LA CONFERENZA UNIFICATA Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la conferenza Statoregioni; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, in particolare, l'art. 18, comma 3, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ed aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni; Visto il comma 4 del citato art. 18 della legge n. 580/1993, il quale stabilisce il metodo di determinazione del citato diritto annuale; Visto l'art. 38, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che questa conferenza, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deliberi sulla determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la proposta di deliberazione concernente la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, trasmessa dal Ministero dell'industria, con nota n. 615202 del 22 febbraio 1999, e inviata, in data 24 febbraio 1999, alle regioni e agli enti locali per l'esame ed eventuali osservazioni; Considerato che il citato dicastero, con nota n. 615218 del 5 marzo 1999, ha fatto pervenire una nuova versione della proposta in argomento, avendo riscontrato l'opportunita' di mantenere per il fondo perequativo gli stessi criteri di determinazione degli importi e di ripartizione previsti per l'anno 1998 e che detta ultima versione della proposta e' stata inviata alle regioni e agli enti locali, in data 8 marzo, per l'esame ed eventuali osservazioni; Considerato che sempre il richiamato Ministero ha provveduto a sentire il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione ed a consultare l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Ritenuto di recepire i criteri individuati nella proposta formulata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Acquisito il consenso unanime dei componenti di questa conferenza, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 281/1997; Delibera ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quanto segue: Art. 1. La misura del diritto annuale, per l'anno 1999, e' stabilita come segue: imprese individuali, societa' cooperative, consorzi, imprenditori agricoli e coltivatori diretti ivi comprese le societa' semplici agricole L. 143.000 unita' locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, punto b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 " 200.000 societa' di persone e societa' semplici non agricole " 260.000 societa' con capitale sociale fino a L. 200.000.000 " 742.000 societa' con capitale sociale superiore a lire 200.000.000 fino a lire 1.000.000.000 " 989.000 societa' con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 10.000.000.000 " 1.236.000 per ogni lire 10 miliardi o frazione di lire 10 miliardi di capitale in piu' e fino ad un massimo di lire 10.000 miliardi " 247.000 unita' locali e sedi secondarie: 20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di " 200.000 Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.