IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art.  8, secondo  comma, del  decreto del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  Considerata   l'esigenza   di   fissare,  per   le   schede   della
dichiarazione  dei   redditi  da  esitare  tramite   l'Ente  tabacchi
italiani,  il  prezzo  di  vendita  al  pubblico  nonche'  la  misura
dell'aggio da attribuire all'Ente tabacchi italiani, ai gestori degli
organi di vendita  ed ai rivenditori di generi di  monopolio, i quali
provvedono  alla  distribuzione ed  alla  vendita  al pubblico  degli
stampati di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri
occorrenti per la dichiarazione dei redditi e' fissato:
  in L. 1.100  (millecento) per la scheda modello Unico  99 - Persone
fisiche  -  fascicolo  I  -  modello  base  per  la  dichiarazione  e
istitruzioni - completo con busta;
  in L. 4.500 (quattromilacinquecento) per la scheda modello Unico 99
- Persone fisiche - fascicolo 2 - Quadri aggiuntivi e istruzioni;
  in L. 4.800 (quattromilaottocento) per la scheda modello unico 99 -
Societa' di persone e busta - dichiarazione delle societa' di persone
ed equiparate;
  in L. 4.800 (quattromilaottocento) per la scheda modello Unico 99 -
Societa'  di  capitali e  busta  -  dichiarazione delle  societa'  di
capitali, enti commerciali ed equiparati;
  in L. 5.200  (cinquemiladuecento) per la scheda modello  Unico 99 -
Enti non  commerciali ed  equiparati -  dichiarazione degli  enti non
commerciali  residenti  e  delle   societa'  ed  enti  non  residenti
equiparati soggetti all'IRPEG;
  in L. 200 (duecento) per la scheda modello 770 con busta;
   in L. 800 (ottocento) per le istruzioni del modello 770;
   in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SA;
   in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SB;
   in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SC;
   in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SD;
   in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SE;
   in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SI;
   in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SK;
   in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SS;
   in L. 200 (duecento) per il quadro 770/ST;
   in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SU;
   in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SW.