IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 2, comma 203, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive  modificazioni ed  integrazioni, che  detta la  disciplina
della programmazione negoziata;
  Vista  la propria  delibera  del 21  marzo  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1997, n. 105;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,   recante:    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
diciplina in materia  di pubblico impiego, a norma  dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni,  recante:  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente: "Ordinamento delle autonomie locali";
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante: "Delega  al  Governo per  il conferimento  di
funzioni e  compiti alle regioni e  agli enti locali, per  la riforma
della   pubblica    amministrazione   e   per    la   semplificazione
ammnistrativa";
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante:   "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa  e dei  procedimenti di decisione  e di
controllo";
  Visto  il  decreto legislativo  31  marzo  1998, n.  112,  recante:
"Conferimento di  funzioni e compiti amministrativi  dello Stato alle
regioni e agli  enti locali, in attuazione del Capo  I della legge 15
marzo 1997, n. 59";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  e   successive  modificazioni  ed   integrazioni,  concernenti:
"Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura
di spese e contabili";
  Visto l'art. 15, comma 4, del  decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge  30 marzo 1998, n. 61, che
integra l'art. 2, comma 203, lett.  b), della legge 23 dicembre 1996,
n 662, e l'art. 10, comma 5, del 20 aprile 1994, n. 367;
  Visto l'art. 7 della legge 3  aprile 1997, n. 94, recante delega al
Governo per l'unificazione dei Ministeri  del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica;
  Visto  l'art.  3, lettera  a),  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica  28 aprile  1998,  n. 154,  che  disciplina le  competenze
proprie del servizio per le politiche di sviluppo territoriale;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che
istituisce  il  Nucleo  tecnico   di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici;
  Visto  l'art. 7,  commi 3  e 4,  del decreto  del Presidente  della
Repubblica  20 febbraio  1998, n.  38, che  stabilisce che  il Nucleo
tecnico  di  valutazione  e   verifica  degli  investimenti  pubblici
collabori   con   funzioni    di   supporto   alla   predisposizione,
all'aggiornamento  delle intese  istituzionali  di  programma e  alla
verifica della loro attuazione;
  Vista  la legge  23  dicembre  1998, n.  448,  recante: "Misure  di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Considerato che il  Patto sociale per l'occupazione  e lo sviluppo,
firmato da Governo  e parti sociali il 22 dicembre  1998, prevede una
priorita' nella sottoscrizione dell'intesa istituzionale di programma
di alcune regioni, tra cui la regione Sardegna;
  Considerato   che   l'intesa   istituzionale  di   programma,   che
costituisce  il quadro  di riferimento  degli atti  di programmazione
negoziata che hanno  luogo nella regione o provincia  autonoma, e' lo
strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e
la  giunta regionale  di ciascuna  regione o  provincia autonoma  gli
obiettivi  da  conseguire  per  i quali  e'  indispensabile  l'azione
congiunta degli organismi predetti; che l'Intesa garantisce l'impegno
tra le parti contraenti a porre  in essere ogni misura necessaria per
la  programmazione,  la  progettazione e  l'attuazione  delle  azioni
concertate, secondo  le modalita'  e i tempi  specificati nell'ambito
degli strumenti attuativi;
  Considerato  che  dal  contesto  degli  approfondimenti  effettuati
nell'ambito dell'istruttoria delle  intese istituzionali di programma
emerge la necessita' di elaborare  congiuntamente un quadro comune di
interventi  di  interesse  interregionale   e,  di  conseguenza,  con
significative valenze anche nazionali;
  Considerato  che  con  l'intesa  vengono indicati  gli  accordi  di
programma quadro  da stipularsi  tra il  Governo e  l'esecutivo delle
regioni e delle province autonome;
  Considerato  che  la  proposta  d'intesa con  la  regione  Sardegna
prevede la sottoscrizione dei seguenti accordi di programma quadro:
   energia;
   scuola e formazione;
   viabilita';
  Esaminato  lo   schema  d'intesa  istituzionale  di   programma  da
stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Sardegna;
  Sentita nella sedula del 18  febbraio 1999 la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  E' approvata l'intesa  istituzionale di programma tra  il Governo e
la giunta  della regione  Sardegna il cui  testo e'  parte integrante
della presente deliberazione.
   Roma, 19 febbraio 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1999
Registro  n. 2  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 119