L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione del consiglio del 16 marzo 1999;
  Vista  la  legge  31  luglio 1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo" ed in particolare
l'art. 1;
  Vista la direttiva del consiglio del 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE,
relativa  al coordinamento  di determinate  disposizioni legislative,
regolamentari  e   amministrative  degli  Stati   membri  concernenti
l'esercizio  delle   attivita'  televisive,  come   modificata  dalla
direttiva del Parlamento europeo e  del Consiglio del 30 giugno 1997,
n. 97/36/CE, ed in particolare il capitolo III;
  Vista la  legge 5 ottobre 1991,  n. 327, di ratifica  ed esecuzione
della  convenzione europea  sulla  televisione transfrontaliera,  con
allegato,  sottoscritta  a  Strasburgo  il   5  maggio  1989,  ed  in
particolare l'art. 10 della Convenzione;
  Vista  la legge  30 aprile  1998, n.  122, recante  differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive,
e  in   particolare  l'art.   2  in   materia  di   promozione  della
distribuzione e della produzione di opere europee;
  Udita la  relazione del commissario dott.  Antonio Pilati, relatore
ai  sensi   dell'art.  32,  comma  1,   del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                            Articolo unico
  1. L'Autorita' adotta,  ai sensi dell'art. 2 della  legge 30 aprile
1998, n. 122, il seguente regolamento concernente la promozione della
distribuzione e della produzione di opere europee.
  2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma e' riportato
nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale.
  3.  La presente  delibera entra  in vigore  il giorno  successivo a
quello  della  sua  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  4. La  presente delibera e'  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e
nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
   Napoli, 16 marzo 1999
 Il presidente: Cheli