Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  di  Governo  della
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  di  Governo  della
                                  provincia di Bolzano
                                  Al   presidente      della   giunta
                                  regionale Valle  d'Aosta -  Servizi
                                  di
                                    prefettura
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero  di    grazia     e
                                  giustizia    -   Direzione generale
                                  degli
                                    affari  civili  e  delle   libere
                                  professioni
                                  Al Gabinetto del Ministro
                                  Alla   Direzione      generale  per
                                  l'amministrazione generale e    per
                                  gli
                                    affari del personale
                                  Ai commissari del Governo
  Com'e' noto, l'art.  235 del decreto legislativo  18 febbraio 1998,
n. 51, ha apportato modifiche in materia di stato civile, trasferendo
dal  pretore  al prefetto  numerose  funzioni  attinenti la  regolare
tenuta dei  registri dello stato  civile e, quindi,  anticipando quel
trasferimento di competenze  nella materia dal Dicastero  di grazia e
giustizia a quello dell'interno,  che costituisce la novita' saliente
del nuovo ordinamento di stato civile in corso di approvazione.
  L'entrata in  vigore della suddetta disposizione  e' stata fissata,
con successiva legge 16 giugno 1998, n. 188, al 2 giugno p.v.
  Essendo ormai prossima la scadenza del suddetto termine, si ritiene
necessario emanare alcune indicazioni per potere fronteggiare i primi
adempimenti,  allegando copia  della necessaria  modulistica connessa
alle operazioni di verificazione dei registri dello stato civile, che
si  ricorda  sono  quelli   di  nascita,  matrimonio,  pubblicazioni,
cittadinanza e morte.
  L'art. 235 del decreto legislativo n. 51/1998 richiama una serie di
articoli  del vigente  ordinamento di  stato civile  di cui  al regio
decreto 9  luglio 1939, n.  1238, in relazione  ai quali si  attua lo
spostamento di  competenze dal pretore  al prefetto ovvero ad  un suo
delegato.
  Di seguito vengono indicati i principali adempimenti da svolgere.
  1. Vidimazione dei  registri: le lettere a) e b)  dell'art. 235 del
decreto  legislativo  n.  51/1998,  richiamano l'art.  20  del  regio
decreto 9 luglio 1939, n.  1238, inerente l'operazione di vidimazione
dei  registri di  stato civile  che, prima  di essere  posti in  uso,
devono essere vidimati in ciascun foglio dal pretore del mandamento -
ora dal prefetto o  da un suo delegato - il  quale nella prima pagina
di  ciascuna parte  dei registri  indica  di quanti  fogli questo  e'
composto.
  Per permettere tale operazione, il  sindaco di ogni comune inviera'
alla  prefettura  della  propria  provincia, non  oltre  il  mese  di
ottobre, i registri occorrenti  per l'anno successivo. Tali registri,
saranno restituiti vidimati dal prefetto, non oltre il 15 dicembre.
  E' ovvio che tale operazione,  per il corrente anno, sara' riferita
ai registri  che verranno utilizzati  nell'anno 2000 e fino  a quando
rimarranno in  uso i registri  cartacei e non saranno  sostituiti dal
registro unico informatico previsto dal nuovo ordinamento dello stato
civile.
  La dizione  da usare e  da apporre  sulla prima pagina  di ciascuna
parte e' la  seguente: il presente registro,  contenente fogli ......
prima di essere posto in uso  e' stato vidimato in ciascun foglio dal
sottoscritto ........................................................
 .......... (luogo)  .................. (data)
                                              Il prefetto
                                   ovvero il delegato del prefetto
                                   ...............................
  2.  Vidimazione  registri  suppletivi.   La  stessa  operazione  di
vidimazione, come indicato dall'art.  21 dell'ordinamento dello stato
civile ed in  virtu' del disposto della lettera b)  dell'art. 235 del
decreto legislativo  n. 51/1998,  riguardera' il  registro suppletivo
che potra'  essere utilizzato  dall'ufficiale dello stato  civile nel
caso in cui  ritenesse che qualche registro non  sia sufficiente alla
registrazione degli  atti sino al  31 dicembre.  A tal fine  il nuovo
registro sara' trasmesso  al prefetto in doppio  esemplare, sul quale
verra' apposta un'indicazione dello stesso contenuto della precedente
e  nella  quale verra'  evidenziato  che  si  tratta di  un  registro
suppletivo con la seguente formula:
  il   presente  registro,suppletivo   del   registro  di   (nascita,
matrimonio, pubblicazioni,  morte o cittadinanza a  seconda dei casi)
prima di essere posto in uso  e' stato vidimato in ciascun foglio dal
sottoscritto, ............ (luogo) .................. (data)
                                               Il prefetto
                                    ovvero il delegato del prefetto
  3. Verificazione: La lettera f) dell'art. 235 richiama gli articoli
178, 179, 180  e 181 dell'ordinamento; riguardanti  nel loro insieme,
la verificazione  dei registri  dello stato  civile, che  avviene due
volte  l'anno nel  mese di  gennaio, riferita  agli atti  del secondo
semestre dell'anno  precedente, e nel  mese di luglio,  riferita agli
atti del primo semestre dell'anno in corso.
  L'operazione  di  verificazione   e'  particolarmente  delicata  in
quanto, ai sensi dell'art. 179 dell'ordinamento occorre accertare:
  1) se i registri sono tenuti con regolarita' e precisione;
  2) se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge e
se questi sono regolari e conformi  alla legge sul bollo e registro e
se sono regolarmente disposti nel volume degli allegati;
  3) se gli atti sono stati inseriti in ambedue i registri originali;
  4) se sono state osservate tutte le altre norme di legge;
  Eseguita la verificazione, il  delegato del prefetto apporra' sotto
l'ultimo   atto  di   ciascun  registro,   ai  sensi   dell'art.  180
dell'ordinamento, la seguente attestazione:
  verificato in questo giorno  ....... del mese di  .................
dell'anno ................
                                              Il prefetto
                                    ovvero il delegato del prefetto
                                    ................................
  Ai sensi del successivo art. 181 dell'ordinamento, il prefetto o il
suo delegato  redigera' un verbale dell'eseguita  verifica, usando lo
schema allegato  alla presente  circolare, in  cui sara'  indicato il
giorno in cui e' avvenuta la verifica, il numero degli atti esistenti
e verificati in ciascun registro, e le osservazioni effettuate.
  Il verbale, redatto in tre esemplari, sara' chiuso con la firma del
prefetto  o del  suo delegato  e con  quella dell'ufficiale  di stato
civile,  ed uno  degli esemplari  verra' inviato  alla procura  della
Repubblica.
  Il primo adempimento cui sono chiamati i prefetti e' proprio quello
della verificazione da svolgersi nel prossimo mese di luglio.
  A  tal  fine, le  SSLL  potranno  delegare  uno o  piu'  funzionari
impiegando  anche quelli  che gia'  svolgono attivita'  ispettiva per
l'anagrafe  e  l'elettorale.   Nel  sottolineare  l'importanza  della
funzione  da  svolgere finalizzata  a  garantire  la regolarita'  del
servizio di stato civile, si  rappresenta che potra' essere utilmente
valutata l'opportunita' di indire apposite riunioni con gli ufficiali
di stato civile della provincia,  mentre potra' essere interessata la
pretura circondariale  per ogni possibile collaborazione  ai fini del
trasferimento delle competenze.
  Si  resta in  attesa  di essere  informati sull'organizzazione  del
servizio e  sui primi  risultati conseguiti,  facendo presente  che i
chiarimenti  necessari potranno  essere  richiesti  al servizio  enti
locali  della   scrivente  Direzione,  competente  per   l'azione  di
coordinamento nella materia.
                                            Il direttore generale
                                        dell'Amministrazione civile
                                                  Gelati