Si informa che con regolamento  (CE) n. 880/99 della Commissione UE
del 28  aprile 1999,  pubblicato nella  GUCE n. L  111 del  29 aprile
1999, sono state fissate le norme per la ridistribuzione nel 1999 dei
quantitativi non utilizzati dei contingenti relativi all'anno 1998 di
cui  all'allegato II  del  regolamento CE  n.  519/94, modificato  da
ultimo dal regolamento CE n. 1138/98 del 28 maggio 1998.
  L'ammontare  dei contingenti  da ridistribuire  e la  quota massima
richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato.
  Le  domande di  autorizzazione all'importazione,  redatte in  carta
semplice  e  inoltrate anche  via  fax  (06/5925556), possono  essere
presentate   a  partire   dal  giorno   successivo  a   quello  della
pubblicazione  del  regolamento  (CE)  880/99  nella  GUCE  e  devono
pervenire al Ministero  entro il termine massimo del  27 maggio 1999,
ore 15. Fa fede il timbro  di ricevimento apposto sulle domande dagli
impiegati incaricati  del competente ufficio  UASC sia che  le stesse
vengano presentate a mano, sia che pervengano per via postale.
  Le istanze  presentate via fax dovranno  essere regolarizzate entro
il  4  giugno  1999. Anche  in  tal  caso  fara'  fede il  timbro  di
ricevimento apposto dal Ministero.
  La Commissione  UE comunichera' entro  il 30 giugno p.v.  i criteri
quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.
  Le licenze saranno valide fino al 31 dicembre 1999, termine che non
potra' essere prorogato.
  Gli importatori tradizionali, qualora  non abbiano ottenuto licenze
di importazione  per lo  stesso contingente  per il  quale presentano
domanda,  oltre  a  dichiarare  la  propria  operativita'  pregressa,
riferita  agli  anni  1996  o 1997,  dovranno  presentare,  ai  sensi
dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, la relativa
documentazione  doganale o  un giustificativo  redatto e  certificato
dalle competenti autorita' nazionali, sulla base dei dati doganali di
cui  dispongono.   I  richiedenti,  gia'  titolari   di  una  licenza
d'importazione rilasciata per il 1999, potranno allegare alla domanda
di licenza una copia della precedente.
  Gli importatori  non tradizionali, ove abbiano  ottenuto licenze di
importazione ai sensi del regolamento  CE 2021/97 e/o del regolamento
1280/98 per  lo stesso contingente  per il quale presentano  la nuova
istanza, dovranno  dimostrare di  averne utilizzata almeno  una nella
misura minima dell'80%.