Ai comuni Ai concessionari della riscossione e, per conoscenza: Alle direzioni regionali delle entrate All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) Alle Poste italiane S.p.a. All'Ascotributi Al Consorzio nazionale tra i concessionari della riscossione In forza della lettera n) del primo comma dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, i comuni possono stabilire, con proprio regolamento, fra l'altro, che l'ICI dovuta annualmente in autotassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per gli immobili ubicati sul loro territorio, debba essere versata dai contribuenti non piu' tramite il concessionario della riscossione bensi' esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale. Alcuni comuni hanno gia' esercitato tale potere, con effetto sui versamenti da eseguire a decorrere dal corrente anno. Con la presente circolare si intende esaminare i problemi maggiormente significativi derivanti dal predetto cambiamento del sistema di riscossione, ricercandone adeguate soluzioni. 1. Modello di bollettino per il versamento su c/c postale. Pur nella consapevolezza dell'ampio grado di autonomia regolamentare, anche per questo aspetto, riconosciuto ai comuni dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997, lo scrivente ritiene doveroso suggerire l'utilizzo di un bollettino che sia analogo,con gli opportuni adattamenti, sia per quanto riguarda il contenuto che per quanto concerne le caratteristiche tecniche, a quello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del successivo 20 maggio. Cio' sia al fine di non complicare le operazioni di sua compilazione da parte dei contribuenti o delle organizzazioni dagli stessi incaricate, sia per assicurare la uniforme rilevazione dei dati di riscossione. Il bollettino, utilizzabile anche per i versamenti agli sportelli del tesoriere comunale, potrebbe essere redatto secondo il facsimile riprodotto, in misura ridotta, nell'allegato alla presente circolare. 2. Adempimenti dei comuni. I comuni si attiveranno per informare adeguatamente i loro contribuenti in ordine all'obbligo di effettuare i versamenti dell'imposta in autotassazione, direttamente ed esclusivamente in loro favore, specificando le relative modalita' ed assicurando la disponibilita' gratuita dei bollettini. Essi, inoltre, comunicheranno al concessionario della riscossione che i predetti versamenti non possono piu' essere eseguiti secondo le modalita' stabilite nel terzo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. 3. Adempimenti dei concessionari della riscossione. Le somme affluite sul conto corrente postale del concessionario, nonche' quelle riscosse presso i propri sportelli, non possono da questo essere restituite ai contribuenti, ma devono necessariamente, in base alle disposizioni vigenti, essere versate in favore del comune avente diritto nei termini e secondo le modalita' indicati nelle disposizioni medesime. Sulle predette somme spettano al concessionario le commissioni previste dal terzo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, eccezione fatta per quelle riscosse allo sportello successivamente al ricevimento della comunicazione di cui si e' trattato al punto 2. 4. Validita' dei versamenti. I versamenti in commento effettuati dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziche' direttamente al comune, devono comunque essere assunti come validamente eseguiti ed alla data apposta sul bollettino dall'ufficio postale ovvero dal concessionario in caso di pagamento presso i suoi sportelli. L'aver utilizzato le predette modalita' di versamento, diverse da quelle stabilite nel regolamento comunale, comporta l'applicabilita' della sanzione per infrazioni di carattere formale prevista nel terzo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997. Tuttavia, almeno per il primo anno interessato ad una cosi' radicale trasformazione delle modalita' di versamento, non si fara' luogo alla irrogazione di tale sanzione alla luce delle disposizioni recate dall'art. 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, in quanto non c'e' dubbio che si verificano obiettive condizioni di incertezza e di disorientamento che rendono scusabile l'errore del contribuente. 5. Avvertenza. Ovviamente resta fermo che, in assenza di modifiche regolamentari da parte del comune sulle modalita' di versamento, l'imposta dovuta per gli immobili ubicati sul suo territorio deve continuare, come per il passato, ad essere pagata tramite il competente concessionario della riscossione. Resta, altresi', fermo che qualora il comune, con il suo regolamento, abbia stabilito il versamento diretto in suo favore aggiuntivamente rispetto a quello tramite il concessionario, il contribuente puo' optare per l'una o l'altra modalita' di pagamento. *** La presente circolare viene adottata d'intesa con l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), nonche' con le Poste italiane S.p.a. e l'Ascotributi. *** La pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene conto luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. Tuttavia: le Direzioni regionali delle entrate contatteranno urgentemente i Comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima. l'Ascotributi inviera' urgentemente ai concessonari della riscossione copia della circolare. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano