L'ordinanza del Ministro dell'interno del 1 aprile 1999, n. 2968, - d'ora in avanti citata con il solo riferimento "ordinanza" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1999, ha esteso anche ai volontari che svolgono attivita' di assistenza sociale e igienicosanitaria i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, chiamati a fornire la propria collaborazione per le attivita' di cui all'ordinanza stessa. La presente circolare ha quindi lo scopo di rendere attuali le disposizioni dell'ordinanza per la parte relativa alle modalita' per la concessione dei suddetti benefici da parte del Dipartimento per gli affari sociali - d'ora in avanti citato con il solo riferimento "Dipartimento". Le organizzazioni che utilizzano volontari nell'attivita' di assistenza ai profughi kosovari in Albania e che intendano richiedere i benefici cui alla suddetta ordinanza devono presentare al Dipartimento per gli affari sociali un progetto dal quale risulti quanto segue. (Si ricorda che i benefici spettano ai volontari che prestano la loro attivita' in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente a fini di solidarieta', per un periodo consecutivo non superiore a trenta giorni continuativi e per non piu' di novanta giorni nell'anno). Il progetto deve contenere: a) la descrizione dell'azione che si intende compiere sul territorio albanese, i bisogni che si intende soddisfare con l'indicazione del numero (anche approssimativo) della popolazione servita, la specifica dei tempi di durata dell'azione, nonche' nome, fini e compiti istituzionali, natura dell'associazione proponente (es. associazione di volontariato, organizzazione non governativa) l'ente finanziatore del progetto e l'importo del finanziamento; b) l'indicazione dell'ambito territoriale di realizzazione; c) il numero dei volontari (e non) coinvolti; d) l'indicazione del profilo e del ruolo svolto dai singoli volontari; e) l'indicazione della permanenza prevista per i volontari (il tempo di permanenza minimo in Albania deve essere di 10 giorni); f) l'attestazione del legale rappresentante relativa alla completa autosufficienza dei volontari sul territorio in cui verra' realizzato il progetto; g) l'indicazione del partner locale (se previsto); h) l'indicazione del nominativo e del profilo della persona fisica responsabile delle operazioni presso la sede in Italia con indirizzo e riferimenti telefonici, fax, email; i) l'indicazione del nominativo e del profilo della persona fisica responsabile delle operazioni sul campo con indirizzo e riferimenti telefonici, fax, email; j) l'indicazione se si intende richiedere al Dipartimento affari sociali il rimborso al datore di lavoro (specificare se pubblico o privato, o se si tratta di lavoro autonomo); k) nome cognome e data di nascita del legale rappresentante. I volontari che operano per la realizzazione del progetto godono di un'assicurazione specifica, a cura del Dipartimento, per le operazioni che svolgono in Albania nel periodo dichiarato e ai fini dichiarati nel progetto. Le organizzazioni che ricevono l'assenso alla concessione dei benefici da parte del Dipartimento vengono contattate direttamente dall'ufficio III - Servizio volontariato - che invia anche il modulo (da restituire via fax o per posta debitamente compilato entro sette giorni dal ricevimento) per la richiesta ufficiale del rimborso al datore di lavoro. Tutti i rimborsi sono disposti al termine della realizzazione del progetto. La richiesta di rimborso dev'essere corredata da un'attestazione del legale rappresentante dell'associazione che specifichi che il rimborso viene chiesto solo al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Almeno sette giorni prima della partenza dei volontari le organizzazioni comunicano al Dipartimento (ufficio V) i nominativi, la data di partenza ed il luogo di imbarco. Non appena giunti a destinazione i volontari devono comunicare al rappresentante del Dipartimento per gli affari sociali a Tirana (presso la delegazione diplomatica speciale) per telefono o telefax, il loro arrivo ed il progetto di appartenenza. Analoga comunicazione deve essere fatta dal rappresentante legale dell'associazione al Dipartimento per gli affari sociali, ufficio I, al rientro del o dei volontari in Italia. Poiche' questa dichiarazione e' utile anche a fini assicurativi, se ne raccomanda la massima tempestivita'. I progetti vanno presentati a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio V - Tavolo di coordinamento per i profughi del Kosovo - Via Veneto, 56, 00187 Roma. Si raccomanda la trasmissione a mezzo fax prima dell'inoltro postale. Per informazioni: sulla valutazione del progetto: ufficio V, tel. 06-48161405-426; sull'invio della modulistica relativa ai rimborsi: ufficio III - Servizio volontariato, tel. 06-48161576-496; su assicurazioni e procedure di erogazione dei rimborsi: ufficio I, tel. 06-48161483. Riferimenti del rappresentante del Dipartimento a Tirana: tel. 00355-42-40809 div 13; 00355-38-2023387; fax 00355-42-40814 div 15. Il capo del Dipartimento: Bolaffi