Si informa che con regolamento (CE) n. 880/99 della Commissione UE del 28 aprile 1999, pubblicato nella GUCE n. L 111 del 29 aprile 1999, sono state fissate le norme per la ridistribuzione nel 1999 dei quantitativi non utilizzati dei contingenti relativi all'anno 1998 di cui all'allegato II del regolamento CE n. 519/94, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1138/98 del 28 maggio 1998. L'ammontare dei contingenti da ridistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato. Le domande di autorizzazione all'importazione, redatte in carta semplice e inoltrate anche via fax (06/5925556), possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento (CE) 880/99 nella GUCE e devono pervenire al Ministero entro il termine massimo del 27 maggio 1999, ore 15. Fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dagli impiegati incaricati del competente ufficio UASC sia che le stesse vengano presentate a mano, sia che pervengano per via postale. Le istanze presentate via fax dovranno essere regolarizzate entro il 4 giugno 1999. Anche in tal caso fara' fede il timbro di ricevimento apposto dal Ministero. La Commissione UE comunichera' entro il 30 giugno p.v. i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte. Le licenze saranno valide fino al 31 dicembre 1999, termine che non potra' essere prorogato. Gli importatori tradizionali, qualora non abbiano ottenuto licenze di importazione per lo stesso contingente per il quale presentano domanda, oltre a dichiarare la propria operativita' pregressa, riferita agli anni 1996 o 1997, dovranno presentare, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, la relativa documentazione doganale o un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorita' nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono. I richiedenti, gia' titolari di una licenza d'importazione rilasciata per il 1999, potranno allegare alla domanda di licenza una copia della precedente. Gli importatori non tradizionali, ove abbiano ottenuto licenze di importazione ai sensi del regolamento CE 2021/97 e/o del regolamento 1280/98 per lo stesso contingente per il quale presentano la nuova istanza, dovranno dimostrare di averne utilizzata almeno una nella misura minima dell'80%.