Ai comuni
                                  Ai concessionari della riscossione
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni italiani (ANCI)
                                  Alle Poste italiane S.p.a.
                                  All'Ascotributi
                                  Al   Consorzio   nazionale   tra  i
                                  concessionari della riscossione
  In forza della lettera n) del  primo comma dell'art. 59 del decreto
legislativo n. 446 del 15  dicembre 1997, i comuni possono stabilire,
con proprio regolamento, fra l'altro, che l'ICI dovuta annualmente in
autotassazione, ai sensi  del secondo comma dell'art.  10 del decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per gli immobili ubicati sul
loro  territorio,  debba essere  versata  dai  contribuenti non  piu'
tramite il concessionario della riscossione bensi' esclusivamente sul
conto  corrente  postale  del  comune  o  presso  gli  sportelli  del
tesoriere comunale.
  Alcuni comuni  hanno gia' esercitato  tale potere, con  effetto sui
versamenti da eseguire a decorrere dal corrente anno.
  Con  la   presente  circolare  si  intende   esaminare  i  problemi
maggiormente  significativi derivanti  dal  predetto cambiamento  del
sistema di riscossione, ricercandone adeguate soluzioni.
      1. Modello di bollettino per il versamento su c/c postale.
  Pur   nella   consapevolezza    dell'ampio   grado   di   autonomia
regolamentare, anche per questo aspetto, riconosciuto ai comuni dagli
articoli 52  e 59 del  decreto legislativo n. 446/1997,  lo scrivente
ritiene  doveroso  suggerire  l'utilizzo  di un  bollettino  che  sia
analogo,con  gli opportuni  adattamenti, sia  per quanto  riguarda il
contenuto  che per  quanto  concerne le  caratteristiche tecniche,  a
quello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del successivo 20 maggio.
  Cio'  sia  al   fine  di  non  complicare  le   operazioni  di  sua
compilazione da  parte dei contribuenti o  delle organizzazioni dagli
stessi  incaricate, sia  per assicurare  la uniforme  rilevazione dei
dati di riscossione.
  Il bollettino,  utilizzabile anche per i  versamenti agli sportelli
del tesoriere comunale, potrebbe  essere redatto secondo il facsimile
riprodotto, in misura ridotta, nell'allegato alla presente circolare.
                      2. Adempimenti dei comuni.
  I  comuni  si  attiveranno   per  informare  adeguatamente  i  loro
contribuenti  in  ordine  all'obbligo   di  effettuare  i  versamenti
dell'imposta  in autotassazione,  direttamente  ed esclusivamente  in
loro  favore, specificando  le relative  modalita' ed  assicurando la
disponibilita' gratuita dei bollettini.
  Essi, inoltre,  comunicheranno al concessionario  della riscossione
che i predetti versamenti non possono piu' essere eseguiti secondo le
modalita'  stabilite  nel  terzo   comma  dell'art.  10  del  decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
         3. Adempimenti dei concessionari della riscossione.
  Le somme  affluite sul  conto corrente postale  del concessionario,
nonche' quelle  riscosse presso  i propri  sportelli, non  possono da
questo essere restituite ai  contribuenti, ma devono necessariamente,
in  base alle  disposizioni  vigenti, essere  versate  in favore  del
comune avente  diritto nei  termini e  secondo le  modalita' indicati
nelle disposizioni medesime.
  Sulle  predette somme  spettano  al  concessionario le  commissioni
previste dal terzo comma dell'art.  10 del decreto legislativo n. 504
del  30  dicembre 1992,  eccezione  fatta  per quelle  riscosse  allo
sportello successivamente  al ricevimento della comunicazione  di cui
si e' trattato al punto 2.
                     4. Validita' dei versamenti.
  I  versamenti in  commento  effettuati dai  contribuenti sul  conto
corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi
sportelli, anziche'  direttamente al  comune, devono  comunque essere
assunti come validamente eseguiti ed alla data apposta sul bollettino
dall'ufficio postale  ovvero dal concessionario in  caso di pagamento
presso i suoi sportelli.
  L'aver utilizzato  le predette modalita' di  versamento, diverse da
quelle stabilite nel  regolamento comunale, comporta l'applicabilita'
della sanzione per infrazioni di carattere formale prevista nel terzo
comma dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473 del
18 dicembre 1997.
  Tuttavia,  almeno  per  il  primo anno  interessato  ad  una  cosi'
radicale trasformazione  delle modalita' di versamento,  non si fara'
luogo alla irrogazione di tale  sanzione alla luce delle disposizioni
recate dall'art.  6 del  decreto legislativo n.  472 del  18 dicembre
1997,  in  quanto  non  c'e'   dubbio  che  si  verificano  obiettive
condizioni di  incertezza e di disorientamento  che rendono scusabile
l'errore del contribuente.
                            5. Avvertenza.
  Ovviamente resta  fermo che, in assenza  di modifiche regolamentari
da parte del  comune sulle modalita' di  versamento, l'imposta dovuta
per gli immobili ubicati sul suo territorio deve continuare, come per
il  passato, ad  essere pagata  tramite il  competente concessionario
della riscossione. Resta, altresi', fermo  che qualora il comune, con
il  suo regolamento,  abbia stabilito  il versamento  diretto in  suo
favore aggiuntivamente  rispetto a quello tramite  il concessionario,
il  contribuente  puo'  optare  per  l'una  o  l'altra  modalita'  di
pagamento.
                                 ***
  La   presente  circolare   viene  adottata   d'intesa  con   l'ANCI
(Associazione nazionale  dei comuni  italiani), nonche' con  le Poste
italiane S.p.a. e l'Ascotributi.
                                 ***
  La  pubblicazione della  circolare nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica tiene conto luogo anche della distribuzione agli Organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
  Tuttavia:
  le Direzioni  regionali delle entrate contatteranno  urgentemente i
Comuni  compresi nelle  proprie circoscrizioni,  richiamando la  loro
attenzione sulla circolare medesima.
  l'Ascotributi   inviera'   urgentemente   ai   concessonari   della
riscossione copia della circolare.
                                           Il direttore generale
                                      del Dipartimento delle entrate
                                                    Romano