IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per il Piemonte Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la circolare n. 260/E in data 5 novembre 1998, del direttore generale del Dipartimento delle entrate con la quale i direttori regionali sono stati delegati ad adottare i provvedimenti di rateazione e sospensione dei tributi ai sensi degli articoli 19, terzo e quarto comma, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Vista l'istanza prodotta in data 12 febbraio 1999, con la quale la societa' Nuova C.L.C S.r.l., con sede in Novara, via Sottile n. 16/A, codice fiscale 04786550014, in persona del legale rappresentante Nadalin Giuseppe, nato a Morsano al Tagliamento il 15 aprile 1942 e residente a Cellarengo (Asti), strada Pelazza n. 4, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, per il pagamento del carico di imposte iscritte dal centro di servizio delle imposte dirette e imposte indirette di Torino in ruoli speciali con scadenza febbraio 1999 e relativi a redditi 1992 per il complessivo importo di L. 45.363.490 - cartella esattoriale n. 9000472 - adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta; Considerato che il centro di servizio delle imposte dirette e imposte indirette di Torino, tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che dalla esperita istruttoria e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative sull'occupazione dei propri dipendenti; Considerato che la societa' Nuova C.L.C. S.r.l. ha versato L. 9.073.000 pari al 20% dell'importo della cartella esattoriale; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che per carichi di imposta iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attvita' produttive e tenuto conto anche della localizzazione della stessa ditta consente la rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate; Decreta: E' accolta l'istanza prodotta dalla societa' "Nuova C.L.C. S.r.l." ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. Atteso che con quietanza n. T 20398 del 19 febbraio 1999 la suddetta societa' ha versato il 20% dell'importo della C.E., il residuo carico di L. 36.290.490 e' ripartito in 5 rate. Il citato centro di servizio delle imposte dirette e imposte indirette di Torino, nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta societa', ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli. L'agevolazione sara' revocata ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 23 aprile 1999 Il direttore regionale: Orsi