Con decreto ministeriale n. 26057 del 14 aprile 1999 e' autorizzata per il periodo dal 1 maggio 1996 al 31 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.P. Medicali articoli parafarmaceutici ora Artsana S.p.a., con sede in Como e unita' di Casnate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unita' su un organico complessivo di 235 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.P. Medicali articoli parafarmaceutici ora Artsana S.p.a., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26169 del 22 aprile 1999 e' autorizzata per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Emme, con sede in Fino Mornasco (Como), e unita' di Fino Mornasco (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unita' su un organico complessivo di 85 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Emme, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26170 del 22 aprile 1999 e' autorizzata per il periodo dal 17 novembre 1998 al 16 novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova American Laundry, con sede in Melito di Napoli (Napoli), e unita' di Melito di Napoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 130 unita' su un organico complessivo di 221 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova American Laundry, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26171 del 22 aprile 1999 e' autorizzata per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti Lavori, con sede in Sassa Scalo (L'Aquila), e unita' di Sasso Scalo (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita' su un organico complessivo di 166 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti Lavori, a corrispondere il particolare beneficioprevisto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26172 del 22 aprile 1999 e' autorizzata per il periodo dal 6 aprile 1998 al 12 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tectubi, con sede in Podenzano (Piacenza), e unita' di Podenzano e Castelsangiovanni (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unita' su un organico complessivo di 229 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tectubi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26173 del 22 aprile 1999 e' autorizzata per il periodo dal 15 febbraio 1996 al 14 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), e unita' di c/o Fincantieri - Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unita' su un organico complessivo di 48 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Pascucci Giuseppe, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26174 del 22 aprile 1999 e' autorizzata per il periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellamare di Stabia (Napoli), e unita' di c/o Fincantieri - Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 49 unita' su un organico complessivo di 49 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, a corrispondere i particolari benfici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 26175 del 22 aprile 1999 a seguito dell'accertamento delle, esigenze di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale, datato 19 aprile 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 21 della legge 23 luglio 1991.n. 223, in favore di un numero massimo di 2 lavoratori, dipendenti dalla ditta Rinascita, Societa' Cooperativa Interregionale a.r.l., con sede in Gonzaga (Mantova), e unita' di Derovere (Cremona) per il periodo dal 2 novembre 1995 al 31 gennaio 1996.