IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione dellalegge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale, n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo e n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C/180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C180 del 1 luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(97) 3748 del 18 dicembre 1997, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Francia "Alpi"; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 8,581 Meuro per l'annualita' 1999, a valere complessivamente sul FESR, sul FSE e sul FEOGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontanti a 9,082 Meuro, pari a 17,585 miliardi di lire; Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987; Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 5083 in data 15 dicembre 1998; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Delibera: 1. Ai fini della attuazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Francia "Alpi", relativa allo sviluppo socioeconomico e culturale delle zone di confine ed alla cooperazione transfrontaliera, per l'anno 1999, e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 9,082 Meuro, pari a 17,585 miliardi di lire, di cui 6,357 Meuro, pari a 12,309 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 e2,725 Meuro, pari a 5,276 miliardi di lire con le disponibilita' del bilancio delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalle citate regioni. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo autorizzato con la presente delibera. 4. Il Ministero dei lavori pubblici e le regioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. Roma, 19 febbraio 1999 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 86