IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                  IL  MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
  Visto il  comunicato del Ministero degli  affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  118 del  22 maggio
1999,  attestante il  raggiungimento, per  ciascun Paese  dell'Unione
europea, delle intese  atte a garantire le  condizioni necessarie per
l'esercizio del voto degli italiani residenti nei suddetti Paesi;
  Ritenuto di dover  procedere, ai sensi del quinto  comma del citato
art. 25, alla  emanazione di norme per dare  attuazione alle suddette
intese, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, della legge 9 aprile  1984, n. 61, del decreto-legge 24 giugno
1994, n.  408, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  3 agosto
1994, n. 483, e delle altre norme in essi richiamate;
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Istituzione delle sezioni elettorali
                 e designazione della relativa sede
  1.  Ai fini  della  votazione per  la  elezione dei  rappresentanti
italiani al Parlamento europeo, i  capi degli uffici consolari di cui
all'art.  29 della  legge 24  gennaio  1979, n.  18, come  modificato
dall'art. 6 della  legge 9 aprile 1984, n. 61,  devono accertare, per
il territorio  di competenza,  che i  locali scelti  per le  sedi dei
seggi elettorali siano adatti per  ampiezza e decoro allo svolgimento
delle operazioni ad essi demandate, evitando che i seggi stessi siano
ubicati  presso sedi  di partiti  politici o  di organismi  sindacali
italiani  o stranieri,  ovvero in  edifici  destinati al  culto o  ad
attivita' industriali e commerciali.
  2. La sala della votazione  deve essere a disposizione dell'ufficio
elettorale  di sezione  ininterrottamente per  tutta la  durata delle
operazioni  di  votazione,  nonche' durante  le  relative  operazioni
preliminari.
  3.  I capi  degli uffici  consolari provvedono,  ove necessario,  a
stipulare i contratti, secondo le norme  e gli usi del luogo, al fine
di  ottenere  la  disponibilita'  dei   locali  da  adibire  a  seggi
elettorali; essi  sono parte  contraente per  la definizione  di ogni
onere o responsabilita' conseguente.
  4.  Qualora  per  sopravvenute, gravi  circostanze  sia  necessario
variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 1
giugno 1999, il capo  dell'ufficio consolare deve darne comunicazione
telegrafica  alla Direzione  centrale  per i  servizi elettorali  del
Ministero dell'interno, provvedendo ad informarne tempestivamente gli
elettori interessati con i mezzi  piu' idonei. All'entrata della sede
che e'  stato necessario variare,  durante le ore di  votazione, deve
essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, che indichi la
nuova ubicazione della sezione elettorale.
  5.  Entro  il  4   giugno  1999  l'ambasciata  d'Italia  competente
trasmette  al Ministero  degli  esteri del  Paese ospitante  l'elenco
completo delle  sezioni istituite nel  paese stesso per  la votazione
degli elettori italiani.