IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 2,  comma 203 della legge 23 dicembre  1996, n. 662, e
successive  modificazioni ed  integrazioni, che  detta la  disciplina
della programmazione negoziata;
  Vista  la propria  delibera  del 21  marzo  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1997, n. 105;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,   recante:    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico  impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni concernente: "Ordinamento delle autonomie locali";
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni concernente: "Ordinamento delle autonomie locali";
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante: "Delega  al  Governo per  il conferimento  di
funzioni e  compiti alle regioni e  agli enti locali, per  la riforma
della   pubblica    amministrazione   e   per    la   semplificazione
amministrativa";
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante:   "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa  e dei  procedimenti di decisione  e di
controllo";
  Visto  il  decreto legislativo  31  marzo  1998, n.  112,  recante:
"Conferimento di  funzioni e compiti amministrativi  dello Stato alle
regioni e agli  enti locali, in attuazione del capo  I della legge 15
marzo 1997, n. 59";
  Visto l'art. 15, comma 4, del  decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge  30 marzo 1998, n. 61, che
integra  l'art. 2,  comma 203,  lettera b),  della legge  23 dicembre
1996, n.  662 e l'art. 10,  comma 5 del decreto  del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  e   successive  modificazioni  ed   integrazioni,  concernenti:
"Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura
di spese e' contabili";
   Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Visto  l'art.  3, lettera  a),  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica  28 aprile  1998,  n. 154,  che  disciplina le  competenze
proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che
istituisce  il  Nucleo  tecnico   di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici;
  Visto  l'art. 7,  commi 3  e 4,  del decreto  del Presidente  della
Repubblica  20 febbraio  1998, n.  38, che  stabilisce che  il Nucleo
tecnico  di  valutazione  e   verifica  degli  investimenti  pubblici
collabori   con   funzioni    di   supporto   alla   predisposizione,
all'aggiornamento  delle intese  istituzionali  di  programma e  alla
verifica della loro attuazione;
  Vista  la legge  23  dicembre  1998, n.  448,  recante: "Misure  di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Vista la legge 11 marzo 1988,  n. 67, recante: "Il finanziamento di
un programma straordinario di interventi in sanita'";
  Considerato che il  Patto sociale per l'occupazione  e lo sviluppo,
firmato da Governo  e parti sociali il 22 dicembre  1998, prevede una
priorita' nella sottoscrizione dell'intesa istituzionale di programma
di alcune regioni, tra cui la regione Lombardia;
  Considerato   che   l'intesa   istituzionale  di   programma,   che
costituisce  il quadro  di riferimento  degli atti  di programmazione
negoziata che hanno  luogo nella regione o provincia  autonoma, e' lo
strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e
la giunta di  ciascuna regione o provincia autonoma  gli obiettivi da
conseguire  per i  quali e'  indispensabile l'azione  congiunta degli
organismi predetti;  che l'intesa  garantisce l'impegno tra  le parti
contraenti  a  porre   in  essere  ogni  misura   necessaria  per  la
programmazione,   la  progettazione   e  l'attuazione   delle  azioni
concertate, secondo  le modalita'  e i tempi  specificati nell'ambito
degli strumenti attuativi;
  Considerato  che  dal  contesto  degli  approfondimenti  effettuati
nell'ambito dell'istruttoria delle  intese istituzionali di programma
emerge la necessita' di elaborare  congiuntamente un quadro comune di
interventi  di  interesse  interregionale   e,  di  conseguenza,  con
significative valenze anche nazionali;
  Considerato  che  con  l'intesa  vengono indicati  gli  accordi  di
programma quadro  da stipularsi tra  il Governo e'  l'esecutivo delle
regioni e delle province autonome;
  Considerato che  la proposta d'intesa  da stipulare con  la regione
Lombardia prevede interventi nei settori:
    degli investimenti in sanita';
  degli interventi stradali e  ferroviari per l'accesso all'aeroporto
di Malpensa 2000;
    nel settore dei beni culturali;
  nel  settore ambientale  con  finalizzazione  alla riduzione  delle
emissioni clima alternanti.
  Considerato   che   la   copertura   degli   interventi   contenuti
nell'accordo  di  programma  quadro nel  settore  sanitario,  avviene
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 50 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448  e deve essere resa compatibile con le
esigenze  e le  aspettative delle  altre regioni  e degli  altri enti
sanitari  interessati  al  programma   di  investimenti  in  edilizia
sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Considerato  che l'accordo  relativo al  predetto settore  prevede:
"Qualora  le previsioni  di accesso  allo stanziamento  di competenza
siano  comunque   maggiori  delle  possibilita'  di   incremento  del
capitolo, la regione potra' accendere mutui con oneri di ammortamento
a carico delle somme stanziate  a bilancio, a concorrenza della quota
regionale, o rinviare la spesa all'anno successivo";
  Considerato che la copertura della parte eventualmente eccedente le
disponibilita' di impegno di cui  all'art. 50 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sara' garantita nell'ambito degli equilibri complessivi
di finanza  pubblica attraverso  un adeguamento  delle disponibilita'
previste per  la prosecuzione  del programma  di investimenti  di cui
all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  la proposta  del Ministro  del tesoro  del bilancio  e della
programmazione economica di approvazione dell'intesa istituzionale di
programma  da stipularsi  tra il  Governo e  la giunta  della regione
Lombardia;
  Sentita nella seduta del 18  febbraio 1999 la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
                              Delibera:
  E' approvata l'intesa  istituzionale di programma tra  il Governo e
la giunta  della regione Lombardia  il cui testo e'  parte integrante
della presente deliberazione.
    Roma, 19 febbraio 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e progammazione economica, foglio n.
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