IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre  1991, n  358,  recante  norme per  la
ristrutturazione  del  Ministero  delle finanze,  ed  in  particolare
l'art. 7,  commi 10,  lettera b), e  11, che  prevedono l'istituzione
degli uffici delle entrate;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze, ed in  particolare l'art. 41, che disciplina
i compiti e  le attribuzioni degli uffici  delle entrate, stabilendo,
fra  l'altro,  che  nei  comuni a  maggior  sviluppo  demografico  ed
economico  possono  essere  istituti  uffici  delle  entrate  a  base
circoscrizionale, la cui competenza puo' essere estesa anche a comuni
limitrofi;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700,  recante  il  regolamento   per  l'individuazione  degli  uffici
dell'amministrazione   finanziaria   di  livello   dirigenziale   non
generale,  nel quale  vengono,  tra l'altro,  individuati gli  uffici
delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;
  Vista la legge  23 agosto 1988, n. 400, ed  in particolare il comma
4- bis, lettera  e), dell'art. 17, introdotto dall'art.  13, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che la definizione
dei  compiti degli  uffici dirigenziali  di livello  non generale  e'
effettuata con decreti ministeriali di natura non regolamentare;
  Visto l'art.  6, comma 2, del  decreto legislativo n. 29  del 1993,
cosi' come  modificato dall'art. 5  del decreto legislativo  31 marzo
1998, n. 80,  che a sua volta richiama l'art.  17, comma 4-bis, della
legge n. 400 del 1988;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del 1993, cosi  come sostituito dall'art. 11  del decreto legislativo
31 marzo  1998, n. 80,  che individua  tra le funzioni  dei dirigenti
generali anche  l'adozione di atti relativi  all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
  Considerato  che tra  gli atti  riguardanti l'organizzazione  degli
uffici  di livello  dirigenziale non  generale devono  ricomprendersi
anche  quelli  volti a  determinare  la  competenza territoriale  dei
menzionati uffici a base circoscrizionale;
  Considerato che  nella sede  di Padova sono  previsti tre  uffici a
base circoscrizionale;
  Visto il  decreto direttoriale  29 dicembre 1998,  con il  quale e'
stata disposta  l'attivazione degli  uffici delle entrate  di Padova,
limitatamente  allo svolgimento  delle  attivita'  necessarie per  la
realizzazione   della   loro   organizzazione  interna   e   per   la
predisposizione  dei servizi  logistici occorrenti  ad assicurare  la
piena funzionalita' degli uffici stessi;
  Considerato  che per  uno  dei tre  immobili  individuati non  sono
ancora disponibili  i locali da  adibire ad area servizi  e relazione
con il contribuente, sicche', per  evitare ulteriori rinvii, si rende
al  momento  opportuno attivare  provvisoriamente  solo  due dei  tre
uffici  previsti,  ripartendo  interamente  fra  essi  la  competenza
territoriale della sede medesima;
  Vista la proposta formulata dalla direzione regionale delle entrate
per  il  Veneto  in   ordine  alla  determinazione  della  competenza
territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Padova;
  Ritenuta la  necessita' di  determinare la  competenza territoriale
degli  uffici circoscrizionali  secondo  criteri  che assicurino,  in
conformita' a quanto  previsto dall'art. 41, comma  5, primo periodo,
del citato decreto  del Presidente della Repubblica n.  287 del 1992,
un'omogenea  ripartizione  dei  carichi  di lavoro  e  consentano  ai
contribuenti di raggiungere agevolmente l'ufficio di competenza;
  Ritenuto  altresi'  che,  in   relazione  alla  peculiarita'  delle
problematiche  connesse alla  ripartizione delle  competenze fra  gli
uffici  delle entrate  a base  circoscrizionale, si  rende necessario
determinare, per talune  tipologie di atti e per  la fase transitoria
di  passaggio  dai  vecchi  ai nuovi  uffici,  criteri  di  carattere
generale  per   la  determinazione  della  competenza   degli  uffici
circoscrizionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Competenza territoriale
                degli uffici delle entrate di Padova
  1. Nel comune di Padova hanno  sede due uffici delle entrate a base
circoscrizionale,  la  cui  competenza  territoriale  e'  specificata
nell'unita  tabella che  costituisce  parte  integrante del  presente
decreto.