Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  presentata  dalla provincia autonoma di
Bolzano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
dei  vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige", di cui
al  decreto  dell'8  settembre 1995, che ha sostituito il decreto del
Presidente  della  Repubblica  14 aprile 1975 (modificato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  dicembre 1984, 31 luglio 1987,
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 e
decreto ministeriale 2 agosto 1993), relativamente agli articoli 3, 4
e 6 del disciplinare predetto:

   Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione  concernente  la
domanda  predetta,  tenutasi a Bolzano il giorno 27 gennaio 1999, con
la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa'
ed aziende vitivinicole;

   Ha  espresso  il  parere  di accogliere la domanda sopra citata di
modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine   "Alto  Adige",  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del
relativo   decreto   ministeriale,   il  testo  del  disciplinare  di
produzione  come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo
del precedente.

   Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti  parere e
proposta  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, "Disciplina
dell'imposta  di  bollo",  e  successive modifiche, essere inviate al
Ministero  per  le  politiche  agricole  -  Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini, via Sallustiana n. 10 -
00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

                              PROPOSTA

   Disciplinare  di  produzione  dei  vini a denominazione di origine
controllata   "Alto   Adige"   (in   lingua   tedesca,   "Sudtirol  o
Sudtiroler").

Articolo 1

   La  denominazone  di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto
Adige"   in  lingua  tedesca  "Su'dtirol"  o  "Sudtiroler",  da  sola
esclusivamente  nel caso del vino "Bianco" o "Weiß", anche passito, e
del   vino   spumante  bianco  o  rose',  ovvero  negli  altri  casi,
obbligatoriamente  accompagnata  da  una  delle  seguenti menzioni di
vitigno o geografiche:

Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller;
Pinot bianco o Weißburgunder;
Pinot grigio o Rulander o Grauer Burgunder;
Chardonnay;
Riesling italico o Welschriesling;
Riesling;
Riesling Sylvaner o Muller Thurgau;
Sylvaner o Silvaner;
Sauvignon;
Traminer aromatico o Gewurztraminer;
Moscato rosa o Rosenmuskateller anche "passito";
Lagrein rosato o rose' o Lagrein Kretzer;
Lagrein scuro o Lagrein Dunkel o Lagrein;
Merlot rosato o rose' o Merlot Kretzer;
Merlot;
Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc;
Cabernet-Lagrein;
Cabernet-Merlot;
Lagrein - Merlot;
Pinot nero o Blauburgunder o Spatburgunder;
Pinot nero rosato o rose' o Blauburgunder Kretzer o rose';
Malvasia o Malvasier;
Schiava   o   Schiava   grossa   o  Schiava  gentile  o  Vernatsch  o
Croßvernatsch o Edelvernatsch;
Schiava grigia o Grauvernatsch;
Colli di Bolzano o Bozner Leiten;
Meranese di Collina o Meranese o Meraner Hugel o Meraner;
Santa Maddalena o St. Magdalener;
Terlano o Terlaner anche con menzione di vitigno;
Valle Isarco o Eisacktaler anche con menzione di vitigno;
Valle Venosta o Vinschgau sempre con menzione di vitigno;

   e'  riservata  ai  vini  che  corrispondono  alle  condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

   Tuttavia  la  denominazione Alto Adige" (o "Sudtirol") puo' essere
utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 12
del  regolamento n. 2392/89, per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro"
recanti  la  menzione  "classico"  (in  lingua  tedesca  klassisch" o
"klassisches  Ursprungsgebiet")  o  "classico superiore", ottenuti da
uve  prodotte  nei  comuni  di  Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia,
Vadena,   Egna,   Montagna,   Ora   e  Bronzolo,  come  previsto  dal
disciplinare  di produzione della denominazione d'origine controllata
"Caldaro" o "Lago di Caldaro".

   La  denominazione  "Alto  Adige  Valle  Isarco" (in lingua tedesca
"Sudtiroler  Eisacktaler")  e'  accompagnata obbligatoriamente da una
delle seguenti menzioni di vitigno:

   Traminer  aromatico,  Pinot  grigio,  Veltliner,  Silvaner, Muller
Thurgau, Kerner,

   oppure  dell'indicazione  di  localita'  Klausner  Laitacher, alle
condizioni stabilite dal presente disciplinare.

   La denominazione "Alto Adige Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol
Terlaner")  puo'  essere  accompagnata  dalla  menzione  di  uno  dei
seguenti   vitigni:   Pinot  bianco,  Chardonnay,  Riesling  italico,
Riesling,   Sauvignon,  Sylvaner,  Muller  Thurgau,  alle  condizioni
stabilite dal presente disciplinare.

   La  denominazione  "Alto  Adige" Valle Venosta" (in lingua tedesca
"Sudtirol" Vinschgau") e' accompagnata obbligatoriamente da una delle
seguenti menzioni di vitigni:

   Chardonnay,  Kerner,  Muller  Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio,
Riesling, Tramine aromatico, Pinot nero, Schiava.

   Le  menzioni  di  vitigno  che accompagnano le denominazioni "Alto
Adige"   o  "dell'Alto  Adige",  "Terlano",  "Valle  Isarco",  "Valle
Venosta"  o  le  equivalenti  denominazioni in lingua tedesca possono
essere espresse in lingua tedesca come indicato al primo comma.

   Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina
o Meranese, Santa Maddalena, Terlano, Valle Isarco e "Valle Venosta",
anche  nella  traduzione  in  lingua  tedesca, gia' riconosciute come
denominazioni  di  origine  controllata,  sono  riservate  ai  vini a
denominazione  di origine controllata Alto Adige (Sudtirol), ottenuti
da   uve  raccolte  da  vigneti  situati  nelle  zone  di  produzione
delimitate  all'articolo 3, iscritti nei rispettivi albi dei vigneti,
e  rispondenti  alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare

   Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli Albi
dei  vigneti  della  denominazione  d'origine controllata Alto Adige,
anche  con  sottodenominazione  geografica,  e'  consentita la scelta
vendemmiale  tra  le  rispettive  denominazioni  e  Lago di Caldaro o
Valdadige  qualora  fra  loro  compattibili  in base alla coincidenza
territoriale  e alla composizione varietale dei vigenti, nel rispetto
delle norme vigenti.