L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Vista la  legge 10  dicembre 1993, n.  515, sulla  disciplina delle
campagne  elettorali per  l'elezione alla  Camera dei  deputati e  al
Senato della Repubblica;
  Rilevato che per  il giorno 27 giugno 1999. sono  stati convocati i
comizi  per le  elezioni  suppletive della  Camera  dei deputati  nel
collegio uninominale numero 24 della  circoscrizione Lombardia 2 e n.
7 della circoscrizione Puglia;
  Visto l'art. 1,  comma 6, lettera b), n. 9),  della legge 31 luglio
1997, n.  249, sull'istituzione dell'Autorita' per  le garanzie nelle
comunicazioni;
  Ritenuta la  necessita' di provvedere, relativamente  alle elezioni
suppletive  anzidette,   alla  definizione  delle  modalita'   e  dei
contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge
10 dicembre 1993,  n. 515, nonche' alla definizione  delle regole per
assicurare  l'attuazione  del  principio di  parita'  nelle  concrete
modalita'  di utilizzazione  degli spazi  di propaganda  sulla stampa
quotidiana e periodica e nella  radiodiffusione sonora e televisiva e
per assicurare il concreto  conseguimento degli obbiettivi di parita'
di  trattamento  anche  nei   programmi  e  servizi  di  informazione
elettorale dei programmi radiotelevisivi;
  Ritenuta la necessita' di  provvedere altresi' alla definizione dei
criteri  di determinazione  e dei  limiti massimi  delle tariffe  per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
  Ritenuta l'estraneita' delle  trasmissioni di propaganda elettorale
e  degli  inerenti avvisi  ai  limiti  quantitativi previsti  per  le
emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;
  Ritenuti   concretamente   rilevanti,   ai  fini   della   campagna
elettorale,  gli   editori  che   pubblicano  testate   quotidiane  o
periodiche, ovvero  edizioni locali di queste,  aventi diffusione nei
comuni   di   cui   all'elenco    allegato   nonche'   le   emittenti
radiotelevisive che hanno diffusione negli stessi comuni;
                              Dispone:
                              Titolo I
                    STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA
                                Capo I
                        Propaganda elettorale
                               Art. 1.
                       Comunicazione preventiva
  1. Gli  editori di  giornali quotidiani e  periodici o  di edizioni
locali di  questi, con  diffusione che  si estende  ai comuni  di cui
all'elenco allegato che intendono  diffondere a qualsiasi titolo, nei
trenta  giorni   precedenti  la  data  della   votazione,  propaganda
elettorale per le  elezioni suppletive della Camera  dei deputati nei
collegi uninominali n.  24, della circoscrizione Lombardia 2  e n. 7,
della circoscrizione  Puglia fissate  per il  giorno 27  giugno 1999,
sono tenuti, a dare notizia  dell'offerta dei relativi spazi entro il
giorno 24  maggio 1999, attraverso un  apposito comunicato pubblicato
sulla stessa  testata interessata  alla diffusione  della propaganda.
Per  la stampa  periodica  si  tiene conto  della  data di  effettiva
distribuzione  e non  di quella  di copertina.  Ove in  ragione della
periodicita' della testata  non sia stato possibile  pubblicare su di
questa,  nel   termine  anzidetto,   il  comunicato   preventivo,  la
diffusione  di propaganda  non  potra' avere  inizio  che dal  numero
successivo  a quello  recante la  pubblicazione del  comunicato sulla
testata, salvo  che il comunicato  sia stato pubblicato,  nel termine
prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana
o periodica, di analoga diffusione.
  2.  Il comunicato  preventivo deve  essere pubblicato  con adeguato
rilievo,  sia per  collocazione sia  per modalita'  grafiche, e  deve
precisare:
  a) l'avvenuta predisposizione di  un codice di autoregolamentazione
per la  definizione degli spazi disponibili  nonche' delle condizioni
generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di
telefono  della   redazione  della  testata  e   degli  uffici  della
concessionaria   di    pubblicita'   presso   cui   il    codice   di
autoregolamentazione e' depositato;
  b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato  ad ogni singolo giorno di
pubblicazione,  entro  il quale  gli  spazi  medesimi possono  essere
prenotati;
  c)  le tariffe  per  l'accesso a  tali  spazi, quali  autonomamente
determinate per ogni  singola testata secondo i criteri  e nei limiti
stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
  d) ogni  eventuale ulteriore circostanza od  elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi.
  3.  Nel caso  di edizioni  locali o  comunque di  pagine locali  di
testate  a  diffusione  nazionale,  tale  intendendosi  ai  fini  del
presente  atto le  testate  con  diffusione pluriregionale,  dovranno
indicarsi distintamente le  tariffe praticate per le  pagine locali e
le pagine nazionali  nonche', ove diverse, le altre  modalita' di cui
al precedente comma.
  4. Il comunicato puo' essere  pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.   La  pubblicazione   del   comunicato  preventivo   costituisce
condizione   pregiudiziale  di   legittimita'  della   diffusione  di
propaganda per  la consultazione  elettorale nel  periodo considerato
dal  comma 1.  In caso  di mancato  rispetto del  termine a  tal fine
stabilito nel comma 1 e salvo  quanto previsto nello stesso comma per
le testate  periodiche, la  diffusione di  propaganda non  puo' avere
inizio che  dal quinto giorno  successivo alla data  di pubblicazione
del comunicato preventivo.