LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n 421", con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni, e nel quale sono state previste le "Note relative alla prescrizione e modalita' di controllo delle confezioni riclassificate" modificate e integrate con successivi provvedimenti; Visti, in particolare, il provvedimento 7 agosto 1998, concernente: "Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni" pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1998, nonche' i successivi provvedimenti del 2 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 1998, n. 281, e del 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1998, n. 275, e del 31 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1999, n. 29; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro che "la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco"; Visto il proprio provvedimento dell'8 febbraio 1999, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si e' introdotta la "nota" 81, concernente i farmaci a base di eparina a basso peso molecolare individuandone le relative specialita' medicinali con esclusione delle confezioni da dieci fiale; Vista la propria deliberazione assunta il 9 febbraio 1999 con la quale ha deciso la classificazione in classe a) con "nota" 81 anche per le eparine a basso peso molecolare nelle confezioni da dieci fiale per le motivazioni specificate nella stessa deliberazione; Sentito il Servizio centrale di segreteria del CIPE del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto concerne il prezzo medio europeo dei principi attivi, nadroparina calcica, tinzaparina sodica presenti nelle confezioni da dieci fiale cui applicare la riduzione prevista dall'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Ritenuto opportuno specificare, per ogni specialita' medicinale oggetto del presente provvedimento, anche il prezzo di vendita al pubblico, conforme a quanto stabilito dalla citata legge 23 dicembre 1998, n. 448; Dispone: Art. 1. Le specialita' medicinali di seguito indicate secondo il rispettivo principio attivo vengono classificate in classe a) con "nota" 81, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: Nota 81 - Classe A). Principio attivo: nadroparina calcica: Specialita' Confezione Produttore Prezzo I.V.A. N. A.I.C. compresa - - - - - FRAXIPARINA Sol. iniet. 10 Sanofi 122.000 026736088 siringhe pre- Winthrop riemp. 0,6 ml S.p.a. 5700 U.I. Antixa FRAXIPARINA Sol. iniet. 10 Sanofi 139.000 026736090 siringhe pre- Winthrop riemp. 0,8 ml S.p.a. 7600 U.I. Antixa FRAXIPARINA Sol. iniet. 10 Sanofi 121.300 026736102 siringhe pre- Winthrop riemp. 1 ml S.p.a. 9500 U.I. Antixa SELEPARINA 10 f. sir. 0,6 Italfarmaco 122.500 026738070 ml 6150 U.I. S.p.a. Axa SELEPARINA 10 f. sir. 0,8 Italfarmaco 139.000 026738094 ml 8200 U.I. S.p.a. Axa SELEPARINA 10 f. sir. 1 Italfarmaco 121.300 026738118 ml 10250 U.I. S.p.a. Axa Principio attivo: tinzaparina sodica: INNOHEP 10 f. 3500 U. Leo Pharma- 73.900 027815036 Antixa/0,3 ml ceutical Products LTD