IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita'
per  la  presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
Visto  l'art.  1,  comma  1,  primo  periodo,  del  predetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale;
Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993  n.  331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici dei Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto  l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
stabilisce  che  i  soggetti  che  hanno  dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio  di  attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma I,
ad  esclusione  di  quelli  indicati alla lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22   dicembre   1986,   n   917,  o  compensi  derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni di ammontare non superiore a
lire   dieci  miliardi  sono  tenuti  a  fornire  all'Amministrazione
finanziaria  i  dati  contabili  ed  extra  contabili  necessari  per
l'elaborazione degli studi di settore;
Visto   il   decreto  ministeriale  3  luglio  1997,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  153 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30
luglio  1997, concernente l'approvazione di questionari per gli studi
di  settore  relativi  ad  attivita'  imprenditoriali nel settore dei
servizi e del commercio;
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto  l'art.  10, della legge 8 maggio 1998, n 146, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto   il   decreto  ministeriale  30  marzo  1999,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  62  alla  Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31
marzo   1999,  concernente  l'approvazione  degli  studi  di  settore
relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio;
Visto  l'art.  5 del citato decreto 30 marzo 1999, in base al quale i
contribuenti  nei  confronti  dei  quali  si  applicano  gli studi di
settore  comunicano,  in  sede  di  dichiarazione dei redditi, i dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi;
Visto  il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12  agosto  1998,  concernente  le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e  16  del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
Considerato  che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la
stampa   dei   modelli  da  utilizzare  per  la  compilazione,  anche
meccanografica,  della  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione degli studi di settore;
Considerato  che  occorre stabilire le caratteristiche e le modalita'
di    predisposizione    dei    predetti    dati    da    trasmettere
all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1.  Sono  approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore, da
allegare alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 1999, anche
in  forma unificata, che devono essere compilati dai contribuenti, ai
quali  si  applicano  gli studi di settore, che nel periodo d'imposta
1998, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita'
economiche nel settore del commercio:
a)  Commercio  al  dettaglio  dei  supermercati,  codice di attivita'
52.11.2; Commercio al dettaglio dei mini mercati, codice di attivita'
52.11.3;  Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri
esercizi,   codice  di  attivita'  52.11.4;  Commercio  al  dettaglio
specializzato  di  altri  prodotti  alimentari  e  bevande, codice di
attivita' 52.27.4; - Studio di settore SM 01 U;
b)  Commercio  al  dettaglio  di carni bovine, suine, equine, ovine e
caprine,  codice  di  attivita'  52.22.1;  Commercio  al dettaglio di
carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione, codice di attivita'
52.22.2; - Studio di settore SM 02 U;
c) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e
bevande,  codice  di  attivita'  52.62.1;  Commercio  al  dettaglio a
posteggio  mobile  di  alimentari  e  bevande,  codice  di  attivita'
52.63.3; - Studio di settore SM 03 A;
d)  Commercio  al  dettaglio  ambulante a posteggio fisso di tessuti,
codice  di  attivita'  52.62.2;  Commercio  al  dettaglio ambulante a
posteggio  fisso  di  articoli  di abbigliamento, codice di attivita'
52.62.3;  Commercio  al  dettaglio  a  posteggio  mobile di tessuti e
articoli  di  abbigliamento  codice di attivita' 52.63.4; - Studio di
settore SM 03 B;
e)  Commercio  al  dettaglio  ambulante a posteggio fisso di mobili e
articoli  diversi  per  uso  domestico,  codice di attivita' 52.62.5;
Commercio  al  dettaglio  ambulante  a posteggio fisso di articoli di
occasione sia nuovi che usati, codice di attivita' 52.62.6; Commercio
al  dettaglio  ambulante  a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.,
codice  di  attivita'  52.62.7; altro commercio ambulante a posteggio
mobile, codice di attivita' 52.63.5; - Studio di settore SM 03 C;
f)  Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e
pelletterie,  codice  di attivita' 52.62.4; - Studio di settore SM 03
D;
g)  Commercio  al  dettaglio  di  confezioni  per  adulti,  codice di
attivita' 52.42.1; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e
neonati,  codice  di  attivita'  52.42.2;  Commercio  al dettaglio di
biancheria   personale,   maglieria,  camicie,  codice  di  attivita'
52.42.3; - Studio di settore SM 05 A;
h)  Commercio  al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte,
codice  di  attivita'  52.42.6; Commercio al dettaglio di calzature e
accessori,   pellami,  codice  di  attivita'  52.43.1;  Commercio  al
dettaglio  di  articoli  di  pelletteria  e  da  viaggio,  codice  di
attivita' 52.43.2; - Studio di settore SM 05 B;
i) Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale
elettrico  vario, codice di attivita' 52.44.3; Commercio al dettaglio
di  elettrodomestici,  codice  di  attivita'  52.45.1-  Commercio  al
dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori,
codice  di  attivita'  52.45.2;  Commercio  al  dettaglio di dischi e
nastri,  codice  di  attivita'  52.45.3;  Commercio  al  dettaglio di
macchine  per  cucire e per maglieria, codice di attivita' 52.45.5; -
Studio di settore SM 06 A;
j)  Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti codice di
attivita' 52.45.4; - Studio di settore SM 06 B;
k)  Commercio  al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e
vasellame,  codice  di  attivita'  52.44.2; Commercio al dettaglio di
articoli  diversi  per  uso  domestico, codice di attivita 52.44.5; -
Studio di settore SM 06 C.
2.  Sono  altresi'  approvate  le  istruzioni per la compilazione dei
predetti  modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei
questionari  per  gli  studi  di  settore  approvati  con  il decreto
ministeriale  3  luglio  1997. 3. Per la stampa dei modelli di cui al
comma I deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco;