L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999;
  Vista  la  legge 31  luglio  1997,  n. 249,  recante:  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare
l'art. 1, comma 13, che  prevede l'istituzione dei comitati regionali
per le comunicazioni, quali organi funzionali dell'Autorita';
  Visto,  altresi',  che  il  medesimo  art.  1,  comma  13,  prevede
l'individuazione da parte dell'Autorita',  d'intesa con la conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome di  Trento e di  Bolzano, di indirizzi generali  relativi ai
requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibilita' degli
stessi,  ai  modi  organizzativi  e  di  finanziamento  dei  comitati
regionali per le comunicazioni;
  Vista la propria  decisione, assunta nella riunione  del 2 febbraio
1999,  nella  quale   e'  stato  approvato  lo   schema  di  proposta
concernente i sopra citati indirizzi generali, trasmesso con nota del
4  febbraio 1999  alla conferenza  permanente per  i rapporti  tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Tenuto  conto degli  esiti  dell'incontro tecnico  del 24  febbraio
1999,  nel  corso del  quale  i  rappresentanti delle  regioni  hanno
avanzato richieste  di modifica al  testo di detta  proposta, accolte
dal rappresentante dell'Autorita';
  Visto il  testo della  proposta, trasmesso dall'Autorita'  con nota
del  26 febbraio  1999, nella  cui nuova  stesura risultano  recepite
tutte le richieste avanzate dai  rappresentanti delle regioni in sede
tecnica;
  Vista l'intesa  sugli indirizzi  generali proposti,  espressa nella
seduta del 18  marzo 1999 dalla conferenza permanente  per i rapporti
tra  lo Stato,  le regioni  e  le province  autonome di  Trento e  di
Bolzano;
  Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza
permanente per  i rapporti tra  lo Stato e  le regioni e  le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ha  trasmesso  l'atto  relativo
all'intesa espressa nella  seduta del 18 marzo  1999 (repertorio atti
n. 632);
  Udita la  relazione del commissario dott.  Alfredo Meocci, relatore
ai  sensi   dell'art.  32,  comma  1,   del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  A)  Gli  indirizzi  generali   proposti,  in  ordine  ai  requisiti
richiesti ai componenti, sono i seguenti:
  1) la composizione ordinaria, compreso il presidente, sia di norma,
di cinque membri;
  2) essi siano in possesso  dei necessari requisiti di competenza ed
esperienza  nel   settore  della   comunicazione  nei   suoi  aspetti
culturali, giuridici, economici e tecnologici;
  3) essi  diano garanzia  di assoluta  indipendenza sia  dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore;
  4) il procedimento di nomina veda coinvolto il consiglio regionale,
con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella definizione
delle  procedure di  elezioni  non escludendo  che,  in analogia  con
quanto   avviene  per   l'Autorita',  il   Presidente  sia   nominato
direttamente   dall'esecutivo  regionale,   sentita  la   commissione
consiliare competente;
  5) la durata  in carica sia, di norma, di  cinque anni, con divieto
di rieleggibilita';
  6)   per  essi   siano  previste   le  seguenti   incompatibilita',
limitatamente al solo periodo del mandato:
  a)  politiche:  membro  del  Parlamento europeo  e  nazionale,  del
Governo,  dei  consigli  o  delle  giunte  regionali,  provinciali  e
comunali; sindaco; membro -  di nomina governativa, parlamentare, dei
consigli  o delle  giunte regionali,  provinciali e  comunali -  alla
presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di
incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;
  b) economicoprofessionali:  amministratore o dipendente  di imprese
pubbliche  o private  operanti  nel settore  radiotelevisivo o  delle
telecomunicazioni,    della    pubblicita',    dell'editoria    anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione,  a  livello  sia  nazionale  sia  locale;  dipendente
regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi
con i  soggetti sopra indicati.  I soci risparmiatori  delle societa'
commerciali (e delle societa'  cooperative) non versano in situazione
di incompatibilita';
  7)  tra  le cause  di  decadenza  dall'incarico, sia  espressamente
prevista  una  prolungata  assenza  non giustificata  ai  lavori  del
comitato, tale da comportare una  mancanza grave agli impegni assunti
al momento dell'accettazione della nomina.
  La contestazione  della causa di incompatibilita'  e l'adozione del
relativo provvedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite alla
competenza del  presidente del consiglio regionale,  nel rispetto del
principio  del contraddittorio  con  l'interessato. Dovrebbe  inoltre
costituire oggetto di esplicita previsione normativa l'applicabilita'
delle  disposizioni in  tema  di decadenza  anche  al presidente  del
comitato;
  8)  in  caso  di  dimissioni,  sia  attribuita  al  presidente  del
consiglio regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione
e  agli  adempimenti necessari  per  la  sostituzione dei  componenti
dimissionari  nonche' ad  informare  l'Autorita'  delle dimissioni  e
delle relative sostituzioni. Il presidente del consiglio regionale ne
dovrebbe  essere  investito  tramite   il  presidente  del  comitato,
competente a riceverle;
  9) al  presidente e ai  componenti del comitato sia  attribuita una
indennita' di funzione;
  10)  al  fine  di  assicurare  il  pieno  esercizio  delle  proprie
funzioni,  al  presidente  del   comitato  sia  applicato  l'istituto
dell'aspettativa  prevista  dalle  vigenti disposizioni  di  legge  e
l'istituto  possa  essere esteso,  a  richiesta,  qualora vi  sia  un
conferimento di incarichi determinati e  definiti nel tempo, anche ai
componenti del comitato.
  Agli  altri  componenti  del comitato  sia  riconosciuta  l'assenza
giustificata  dal  luogo  di  lavoro  per  il  tempo  necessario  per
partecipare alle riunioni del comitato e per l'esercizio del mandato,
secondo le vigenti disposizioni di legge.
  B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi
e di finanziamento, sono i seguenti:
  1)  i comitati,  nella fase  iniziale della  propria attivita',  si
dotino  di   un  regolamento   interno  che,   tra  le   altre  norme
organizzative,  disciplini anche  le modalita'  di consultazione  dei
soggetti  esterni, pubblici  e  privati, operanti  nei settori  delle
comunicazioni e dell'informazione;
  2) entro  il 15 settembre  di ogni  anno i comitati  presentino, al
consiglio regionale  per la  relativa approvazione,  ed all'Autorita'
per  le  garanzie nelle  comunicazioni  per  la parte  relativa  alle
funzioni  da essa  delegate,  il programma  di  attivita' per  l'anno
successivo, con l'indicazione del  relativo fabbisogno finanziario ed
entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  i  comitati  predispongano  una
relazione, sia  agli organi regionali sia  all'Autorita', sul sistema
delle comunicazioni in ambito regionale nonche' sull'attivita' svolta
nell'anno precedente e tali documenti  siano resi pubblici a cura del
consiglio regionale stesso;
  3) al  finanziamento dei comitati  provvedano in parte  le regioni,
per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e
in parte  l'Autorita', per  l'esercizio delle funzioni  delegate. Per
quanto  riguarda   invece  lo  status  giuridico   ed  economico  del
personale, sembra opportuno che  la relativa definizione sia affidata
alla legge regionale;
  4) i comitati  siano assistiti da un'apposita  struttura, dotata di
effettiva  indipendenza, i  cui  organici siano  determinati in  sede
regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorita'.