostitutive, rese e
sottoscritte ai sensi dell'art. 4 della  legge 4 gennaio 1968, n. 15,
l'autentica della firma prevista  nel modulo, indipendentemente dallo
specifico  spazio  in  calce  allo  stesso  previsto,  potra'  essere
effettuata  mediante  una  delle sottoindicate  tassative  forme,  in
applicazione dell'art.  3, comma 11,  della legge 15 maggio  1977, n.
127, come  modificato dall'art.  2, comma 10,  della legge  16 giugno
1998, n. 191, e tenuto conto, altresi', delle specifiche modalita' di
presentazione o invio della domanda stabilite dalla "circolare":
  apposizione  della   firma  dinanzi   a  un   notaio,  cancelliere,
segretario  comunale  o  altro funzionario  incaricato  dal  sindaco,
secondo le  modalita' di cui all'art.  20 della legge n.  15/1968; in
tal  caso porta'  essere  pienamente utilizzato  lo specifico  spazio
previsto in calce al modulo;
  apposizione  della firma  in  presenza  del funzionario  incaricato
della banca  concessionaria o  dell'istituto collaboratore  cui viene
presentata la domanda; anche in  questo caso potra' essere pienamente
utilizzato il suddetto spazio in calce al modulo;
  apposizione della firma nello specifico  punto indicato in calce al
modulo e  presentazione, unitamente alla domanda  di agevolazione, di
copia   semplice   di   un   valido  documento   di   identita'   del
sottoscrittore, previa  indicazione degli estremi di  detto documento
nello  spazio  in calce  al  modulo  in corrispondenza  alle  parole:
"identificato mediante ...".
  A partire dal  1 gennaio 1999 e' entrata in  vigore la moneta unica
europea "Euro", con  una fase transitoria di applicazione  fino al 31
dicembre 2001. Nel corso di  tale fase transitoria e' consentito alle
imprese che  richiedono le  agevolazioni della  legge n.  488/1992 di
scegliere,  tra  la   lira  e  l'euro,  l'unita'   monetaria  per  la
contabilizzazione delle  agevolazioni stesse. A tal  fine e' previsto
che  l'impresa possa  intendere  rendicontare le  spese sostenute  ed
ottenere le agevolazioni in euro. A tal fine, pertanto, e' necessario
che l'impresa  medesima esplichi tale opzione  allegando alla domanda
di  agevolazioni  una  specifica   richiesta,  firmata  dal  medesimo
sottoscrittore del modulo, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1
alla presente  circolare (si veda  anche l'allegato  n. 4 per  i casi
dallo stesso contemplati). Qualora tale richiesta non venga allegata,
si  intendera' esercitata  implicitamente l'opzione  in favore  della
lira. Nell'esercitare tale opzione occorre tenere presente che, nella
fase transitoria:
  l'ammontare   delle  agevolazioni   eventualmente  concesse   sara'
espresso  nell'unita' monetaria  prescelta dall'impresa  ed anche  le
successive erogazioni avverranno nella medesima unita';
  qualora  l'impresa  scelga le  lire,  potra'  comunque ottenere  le
agevolazioni in euro avanzando  successivamente una specifica istanza
alla banca concessionaria;
  qualora  l'impresa scelga  l'euro,  non potra'  piu' richiedere  le
erogazioni in lire;
  a partire dal  1 gennaio 2002 tutte le  operazioni saranno espresse
in euro, indipendentemente dalla scelta dell'impresa.
  Per quanto concerne  la compilazione della scheda tecnica  - per la
quale,  si  ricorda,  deve  essere  obbligatoriamente  utilizzato  lo
specifico  software  ministeriale -  a  parziale  modifica di  quanto
indicato nelle relative istruzioni e con riferimento ai singoli punti
interessati   dalle   modifiche,   si   specifica   quanto   indicato
nell'allegato n. 2 alla presente circolare.
  Per quanto concerne  la documentazione da allegare  alla domanda di
agevolazioni, si rinvia all'allegato n.  12 della "circolare", con le
modifiche riportate nell'allegato n. 3 della presente circolare.
  4. Anche  ai fini della formazione  delle graduatorie straordinarie
in argomento valgono le modalita'  previste dall'art. 6, comma 8, del
"regolamento" e  dal punto 5.6  della "circolare" per le  domande del
terzo o  del quarto bando della  legge n. 488/1992 non  agevolate per
insufficienza   delle  risorse   finanziarie,  che   rispondano  alle
condizioni  di cui  al  precedente punto  1 e  che  non abbiano  gia'
usufuito  delle  modalita'  medesime.  Le  dette  modalita'  relative
all'inserimento automatico  valgono anche  per le domande  del quarto
bando  che, sempre  a causa  dell'insufficienza delle  disponibilita'
finanziarie,   sono  state   agovolate  parzialmente   rispetto  alla
richiesta  dell'impresa, a  condizione che  quest'ultima lo  richieda
formalmente entro  i termini  di presentazione  delle domande  e che,
all'atto  della  richiesta  stessa, rinunci  al  contributo  parziale
concesso e non  abbia avanzato alcuna domanda di  erogazione a fronte
del  contributo  medesimo;  l'impresa  avanza a  tal  fine  l'istanza
secondo   lo  schema   di  cui   all'allegato  n.   4.  In   caso  di
riformulazione, deve  essere presentato un nuovo  modello di domanda,
recante  il  nuovo numero  di  progetto  e corredato  della  prevista
documentazione, con le  modalita' e nei termini di  cui ai precedenti
punti 2, 3 e 4, specificando, come previsto, nell'apposito spazio del
frontespizio  nella  scheda  tecnica,  il numero  di  progetto  della
domanda originaria.
  5.   Le  agevolazioni   sono   concesse   seguendo  le   specifiche
graduatorie,  assegnando   le  risorse  finanziarie   disponibli  per
ciascuna regione e ciascuna relativa area obiettivo per la quale sono
disponibili le risorse finanziarie stesse.
  Ai fini della formazione delle  suddette graduatorie si prendono in
considerazione  gli  indicatori  di  cui all'art.  6,  comma  4,  del
"regolamento" e di  cui ai punti da 6.2 a  6.6 della "circolare". Per
quanto  concerne, in  particolare, la  determinazione dell'indicatore
regionale, i punteggi sono quelli  validi per il 1999 individuati con
specifico decreto ministeriale.
  6.  Le agevolazioni  vengono  concesse in  favore delle  iniziative
istruite con  esito positivo dalle banche  concessionarie ed inserite
nelle graduatorie, a  partire dalla prima e  fino all'esaurimento dei
fondi disponibili per ciascuna  area regionale. Qualora il fabbisogno
finanziario   dell'ultima   iniziativa    agevolabile   di   ciascuna
graduatoria  regionale dovesse  essere  solo in  parte coperto  dalle
disponibilita' residue, si procede  alla concessione della somma pari
a  dette disponibilita'  residue, con  cio', di  fatto, riducendo  la
misura delle agevolazioni concesse.
                                                 Il Ministro: Bersani