IL DIRETTORE REGIONALE
                   delle entrate per la Lombardia
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione  tributi e  di altre  entrate dello  Stato ed  altri enti
pubblici;
  Vista la  circolare n. 260/E del  5 novembre 1998, con  la quale e'
stata conferita  ai direttori  regionali delega per  l'adozione degli
atti di applicazione e di  diniego delle speciali agevolazioni di cui
agli  articoli 19,  commi  terzo e  quarto, e  39,  sesto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza prodotta  in data 7 novembre 1998, con  la quale la
societa' Cento  per Cento S.r.l., con  sede in Milano, ha  chiesto la
rateizzazione in cinque rate, prevista dall'art. 19, terzo comma, del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione
afferente l'anno 1991,  iscritto nei ruoli posti  in riscossione alla
scadenza di novembre 1998 per l'importo di L. 87.606.240 adducendo di
trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il
predetto  importo, ma  di poter  adempiere l'obbligazione  tributaria
previo accoglimento della avanzata richiesta;
  Considerato  che, dall'istruttoria  esperita secondo  le istruzioni
impartite con  la circolare n. 284/E  del 31 ottobre 1997,  e' emerso
che    il   pagamento    immediato    aggraverebbe   la    situazione
economicofinanziaria dell'istante, con  la conseguente impossibilita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il   proseguimento  delle   attivita'  produttive   della  menzionata
societa';
  Ritenuto che la richiesta rientra  nelle previsioni del terzo comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973;
  Considerato che la  societa' ha versato un acconto pari  al 20% del
carico tributario;
                              Decreta:
  Il residuo  carico tributario  di L. 70.606.240,  comprensivo degli
interessi per  ritardata iscrizione a  ruolo, dovuto dalla  Cento per
Cento S.r.l., e' ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza
di giugno  1999; all'esatto adempimento  il ruolo gia'  sospeso sara'
oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Nel  provvedimento di  esecuzione,  va  riportato l'intero  importo
dovuto  e  sullo  stesso  calcolato l'ammontare  degli  interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente della  Repubblica 29  settembre 1973,  n. 602;  la sezione
staccata di Milano provvedera', altresi',  a tutti gli adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e'
stata  concessa  ovvero ove  sopravvengano  fondati  pericoli per  la
riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la  riscossione dell'intero  residuo carico  iscritto nei
ruoli, con il ricalcolo degli interessi  di cui al citato art. 21 del
decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 602/1973  rapportati al
minor periodo di godimento del beneficio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 27 aprile 1999
                                        Il direttore regionale: Conac