IL RETTORE
  Visto  lo statuto  dell'Universita'  degli studi  "La Sapienza"  di
Roma,  approvato  con regio  decreto  14  ottobre  1926, n.  2319,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica del 16 maggio 1997;
  Vista la deliberazione del senato accademico del 27 novembre 1998;
  Vista  la deliberazione  del  consiglio di  amministrazione del  10
dicembre 1998;
  Vista la nota  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza dell'11 febbraio 1999;
  Sentito il direttore amministrativo;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi "La  Sapienza" di  Roma,
approvato  e modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse,  e'
ulteriormente modificato come segue:
  l'art.  64  del titolo  XVIII  dello  statuto dell'Universita'  "La
Sapienza"  relativo  alla  scuola  di  specializzazione  in  malattie
dell'apparato  respiratorio   II  e'   modificato  come   di  seguito
riportato:
                              Art. 64.
                     Scuola di specializzazione
              in malattie dell'apparato respiratorio II
Art. 1. - Istituzione, finalita', titolo conseguibile.
  1.1.  E' istituita  la II  scuola di  specializzazione in  malattie
dell'apparato   respiratorio  nella   Universita'  degli   studi  "La
Sapienza" di Roma.
  1.2.  La scuola  ha lo  scopo  di formare  specialisti nel  settore
professionale   delle   malattie   respiratorie   comprensivo   della
prevenzione,   fisiopatologia,  semeiotica,   patologia,  diagnostica
clinica  e  strumentale,  clinica,  terapia  e  riabilitazione  delle
malattie dell'apparato respiratorio.
  1.3.  La  scuola rilascia  il  titolo  di specialista  in  malattie
dell'apparato respiratorio.
Art. 2. - Organizzazione, durata, norme di accesso.
  2.1. Il  corso degli studi  ha la  durata di quattro  anni. Ciascun
anno  di  corso  prevede  un  minimo  di  200  ore  di  insegnamento,
(didattica  formale  e  seminariale)  ed  un'attivita'  di  tirocinio
guidato  attraverso frequenza  delle  strutture della  scuola fino  a
raggiungere  l'orario annuo  complessivo  previsto  per il  personale
medico a tempo pieno, operante nel servizio sanitario nazionale.
  2.2. Ai sensi della  normativa generale concorrono al funzionamento
della  scuola  le  seguenti  strutture  universitarie  (dipartimenti,
istituti, ecc.).
  Le  strutture ospedaliere  convenzionabili debbono  rispondere, nel
loro  insieme,  a  requisiti   di  idoneita'  per  disponibilita'  di
attrezzature  e dotazioni  strumentali, per  tipologia dei  servizi e
delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure
di cui  all'art. 7  del decreto  legislativo n.  257/1991. Rispondono
automaticamente a  tali requisiti gli  istituti di ricovero e  cura a
carattere scientifico, operanti in  settore coerente con quello della
scuola di specializzazione.
  Le  predette strutture,  non universitarie  sono individuate  con i
protocolli  d'intesa  di  cui  allo   stesso  art.  6,  comma  3  del
decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.
  La  formazione deve  avvenire  nelle strutture  universitarie e  in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da garantire  un congruo  addestramento professionale  pratico,
compreso  il   tirocinio  nella  misura  stabilita   dalla  normativa
comunitaria.
  2.3. Tenendo  presente i  criteri generali per  la regolamentazione
degli accessi, di cui al comma  4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990
ed  in   base  alle  risorse   ed  alle  strutture   ed  attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado  di accettare un numero massimo di
iscritti determinato in 10 per ciascun  anno di corso, con un massimo
totale di  40 specializzandi. Il  numero effettivo degli  iscritti e'
determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra
il Ministero della  sanita' ed il Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica  e tecnologica,  e dalla  successiva ripartizione
dei posti tra le universita'. Il numero di iscritti a ciascuna scuola
non puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
  L'abilitazione  alla professione  di  medico  chirurgo deve  essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  2.5. Il concorso di ammissione alla scuola e' effettuato secondo le
norme generali attualmente vigenti.
Art. 3. - Piano di studi e di addestramento professionale.
  3.1. Il consiglio della  scuola determina l'articolazione del corso
di specializzazione ed il relativo piano  di studi nei diversi anni e
nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.
  Il consiglio determina pertanto:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
(teorica e  seminariale) e  di quella  di tirocinio,  compresa quella
relativa all'area specialistica comune  a specialita' propedeutiche o
affini.
  3.2.  Il  piano  di  studi  e  di  addestramento  professionale  e'
determinato  dal consiglio  della scuola  sulla base  degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da  raggiungere  nelle  diverse  aree  degli
obiettivi specifici  e dei relativi  settori scientificodisciplinari,
che  sono  indicati nella  tabella  A.  Costituiscono apporti  minimi
obbligatori,    sia     propedeutici    che     di    approfondimento
scientificoculturale, che  infine di  professionalizzazione, compresa
quella relativa alla attivita' comune a settori specialistici affini,
quelli relativi ai settori seguenti:
  E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A
Fisiologia umana;  F04A Patologia  generale; F04B  Patologia clinica;
E05H  Biochimica; F05X  Microbiologia e  microbiologia clinica;  F06A
Anatomia   patologica;   F07A   Medicina   interna;   F07X   Malattie
dell'apparato   respiratorio;  F18X   Diagnostica   per  immagine   e
radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C
Linguistica inglese.  Il piano dettagliato delle  attivita' formative
dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente
comma, e' deliberato  dal consiglio della scuola e  reso pubblico nel
manifesto  annuale degli  studi;  tale piano  rispecchia i  requisiti
standard nazionali elaborati dai  direttori delle scuole ed approvati
dal Consiglio universitario nazionale.
  Art.  4.  -  Programmazione  annuale  delle  attivita'  e  verifica
tirocinio.
  4.1. All'inizio di ciascun anno  di corso il consiglio della scuola
programma  le   attivita'  comuni  degli  specializzandi,   e  quelle
specifiche  relative  al tirocinio;  il  consiglio  concorda con  gli
specializzandi  stessi  la  scelta  di  eventuali  aree  elettive  da
approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo,
e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
  4.2. Il  tirocinio e'  svolto nelle  strutture universitarie  ed in
quelle    ospedaliere    idonee   convenzionate.    Lo    svolgimento
dell'attivita'  di tirocinio  e  l'esito positivo  del medesimo  sono
attestati dai docenti  ai quali e' stata  affidata la responsabilita'
didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio
e' stato svolto.
  Ai fini  dell'attestazione di  frequenza il consiglio  della scuola
potra'  riconoscere  utile,  sulla  base  di  idonea  documentazione,
l'attivita'   svolta  all'estero   in   strutture  universitarie   od
extrauniversitarie.
Art. 5. - Esame di diploma.
  5.1. L'esame  finale consiste  nella presentazione di  un elaborato
scritto su una tematica  clinica assegnata allo specializzando almeno
un anno  prima dell'esame stesso.  La commissione finale  e' nominata
dal rettore in relazione alla vigente normativa.
  5.2. Gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto,
con   progressiva  assunzione   di   autonomia  professionale,   atti
specialistici  stabiliti  secondo  uno standard  nazionale  specifico
della  scuola,  volto ad  assicurare  il  conseguimento di  capacita'
professionali adeguate allo standard europeo.
Art. 6. - Norme finali.
  6.1.  Le Tabelle  relative allo  standard nazionale  (relativo agli
obiettivi  formativi e  relativi  settori scientificodisciplinari  di
pertinenza, all'attivita'  minima per l'ammissione  all'esame finale,
alle strutture minime necessarie  per le istituzioni convenzionabili)
sono fissate con  le procedure indicate nell'art.  7 decreto-legge n.
257/1991. Gli  aggiornamenti periodici sono disposti  con le medesime
procedure, sentiti  i direttori  delle scuole di  specializzazione in
malattie dell'apparato respiratorio.