IL MINISTRO DELLE FINANZE
                          di  concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  l'art. 7  della  legge  29 dicembre  1988,  n.  554, che  ha
previsto  la  possibilita'  di  costituire per  il  pubblico  impiego
rapporti di lavoro a tempo parziale;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1989, n. 117, che regolamenta il rapporto di lavoro a tempo parziale;
  Visto l'art. 58, comma 1,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, che ha confermato per i rapporti di lavoro a tempo parziale la
disciplina contenuta nell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
  Visto l'art.  15 del contratto  collettivo nazionale di  lavoro del
comparto Ministeri;
  Visto l'art. 1, commi da 56 a  65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che ha modificato la preesistente disciplina dell'istituto;
  Visto l'art.  6, comma 3, del  decreto legge 28 marzo  1997, n. 79,
convertito con modificazioni  dalla legge 28 maggio 1997,  n. 140, il
quale  ha, tra  l'altro, aggiunto  il comma  58-bis all'art.  1 della
citata legge n. 662 del 1996;
  Visto l'art. 39, comma 25, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Considerato che,  ai sensi della  citata normativa, occorre  che le
amministrazioni provvedano,  con decreto  del Ministro  competente di
concerto con  il Ministro  per la funzione  pubblica, ad  indicare le
attivita'  che,   in  ragione   delle  interferenze  con   i  compiti
istituzionali, non sono,  in ogni caso, consentite  ai dipendenti con
rapporto di  lavoro a  tempo parziale con  prestazione di  lavoro non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Tutti i  dipendenti del Ministero delle finanze  con rapporto di
lavoro a tempo  parziale con prestazione lavorativa  non superiore al
50%  di quella  a tempo  pieno, non  possono esercitare  l'assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, la rappresentanza legale
nelle cause  tributarie civili e  penali nonche' la  rappresentanza o
assistenza dei  contribuenti nei  rapporti di carattere  tributario e
ipocatastale dinanzi agli uffici finanziari.
  2. E'  fatto altresi'  divieto al  personale di cui  al comma  1 di
svolgere  qualsiasi attivita',  in  qualsiasi  forma, di  consulenza,
assistenza, rappresentanza o difesa tributaria o legale nelle materie
di competenza dell'amministrazione finanziaria.