IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che modifica  il regolamento  (CEE) n. 2801/92  sopra indicato  ed in
particolare  l'art. 1,  paragrafo 2,  nella parte  in cui  integrando
l'art.  5 del  predetto regolamento,  consente allo  Stato membro  di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa per  la  registrazione e,  se  del caso,  un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 1107/96  della  commissione del  12
giugno  1996,  relativo  alla registrazione  della  denominazione  di
origine protetta  "Prosciutto di Modena",  ai sensi dell'art.  17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  il decreto  ministeriale 30  novembre 1998  con il  quale e'
stato  autorizzato l'organismo  privato  "Istituto  Parma Qualita'  -
Istituto  consortile   per  il  controllo  e   la  certificazione  di
conformita'  di prodotti  alimentari a  denominazione, indicazione  e
designazione protetta" ad effettuare  i controlli sulla denominazione
di origine "Prosciutto di Modena" sopra indicata;
  Vista la domanda presentata in data 8 luglio 1998 dal Consorzio del
Prosciutto di Modena intesa ad ottenere la modifica degli allegati B,
C ed E  al disciplinare di produzione, del  quale costituiscono parte
integrante, della  denominazione di  origine protetta  "Prosciutto di
Modena",  ai  sensi  dell'art.  9 del  citato  regolamento  (CEE)  n.
2081/92;
  Vista  la nota  prot.  60987 del  31  marzo 1999  con  la quale  il
Ministero per  le politiche agricole,  ritenendo che le  modifiche di
cui sopra  rientrino nelle  previsioni di  cui al  citato art.  9 del
regolamento   (CEE)   n.   2081/92,  in   quanto   sono   conseguenti
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche  e tecniche e concernono
una  nuova  delimitazione   geografica,  ha  trasmesso  all'organismo
comunitario  competente la  predetta  domanda di  modifica dei  sopra
indicati  allegati,   unitamente  alla  documentazione   pervenuta  a
sostegno della stessa;
  Vista  la  nota del  27  aprile  1999  con  la quale  il  consorzio
richiedente la  modifica sopra  indicata ha  chiesto la  protezione a
titolo transitorio  della stessa  ai sensi  dell'art. 5  del predetto
regolamento (CEE)  2081/92, come integrato dall'art.  1, paragrafo 2,
del  regolamento (CE)  n.  535/97 sopra  richiamato, indicando  quale
organismo  privato  autorizzato  al controllo  dell'attuazione  delle
modifiche  sopra esposte,  in attesa  del richiesto  accoglimento, il
medesimo  "Istituto  Parma  Qualita'  - Istituto  consortile  per  il
controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a
denominazione, indicazione e  designazione protetta" ed espressamente
esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche
agricole da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente
all'eventuale mancato  accoglimento della citata domanda  di modifica
del  disciplinare  di  produzione   della  denominazione  di  origine
protetta "Prosciutto  di Modena", ricadendo la  stessa esclusivamente
sui soggetti  interessati che  della protezione a  titolo transitorio
faranno uso;
  Considerato  che la  protezione di  cui sopra  ha efficacia  solo a
livello  nazionale, ai  sensi dell'art.  3, paragrafo  2, del  citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto di  dover assicurare  certezza alle  situazioni giuridiche
degli interessati  al mantenimento  delle disposizioni  contenute nel
disciplinare   di   produzione   e  nei   relativi   allegati   della
denominazione   di   origine   protetta   "Prosciutto   di   Modena",
conformemente alla sua registrazione avvenuta con regolamento (CE) n.
1107/96 in precedenza citato;
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto,
che  in  accoglimento  della  domanda avanzata  dal  Consorzio  sopra
citato,  assicuri la  protezione  a titolo  transitorio  e a  livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di  origine protetta "Prosciutto di  Modena" secondo le
modifiche richieste dalla stessa e concernente  gli allegati B , C ed
E  costituenti   parte  integrante   del  predetto   disciplinare  di
produzione, in attesa che  il competente organismo comunitario decida
su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  accordata   la  protezione  a  titolo   transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi  dell'art. 5, paragrafo 5,  del regolamento (CEE)
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dell'art. 2,
paragrafo  2, del  regolamento (CE)  n. 535/97  del Consiglio  del 17
marzo  1997,   alle  modifiche  indicate  nel   successivo  articolo,
concernenti l'adeguamento,  chiesto dal  Consorzio del  prosciutto di
Modena, degli  allegati B , C  , ed E al  disciplinare di produzione,
del  quale costituiscono  parte  integrante,  della denominazione  di
origine protetta  "Prosciutto di Modena", registrata  con regolamento
(CE)  n. 1107/96  della  commissione  del 12  giugno  1996, ai  sensi
dell'art. 17 del predetto regolamento n. 2081/92.