IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319; Visto in particolare l'art. 6-bis del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni che fissa le modalita' per l'individuazione delle priorita' regionali da utilizzare per la determinazione dell'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), n. 4 dello stesso decreto ministeriale; Considerato che, ai sensi dell'art. 6-bis citato, le regioni, ai fini della determinazione del predetto indicatore, possono proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'attribuzione di specifici punteggi a particolari aree del territorio regionale, specifici settori merceologici e tipologie di investimento; Viste le proposte avanzate dalle regioni; Considerato che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione dei criteri di cui al citato art. 6-bis proposti dalle regioni, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Viste le determinazioni concordate tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni nel corso dell'incontro del 22 aprile 1999, convocato ai sensi del citato art. 1-bis, in merito alla valutazione della compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni; Decreta: Articolo unico 1. I punteggi relativi alle priorita' regionali di cui all'art. 6- bis, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, da utilizzare ai fini della determinazione dell'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 4 dello stesso decreto ministeriale sono riportati, con riferimento alle domande presentate nel 1999, nell'allegato al presente decreto. 2. Per le regioni che non hanno avanzato alcuna proposta l'indicatore di cui al comma 1 assume, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1 del decreto ministeriale citato, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima. Analogamente, assume valore pari a zero la singola priorita' non espressa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 1999 Il Ministro: Bersani