IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata; Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1997, n. 105; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Ordinamento delle autonomie locali"; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Ordinamento delle autonomie locali"; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: "Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese e' contabili"; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto l'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Il finanziamento di un programma straordinario di interventi in sanita'"; Considerato che il Patto sociale per l'occupazione e lo sviluppo, firmato da Governo e parti sociali il 22 dicembre 1998, prevede una priorita' nella sottoscrizione dell'intesa istituzionale di programma di alcune regioni, tra cui la regione Lombardia; Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, e' lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali e' indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalita' e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi; Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessita' di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali; Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e' l'esecutivo delle regioni e delle province autonome; Considerato che la proposta d'intesa da stipulare con la regione Lombardia prevede interventi nei settori: degli investimenti in sanita'; degli interventi stradali e ferroviari per l'accesso all'aeroporto di Malpensa 2000; nel settore dei beni culturali; nel settore ambientale con finalizzazione alla riduzione delle emissioni clima alternanti. Considerato che la copertura degli interventi contenuti nell'accordo di programma quadro nel settore sanitario, avviene nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e deve essere resa compatibile con le esigenze e le aspettative delle altre regioni e degli altri enti sanitari interessati al programma di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Considerato che l'accordo relativo al predetto settore prevede: "Qualora le previsioni di accesso allo stanziamento di competenza siano comunque maggiori delle possibilita' di incremento del capitolo, la regione potra' accendere mutui con oneri di ammortamento a carico delle somme stanziate a bilancio, a concorrenza della quota regionale, o rinviare la spesa all'anno successivo"; Considerato che la copertura della parte eventualmente eccedente le disponibilita' di impegno di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sara' garantita nell'ambito degli equilibri complessivi di finanza pubblica attraverso un adeguamento delle disponibilita' previste per la prosecuzione del programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista la proposta del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica di approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Lombardia; Sentita nella seduta del 18 febbraio 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Delibera: E' approvata l'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la giunta della regione Lombardia il cui testo e' parte integrante della presente deliberazione. Roma, 19 febbraio 1999 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e progammazione economica, foglio n. 92