IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che ha previsto la possibilita' di costituire per il pubblico impiego rapporti di lavoro a tempo parziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, che regolamenta il rapporto di lavoro a tempo parziale; Visto l'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha confermato per i rapporti di lavoro a tempo parziale la disciplina contenuta nell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri; Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha modificato la preesistente disciplina dell'istituto; Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale ha, tra l'altro, aggiunto il comma 58-bis all'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996; Visto l'art. 39, comma 25, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Considerato che, ai sensi della citata normativa, occorre che le amministrazioni provvedano, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attivita' che, in ragione delle interferenze con i compiti istituzionali, non sono, in ogni caso, consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno; Decreta: Art. 1. 1. Tutti i dipendenti del Ministero delle finanze con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, non possono esercitare l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, la rappresentanza legale nelle cause tributarie civili e penali nonche' la rappresentanza o assistenza dei contribuenti nei rapporti di carattere tributario e ipocatastale dinanzi agli uffici finanziari. 2. E' fatto altresi' divieto al personale di cui al comma 1 di svolgere qualsiasi attivita', in qualsiasi forma, di consulenza, assistenza, rappresentanza o difesa tributaria o legale nelle materie di competenza dell'amministrazione finanziaria.