IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  l0,  comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14  gennaio 1997, n. 54,  che prevede che con  decreto del
Ministro della  sanita', di  concerto con i  Ministri dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  e del  tesoro,  siano  stabiliti
criteri, importi  e modalita' delle spese  relative al riconoscimento
di idoneita' dei centri di  raccolta e di standardizzazione del latte
e degli stabilimenti  di trattamento e di trasformazione  del latte e
dei prodotti  a base di latte  non pubblici da parte  delle regioni e
delle province autonome;
  Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
  Ritenuto  necessario determinare  la  misura  delle tariffe  avendo
riguardo  al costo  reale  dei  servizi resi  dalle  regioni e  dalle
province autonome;
  Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Criteri di determinazione delle tariffe
  1. Le  tariffe di cui  al presente  decreto sono stabilite  in modo
tale da coprire i costi effettivi sostenuti dall'autorita' competente
per:
  a) gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione;
  b) le spese necessarie  all'esecuzione delle ispezioni, ivi incluse
le  spese necessarie  ad  una eventuale  formazione permanente  degli
ispettori;
  c)   le   spese   connesse   alle   procedure   amministrative   di
riconoscimento di idoneita'.
  2.  A   fronte  delle  prestazioni  concernenti   le  procedure  di
riconoscimento di  idoneita' dei centri  di raccolta e dei  centri di
standardizzazione  del  latte di  cui  all'art.  l0 del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  14 gennaio  1997, n.  54, le  tariffe a
carico  dei soggetti  non pubblici  sono articolate  in funzione  dei
litri  di  latte raccolto  e  standardizzato  annualmente dai  centri
medesimi, secondo lo  schema riportato nell'allegato A,  che e' parte
integrante del presente decreto.
  3.  A   fronte  delle  prestazioni  concernenti   le  procedure  di
riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti di trattamento e degli
stabilimenti di  trasformazione del  latte e dei  prodotti a  base di
latte di cui all'art. l0  del decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, n. 54, le  tariffe sono articolate in funzione della
superficie dell'area di produzione soggetta al possesso dei requisiti
di cui agli  allegati al decreto citato, secondo  lo schema riportato
nell'allegato B, che e' parte integrante del presente decreto.
  4. Qualora i centri di cui al  comma 2 e gli stabilimenti di cui al
comma  3 insistano  su una  stessa area  produttiva ed  utilizzino le
medesime strutture, la  tariffa dovuta sara' la piu'  alta tra quelle
nella fattispecie previste dagli allegati A e B.
  5. I  centri e  gli stabilimenti riconosciuti  idonei anteriormente
all'entrata in vigore  del presente decreto sono  obbligati, ai sensi
dell'art. 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, n. 54, al pagamento  delle tariffe di cui agli allegati
A e B del presente decreto  o, eventualmente, al conguaglio di quelle
gia'  versate, previa  formale  richiesta della  regione o  provincia
autonoma competente.  Qualora queste ultime abbiano  richiesto, prima
dell'entrata  in vigore  del  presente decreto,  importi superiori  a
quelli indicati negli  allegati A e B, sono  tenute alla restituzione
della parte eccedente.