LA CONFERENZA UNIFICATA
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  il quale  dispone che  la conferenza  Statocitta' ed  autonomie
locali e' unificata,  per le materie e i compiti  di interesse comune
delle regioni, delle province, dei  comuni e delle comunita' montane,
con la conferenza Statoregioni;
  Vista  la   legge  29  dicembre   1993,  n.  580,   concernente  il
riordinamento delle  camere di  commercio, industria,  artigianato ed
agricoltura  e,  in  particolare,  l'art. 18,  comma  3,  cosi'  come
modificato dal  comma 1  dell'art. 2  del decreto-legge  18 settembre
1995, n. 381,  convertito con modificazioni, nella  legge 15 novembre
1995, n. 480, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
determina ed  aggiorna, sentite l'Unioncamere e  le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura
del diritto annuale di cui  all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786,  convertito con modificazioni, dalla  legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni;
  Visto il  comma 4 del  citato art. 18  della legge n.  580/1993, il
quale  stabilisce  il metodo  di  determinazione  del citato  diritto
annuale;
  Visto l'art.  38, comma 3,  lettera a), del decreto  legislativo 31
marzo  1998, n.  112,  il  quale dispone  che  questa conferenza,  su
proposta    del   Ministro    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato, deliberi sulla determinazione dei diritti annuali e
della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
  Vista la  proposta di  deliberazione concernente  la determinazione
dei  diritti annuali  e della  quota destinata  al fondo  perequativo
delle  camere di  commercio,  industria,  artigianato e  agricoltura,
trasmessa dal  Ministero dell'industria,  con nota  n. 615202  del 22
febbraio 1999,  e inviata, in data  24 febbraio 1999, alle  regioni e
agli enti locali per l'esame ed eventuali osservazioni;
  Considerato che il citato dicastero, con nota n. 615218 del 5 marzo
1999,  ha  fatto  pervenire  una nuova  versione  della  proposta  in
argomento,  avendo riscontrato  l'opportunita'  di  mantenere per  il
fondo perequativo gli stessi  criteri di determinazione degli importi
e  di  ripartizione previsti  per  l'anno  1998  e che  detta  ultima
versione della  proposta e'  stata inviata alle  regioni e  agli enti
locali, in data 8 marzo, per l'esame ed eventuali osservazioni;
  Considerato  che sempre  il  richiamato Ministero  ha provveduto  a
sentire il Ministero del tesoro,  del bilancio e della programmazione
ed  a consultare  l'Unione italiana  delle camere  di commercio  e le
organizzazioni  di categoria  maggiormente rappresentative  a livello
nazionale;
  Ritenuto di recepire i criteri individuati nella proposta formulata
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Acquisito il consenso unanime  dei componenti di questa conferenza,
ai sensi dell'art. 9, comma  4, del richiamato decreto legislativo n.
281/1997;
                              Delibera
  ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, quanto segue:
                               Art. 1.
  La misura del  diritto annuale, per l'anno 1999,  e' stabilita come
segue:
 
  imprese individuali,  societa' cooperative,
consorzi, imprenditori  agricoli  e coltivatori
diretti  ivi comprese  le societa'  semplici
agricole                                                 L.  143.000
  unita' locali  con sede  principale all'estero
di cui  all'art. 9, comma  2, punto  b)
del  decreto  del Presidente  della Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581                                    "   200.000
  societa' di persone e societa' semplici non agricole   "   260.000
  societa' con capitale sociale fino a L. 200.000.000    "   742.000
  societa' con capitale  sociale superiore a lire
200.000.000 fino a lire 1.000.000.000                    "   989.000
  societa' con capitale  sociale superiore a L.
1.000.000.000 fino a L. 10.000.000.000                   " 1.236.000
  per  ogni lire  10  miliardi  o frazione  di
lire  10 miliardi  di capitale in piu' e
fino ad un massimo di lire 10.000 miliardi               "   247.000
  unita' locali e sedi secondarie:  20% del
diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di          "   200.000
 
  Non sono tenuti  al pagamento del diritto annuale  gli esercenti le
attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.