L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione del consiglio del 16 marzo 1999; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare l'art. 1; Vista la direttiva del consiglio del 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, n. 97/36/CE, ed in particolare il capitolo III; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con allegato, sottoscritta a Strasburgo il 5 maggio 1989, ed in particolare l'art. 10 della Convenzione; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, e in particolare l'art. 2 in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee; Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, il seguente regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee. 2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 16 marzo 1999 Il presidente: Cheli