Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  Con circolare n.  1039080 del 19 marzo  1999 (supplemento ordinario
n. 67 alla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 81 dell'8
aprile  1999)  sono  state  fornite le  indicazioni  per  la  pratica
applicazione   della   normativa   concernente   l'estensione   delle
agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turisticoalberghiero.
  Al punto 3.11 di detta  circolare sono state indicate, tra l'altro,
le ipotesi di  esclusione totale o parziale  dalle agevolazioni della
spesa  concernente  l'acquisto di  un  immobile  preesistente e,  tra
queste, quella in cui detto immobile  sia di proprieta' di uno o piu'
soci  dell'impresa richiedente  le agevolazioni  ovvero di  parenti o
affini dei soci stessi entro il primo grado.
  Sull'argomento, viene chiesto a  questa direzione come debba essere
trattato il caso  in cui il proprietario  dell'immobile oggetto della
richiesta di  agevolazioni sia  il coniuge del  socio, posto  che, ai
sensi del codice civile, il coniuge non rientra ne' tra i parenti ne'
tra gli affini.
  Una lettura  in chiave  interpretativa e non  rigidamente letterale
della norma in argomento non puo'  che risolvere la questione in modo
estensivo,  nel  senso,  cioe',   di  ricomprendere  tra  i  soggetti
proprietari  che determinano  l'esclusione  totale  o parziale  dalle
agevolazioni della spesa in argomento anche il coniuge del socio.
  Infatti, dal momento che la normativa ha ritenuto che sussistano le
condizioni  di  esclusione anche  nel  caso  in cui  il  proprietario
dell'immobile  sia  un  parente  entro il  primo  grado  del  coniuge
(affine), non possono logicamente  sussistere dubbi circa la volonta'
di ricomprendere in tali condizioni anche il coniuge stesso.
  Delle considerazioni  che precedono  si dovra' tenere  debito conto
nella  sottoscrizione della  dichiarazione di  cui all'allegato  n. 4
della  citata circolare.
                       Il  direttore generale
         per il  coordinamento degli incentivi alle imprese
                               Sappino