IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2801/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1998 con il quale e' stato autorizzato l'organismo privato "Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine "Prosciutto di Modena" sopra indicata; Vista la domanda presentata in data 8 luglio 1998 dal Consorzio del Prosciutto di Modena intesa ad ottenere la modifica degli allegati B, C ed E al disciplinare di produzione, del quale costituiscono parte integrante, della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena", ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92; Vista la nota prot. 60987 del 31 marzo 1999 con la quale il Ministero per le politiche agricole, ritenendo che le modifiche di cui sopra rientrino nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto sono conseguenti all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e concernono una nuova delimitazione geografica, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica dei sopra indicati allegati, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista la nota del 27 aprile 1999 con la quale il consorzio richiedente la modifica sopra indicata ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo dell'attuazione delle modifiche sopra esposte, in attesa del richiesto accoglimento, il medesimo "Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta" ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche agricole da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena", ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati al mantenimento delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione e nei relativi allegati della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena", conformemente alla sua registrazione avvenuta con regolamento (CE) n. 1107/96 in precedenza citato; Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena" secondo le modifiche richieste dalla stessa e concernente gli allegati B , C ed E costituenti parte integrante del predetto disciplinare di produzione, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alle modifiche indicate nel successivo articolo, concernenti l'adeguamento, chiesto dal Consorzio del prosciutto di Modena, degli allegati B , C , ed E al disciplinare di produzione, del quale costituiscono parte integrante, della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena", registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento n. 2081/92.