IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1999, attestante il raggiungimento, per ciascun Paese dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei suddetti Paesi; Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato art. 25, alla emanazione di norme per dare attuazione alle suddette intese, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 9 aprile 1984, n. 61, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e delle altre norme in essi richiamate; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515; Decreta: Art. 1. Istituzione delle sezioni elettorali e designazione della relativa sede 1. Ai fini della votazione per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, devono accertare, per il territorio di competenza, che i locali scelti per le sedi dei seggi elettorali siano adatti per ampiezza e decoro allo svolgimento delle operazioni ad essi demandate, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attivita' industriali e commerciali. 2. La sala della votazione deve essere a disposizione dell'ufficio elettorale di sezione ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni di votazione, nonche' durante le relative operazioni preliminari. 3. I capi degli uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti, secondo le norme e gli usi del luogo, al fine di ottenere la disponibilita' dei locali da adibire a seggi elettorali; essi sono parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilita' conseguente. 4. Qualora per sopravvenute, gravi circostanze sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 1 giugno 1999, il capo dell'ufficio consolare deve darne comunicazione telegrafica alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, provvedendo ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi piu' idonei. All'entrata della sede che e' stato necessario variare, durante le ore di votazione, deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale. 5. Entro il 4 giugno 1999 l'ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel paese stesso per la votazione degli elettori italiani.