IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 maggio 1997; Vista la deliberazione del senato accademico del 27 novembre 1998; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 10 dicembre 1998; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 febbraio 1999; Sentito il direttore amministrativo; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: l'art. 64 del titolo XVIII dello statuto dell'Universita' "La Sapienza" relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio II e' modificato come di seguito riportato: Art. 64. Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio II Art. 1. - Istituzione, finalita', titolo conseguibile. 1.1. E' istituita la II scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio nella Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma. 1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio. 1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio. Art. 2. - Organizzazione, durata, norme di accesso. 2.1. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento, (didattica formale e seminariale) ed un'attivita' di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel servizio sanitario nazionale. 2.2. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le seguenti strutture universitarie (dipartimenti, istituti, ecc.). Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere, nel loro insieme, a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione. Le predette strutture, non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria. 2.3. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 10 per ciascun anno di corso, con un massimo totale di 40 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le universita'. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle autorita' accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. 2.5. Il concorso di ammissione alla scuola e' effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti. Art. 3. - Piano di studi e di addestramento professionale. 3.1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati. Il consiglio determina pertanto: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune a specialita' propedeutiche o affini. 3.2. Il piano di studi e di addestramento professionale e' determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari, che sono indicati nella tabella A. Costituiscono apporti minimi obbligatori, sia propedeutici che di approfondimento scientificoculturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa alla attivita' comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti: E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; E05H Biochimica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07A Medicina interna; F07X Malattie dell'apparato respiratorio; F18X Diagnostica per immagine e radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C Linguistica inglese. Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale. Art. 4. - Programmazione annuale delle attivita' e verifica tirocinio. 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive da approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione. 4.2. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' stata affidata la responsabilita' didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio e' stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta all'estero in strutture universitarie od extrauniversitarie. Art. 5. - Esame di diploma. 5.1. L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale e' nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa. 5.2. Gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacita' professionali adeguate allo standard europeo. Art. 6. - Norme finali. 6.1. Le Tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientificodisciplinari di pertinenza, all'attivita' minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure indicate nell'art. 7 decreto-legge n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.