Alle              amministrazioni
                                  destinatarie       del      decreto
                                  legislativo    12 febbraio 1993, n.
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                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Dipartimento  per  la  funzione
                                  pubblica
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
  Si   rende   noto  che   l'Autorita',   sulla   base  dei   criteri
predeterminati  con la  circolare n.  AIPA/CR/17 del  13 marzo  1998,
atteso l'esito favorevole della  procedura relativa, ha deliberato la
qualificazione  dei "gruppi  di monitoraggio"  interni alle  seguenti
amministrazioni:
  Ministero  delle finanze,  nel corso  dell'adunanza del  14 gennaio
1999;
  Istituto   nazionale  previdenza   sociale   -   INPS,  nel   corso
dell'adunanza del 4 marzo 1999.
  Detta  qualificazione,   avente  validita'  per  un   triennio,  e'
subordinata  al permanere  dei requisiti  prescritti dalla  circolare
indicata  in oggetto  (insussistenza di  cause di  incompatibilita' -
capacita' tecnica) per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio.
  L'elenco delle amministrazioni che  possono avvalersi di un "gruppo
di monitoraggio" interno, riepilogato  in allegato 1, e' suscettibile
di   integrazioni  e   modificazioni,  che   saranno  rese   note  in
concomitanza di  successive deliberazioni dell'Autorita',  adottate a
seguito    dell'ultimazione    della     relativa    "procedura    di
qualificazione".
  Ai sensi  della richiamata circolare, la  conseguita qualificazione
del  "gruppo di  monitoraggio"  interno consente  all'amministrazione
interessata l'autonoma esecuzione delle attivita' di monitoraggio sui
propri   contratti   relativi  alla   progettazione,   realizzazione,
manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi
automatizzati, ferma restando la  facolta' dell'amministrazione - ove
cio'  fosse  ritenuto   necessario  -  di  far   ricorso  a  societa'
specializzate  incluse l'elenco  di  cui all'art.  13,  comma 2,  del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
                                                   Il presidente: Rey