Con decreto ministeriale n. 26057 del 14 aprile 1999 e' autorizzata
per  il   periodo  dal  1  maggio   1996  al  31  gennaio   1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.P. Medicali
articoli  parafarmaceutici ora  Artsana S.p.a.,  con sede  in Como  e
unita' di Casnate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto
di  solidarieta' che  stabilisce, per  9 mesi,  la riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
27 unita' su un organico complessivo di 235 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.   M.A.P.  Medicali   articoli
parafarmaceutici ora  Artsana S.p.a., a corrispondere  il particolare
beneficio previsto dal  comma 4, art. 6, del  decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n.  608, nei limiti  finanziari posti dal comma  stesso, tenuto
conto dei  criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale
dell'8  febbraio 1996,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26169 del 22 aprile 1999 e' autorizzata
per  il   periodo  dal  4  gennaio   1999  al  3  gennaio   2000,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Emme,
con sede in Fino Mornasco (Como), e unita' di Fino Mornasco (Milano),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a 13  unita'  su  un  organico
complessivo di 85 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Emme, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26170 del 22 aprile 1999 e' autorizzata
per  il  periodo  dal  17  novembre 1998  al  16  novembre  1999,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Nuova American
Laundry, con sede in Melito di Napoli (Napoli), e unita' di Melito di
Napoli  (Napoli), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  28  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
130 unita' su un organico complessivo di 221 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Nuova  American   Laundry,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26171 del 22 aprile 1999 e' autorizzata
per  il  periodo  dal  1  gennaio   1999  al  31  dicembre  1999,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Irti Lavori,
con  sede  in  Sassa  Scalo  (L'Aquila),  e  unita'  di  Sasso  Scalo
(L'Aquila),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
20 unita' su un organico complessivo di 166 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Irti Lavori, a  corrispondere il
particolare beneficioprevisto dal comma  4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26172 del 22 aprile 1999 e' autorizzata
per  il  periodo   dal  6  aprile  1998  al  12   novembre  1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Tectubi, con
sede   in   Podenzano   (Piacenza),   e   unita'   di   Podenzano   e
Castelsangiovanni  (Piacenza),  per i  quali  e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
40 unita' su un organico complessivo di 229 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Tectubi,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26173 del 22 aprile 1999 e' autorizzata
per  il  periodo  dal  15  febbraio 1996  al  14  febbraio  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pascucci Giuseppe, con
sede in Castellammare di Stabia (Napoli), e unita' di c/o Fincantieri
- Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
48 unita' su un organico complessivo di 48 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti della ditta  Pascucci Giuseppe, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26174 del 22 aprile 1999 e' autorizzata
per  il  periodo  dal  15  febbraio 1995  al  14  febbraio  1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo  comma del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellamare di
Stabia  (Napoli), e  unita'  di c/o  Fincantieri  - Castellammare  di
Stabia  (Napoli), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
49 unita' su un organico complessivo di 49 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla ditta  Pascucci Giuseppe, a corrispondere
i particolari benfici previsti dai commi 2  e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto ministeriale  n. 26175  del 22  aprile 1999  a seguito
dell'accertamento  delle,  esigenze  di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto con  il decreto ministeriale,  datato 19 aprile  1999, e'
autorizzata  la   corresponsione  del  trattamento   di  integrazione
salariale di  cui all'art. 21 della  legge 23 luglio 1991.n.  223, in
favore di un  numero massimo di 2 lavoratori,  dipendenti dalla ditta
Rinascita, Societa'  Cooperativa Interregionale  a.r.l., con  sede in
Gonzaga (Mantova), e unita' di  Derovere (Cremona) per il periodo dal
2 novembre 1995 al 31 gennaio 1996.