IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di  attuazione dellalegge  n. 183/1987  e del  decreto legislativo  3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente  in  vigore  in  materia   di  fondi  strutturali  e,  in
particolare, il  regolamento n. 2083/93 concernente  il Fondo europeo
di  sviluppo  regionale,  n.  2084/93 concernente  il  Fondo  sociale
europeo  e  n.  2085/93  concernente il  Fondo  europeo  agricolo  di
orientamento e garanzia, sezione orientamento;
  Visto il regolamento  CE del Consiglio n. 1103 del  17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C/180/13 (Gazzetta  Ufficiale delle  Comunita' europee C180  del 1
luglio  1994), che  ha  stabilito gli  orientamenti della  iniziativa
comunitaria Interreg II;
  Vista la decisione della  Commissione delle Comunita' europee C(97)
3748 del  18 dicembre 1997,  relativa alla concessione  di contributi
comunitari  per il  programma operativo  da realizzare  nelle regioni
Valle  d'Aosta,   Piemonte  e  Liguria   nell'ambito  dell'iniziativa
comunitaria Interreg II Italia/Francia "Alpi";
  Considerato  che  a fronte  delle  risorse  rese disponibili  dalla
commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 8,581
Meuro per l'annualita' 1999, a  valere complessivamente sul FESR, sul
FSE e sul  FEOGA, occorre provvedere ad  assicurare le corrispondenti
risorse nazionali pubbliche  ammontanti a 9,082 Meuro,  pari a 17,585
miliardi di lire;
  Considerata la  necessita' di  ricorrere, relativamente  alla quota
statale, alle disponibilita' del  Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987;
  Vista la nota  del Ministro dei lavori pubblici n.  5083 in data 15
dicembre 1998;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
                              Delibera:
  1. Ai fini della attuazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II
Italia/Francia  "Alpi",  relativa   allo  sviluppo  socioeconomico  e
culturale   delle    zone   di    confine   ed    alla   cooperazione
transfrontaliera, per l'anno 1999,  e' autorizzato un cofinanziamento
nazionale pubblico di 9,082 Meuro, pari a 17,585 miliardi di lire, di
cui  6,357 Meuro,  pari  a 12,309  miliardi di  lire  a valere  sulle
risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 e2,725 Meuro, pari
a 5,276  miliardi di  lire con le  disponibilita' del  bilancio delle
regioni  Valle  d'Aosta, Piemonte  e  Liguria,  come riportato  nella
tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.
  2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo
le  modalita'  previste dalla  normativa  vigente,  sulla base  delle
richieste inoltrate dalle citate regioni.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  In caso di  rimodulazione dei piani finanziari,  ai sensi dell'art.
25  del  regolamento  CEE  n.  2082/93,  il  Fondo  di  rotazione  e'
autorizzato  ad  adeguare  le  quote  di  propria  competenza,  fermo
restando il limite dello  stanziamento complessivo autorizzato con la
presente delibera.
  4.  Il  Ministero dei  lavori  pubblici  e le  regioni  interessate
adottano  tutte  le  iniziative  ed  i  provvedimenti  necessari  per
utilizzare entro  le scadenze  previste i finanziamenti  comunitari e
nazionali  relativi  al  programma   ed  effettuano  i  controlli  di
competenza.  Il Fondo  di  rotazione potra'  procedere ad  eventuali,
ulteriori  controlli, avvalendosi  delle  strutture del  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato.
  5.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,  a   cura  delle  amministrazioni  titolari,   al  sistema
informativo  del   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica -  Dipartimento  della ragioneria  generale
dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 19 febbraio 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro  n. 2  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 86