Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla provincia autonoma di Bolzano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige", di cui al decreto dell'8 settembre 1995, che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 (modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, 31 luglio 1987, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 e decreto ministeriale 2 agosto 1993), relativamente agli articoli 3, 4 e 6 del disciplinare predetto: Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Bolzano il giorno 27 gennaio 1999, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed aziende vitivinicole; Ha espresso il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine "Alto Adige", proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente. Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, "Disciplina dell'imposta di bollo", e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. PROPOSTA Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" (in lingua tedesca, "Sudtirol o Sudtiroler"). Articolo 1 La denominazone di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" in lingua tedesca "Su'dtirol" o "Sudtiroler", da sola esclusivamente nel caso del vino "Bianco" o "Weiß", anche passito, e del vino spumante bianco o rose', ovvero negli altri casi, obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti menzioni di vitigno o geografiche: Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller; Pinot bianco o Weißburgunder; Pinot grigio o Rulander o Grauer Burgunder; Chardonnay; Riesling italico o Welschriesling; Riesling; Riesling Sylvaner o Muller Thurgau; Sylvaner o Silvaner; Sauvignon; Traminer aromatico o Gewurztraminer; Moscato rosa o Rosenmuskateller anche "passito"; Lagrein rosato o rose' o Lagrein Kretzer; Lagrein scuro o Lagrein Dunkel o Lagrein; Merlot rosato o rose' o Merlot Kretzer; Merlot; Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc; Cabernet-Lagrein; Cabernet-Merlot; Lagrein - Merlot; Pinot nero o Blauburgunder o Spatburgunder; Pinot nero rosato o rose' o Blauburgunder Kretzer o rose'; Malvasia o Malvasier; Schiava o Schiava grossa o Schiava gentile o Vernatsch o Croßvernatsch o Edelvernatsch; Schiava grigia o Grauvernatsch; Colli di Bolzano o Bozner Leiten; Meranese di Collina o Meranese o Meraner Hugel o Meraner; Santa Maddalena o St. Magdalener; Terlano o Terlaner anche con menzione di vitigno; Valle Isarco o Eisacktaler anche con menzione di vitigno; Valle Venosta o Vinschgau sempre con menzione di vitigno; e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tuttavia la denominazione Alto Adige" (o "Sudtirol") puo' essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 2392/89, per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" recanti la menzione "classico" (in lingua tedesca klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet") o "classico superiore", ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata "Caldaro" o "Lago di Caldaro". La denominazione "Alto Adige Valle Isarco" (in lingua tedesca "Sudtiroler Eisacktaler") e' accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigno: Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Muller Thurgau, Kerner, oppure dell'indicazione di localita' Klausner Laitacher, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. La denominazione "Alto Adige Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol Terlaner") puo' essere accompagnata dalla menzione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Muller Thurgau, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. La denominazione "Alto Adige" Valle Venosta" (in lingua tedesca "Sudtirol" Vinschgau") e' accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigni: Chardonnay, Kerner, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Tramine aromatico, Pinot nero, Schiava. Le menzioni di vitigno che accompagnano le denominazioni "Alto Adige" o "dell'Alto Adige", "Terlano", "Valle Isarco", "Valle Venosta" o le equivalenti denominazioni in lingua tedesca possono essere espresse in lingua tedesca come indicato al primo comma. Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina o Meranese, Santa Maddalena, Terlano, Valle Isarco e "Valle Venosta", anche nella traduzione in lingua tedesca, gia' riconosciute come denominazioni di origine controllata, sono riservate ai vini a denominazione di origine controllata Alto Adige (Sudtirol), ottenuti da uve raccolte da vigneti situati nelle zone di produzione delimitate all'articolo 3, iscritti nei rispettivi albi dei vigneti, e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli Albi dei vigneti della denominazione d'origine controllata Alto Adige, anche con sottodenominazione geografica, e' consentita la scelta vendemmiale tra le rispettive denominazioni e Lago di Caldaro o Valdadige qualora fra loro compattibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigenti, nel rispetto delle norme vigenti.