IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto 23 aprile 1992 del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di odontotecnico e di ottico, nonche' per la durata e la conclusione dei corsi stessi; Vista la legge n. 425 del 10 dicembre 1997 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998 recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 425/1997; Visto l'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Vista la propria ordinanza 20 dicembre 1996, n. 758, con la quale sono state dettate disposizioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione in argomento per gli anni scolastici 1996/1997 e 1997/1998; Rilevata l'opportunita' di modificare la suddetta ordinanza, in modo da adeguare gli esami di abilitazione al nuovo modello degli esami di Stato di cui alla citata legge n. 425/1997; Considerato, altresi', che le norme sugli esami di cui alla presente ordinanza devono tener conto della specificita' degli esami stessi, che sono abilitanti all'esercizio delle professioni di odontotecnico e ottico e hanno la finalita' di verificare, oltre al livello di formazione generale, il grado di professionalita' specifica acquisita dagli allievi; Ordina: Art. 1. Periodo di svolgimento 1. L'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico e odontotecnico si svolge nel mese di settembre successivo alla effettuazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, in data comunicata annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Per l'anno scolastico 1998-1999 l'esame ha inizio il giorno 7 settembre.