IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita'
per  la  presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
Visto  l'art.  1,  comma  1,  primo  periodo,  del  predetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale;
Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto  l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
stabilisce  che  i  soggetti  che  hanno  dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio  di  attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1,
ad  esclusione  di  quelli  indicati alla lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22   dicembre   1986,   n.  917,  o  compensi  derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni di ammontare non superiore a
lire   dieci  miliardi  sono  tenuti  a  fornire  all'Amministrazione
finanziaria  i  dati  contabili  ed  extra  contabili  necessari  per
l'elaborazione degli studi di settore;
Visti  i  decreti  ministeriali  12  giugno  1997  e  3  luglio 1997,
pubblicati  nel  supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale
n.  150  del  30  giugno 1997 e nel supplemento ordinario n. 153 alla
Gazzetta   Ufficiale   n.   176   del  30  luglio  1997,  concernenti
l'approvazione  di  questionari  per gli studi di settore relativi ad
attivita' imprenditoriali nel settore dei servizi, del commercio e ad
attivita' professionali;
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto  l'art.  10, della legge 8 maggio 1998, n 146, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto   il   decreto  ministeriale  30  marzo  1999,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  62  alla  Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31
marzo   1999,  concernente  l'approvazione  degli  studi  di  settore
relativi ad attivita' economiche nel settore dei servizi;
Visto  l'art.  5 del citato decreto 30 marzo 1999, in base al quale i
contribuenti  nei  confronti  dei  quali  si  applicano  gli studi di
settore  comunicano,  in  sede  di  dichiarazione dei redditi, i dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi;
Visto  il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12  agosto  1998,  concernente  le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e  16  del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
Considerato  che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la
stampa   dei   modelli  da  utilizzare  per  la  compilazione,  anche
meccanografica,  della  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione degli studi di settore;
Considerato  che  occorre stabilire le caratteristiche e le modalita'
di    predisposizione    dei    predetti    dati    da    trasmettere
all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1.  Sono  approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore, da
allegare alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 1999, anche
in  forma unificata, che devono essere compilati dai contribuenti, ai
quali  si  applicano  gli studi di settore, che nel periodo d'imposta
1998, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita'
economiche nel settore dei servizi:
a)   Riparazioni  meccaniche  di  autoveicoli,  codice  di  attivita'
50.20.1; - Studio di settore SG 31 U;
b)   Riparazione   di  impianti  elettrici  e  di  alimentazione  per
autoveicoli,  codice  di attivita' 50.20.3; - Studio di settore SG 32
U;
c)  Servizi degli istituti di bellezza, codice di attivita' 93.2.3; -
Studio di settore SG 33 U;
d)  Servizi  dei  saloni  di  barbiere,  codice  di attivita' 93.2.1;
servizi  dei  saloni  di parrucchiere, codice di attivita' 93.02.2; -
Studio di settore SG 34 U;
e)  Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione,
codice di attivita' 55.30.2; - Studio di settore SG 35 U;
f)  Ristoranti,  trattorie,  pizzerie, osterie e birrerie con cucina,
codice di attivita' 55.30.1; - Studio di settore SG 36 U;
g)  Bar  e  caffe', codice di attivita' 55.40.1; gelaterie, codice di
attivita' 55.40.2; - Studio di settore SG 37 U;
h)  Agenzie di mediazione immobiliare, codice di attivita' 70.31.0; -
Studio di settore SG 39 U;
i)  Riparazioni  di  carrozzerie  di autoveicoli, codice di attivita'
50.20.2; - Studio di settore SG 43 U;
j)  Riparazione  di trattori agricoli, codice di attivita' 29.31.2; -
Studio di settore SG 46 U;
k)  Riparazione  e  sostituzione  di  pneumatici, codice di attivita'
50.20.4; - Studio di settore SG 47 U;
l)  Riparazione  di  motocicli  e  ciclomotori,  codice  di attivita'
50.40.3; - Studio di settore SG 49 U;
m)   Intonacatura,  codice  di  attivita'  45.41.0;  rivestimento  di
pavimenti  e  muri, codice di attivita' 45.43.0; tinteggiatura e posa
in  opera di vetrate, codice di attivita 45.44.0; - Studio di settore
SG 50 U;
n)  Attivita'  di conservazione e restauro di opere d'arte, codice di
attivita' 74.84.A; - Studio di settore SG 51 A;
o)  Intermediari  del  commercio  di  prodotti  alimentari, bevande e
tabacco, codice di attivita' 51.17.0; - Studio di settore SG 61 A;
p)  Intermediari  del  commercio  di  mobili,  articoli per la casa e
ferramenta, codice di attivita' 51.15.0; - Studio di settore SG 61 B;
q)  Intermediari  del  commercio di prodotti tessili di abbigliamento
(incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio, codice di
attivita' 51.16.0; - Studio di settore SG 61 C;
r)  Intermediari  del commercio specializzato di prodotti particolari
n.c.a.,  codice  di  attivita' 51.18.0; intermediari del commercio di
vari  prodotti  senza  prevalenza  di  alcuno,  codice  di  attivita'
51.19.0; - Studio di settore SG 61 D;
s)  Trasporto  di  merci  su  strada,  codice di attivita' 60.25.0; -
Studio di settore SG 68 U;
t)  Servizi  di  pulizia;  codice  di  attivita' 74.70.1; - Studio di
settore SG 70 U.
2.  Sono  altresi'  approvate  le  istruzioni per la compilazione dei
predetti  modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei
questionari  per  gli  studi  di  settore  approvati  con  i  decreti
ministeriali 12 giugno 1997 e 3 luglio 1997.
3. Per la stampa dei modelli di cui al comma 1 deve essere utilizzato
il colore nero su sfondo bianco.