Alle   direzioni  regionali  delle
                                  entrate
                                     e, per conoscenza:
                                  Ai comuni
                                  Alle province
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alle Avvocature distrettuali  dello
                                  Stato
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Direzione                  generale
                                  amministrazione
                                    civile
                                  Al Ministero di grazia e  giustizia
                                  - Ufficio pubblicazione leggi e
                                    decreti
                                  Ai comitati regionali e commissioni
                                  provinciali di controllo
                                  Alle commissioni tributarie
                                  All'ANCI
                                  All'U.P.I.
  La presente circolare  fa seguito ed integra le  circolari n. 101/E
del 17 aprile  1998, n. 256/E del  3 novembre 1998 e n.  296/E del 31
dicembre 1998, pubblicate,  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del  27 aprile 1998, n. 261  del 7 novembre 1998 e n.  9 del 13
gennaio 1999.
  Essa riguarda  esclusivamente i  regolamenti che comuni  e province
adottano in materia di tributi propri, essendo completamente estranea
alla   competenza  del   Ministero   delle   finanze  la   disciplina
regolamentare  locale afferente  le  entrate  comunali e  provinciali
diverse   da   quelle   aventi  natura   tributaria   (vedasi,   piu'
dettagliatamente, la predetta circolare n. 256/E ), ed e' diretta:
  a)  Nella parte  prima, ad  individuare i  limiti di  esercizio del
potere regolamentare riconosciuto ai  sensi del primo comma dell'art.
52 del  decreto legislativo n.  446 del  15 dicembre 1997,  nonche' a
fornire direttive  in ordine agli  interventi che il  Ministero delle
finanze  e' chiamato  a  svolgere, ivi  compresa  la proposizione  di
impugnative, ai  sensi del quarto  comma dello stesso art.  52, delle
disposizioni regolamentari ritenute illegittime.
  b) Nella parte seconda, a disporre al fine di una piu' razionale ed
efficace  azione  amministrativa  che   serva  anche  da  supporto  e
consulenza  per   gli  enti  locali,  un'opportuna   ripartizione  di
competenze,  fra uffici  centrali  e periferici  del Ministero  delle
finanze,  in  ordine  all'esame   ed  all'eventuale  impugnativa  dei
regolamenti adottati a norma del menzionato art. 52.
                             Parte prima
 Limiti.
  Nell'ottica  del federalismo  fiscale, finalizzato  all'adeguamento
della  legislazione statale  alle  esigenze  socioeconomiche ed  alle
condizioni  ambientali locali,  con il  primo comma  dell'art. 52  in
commento  e' stato  attribuito a  comuni e  province un  ampio potere
regolamentare per la disciplina dei tributi propri.
  Si tratta  di un potere  che, indubbiamente, presenta  caratteri di
novita' nell'ordinamento  giuridico. Il  suo esercizio  puo' condurre
alla  emanazione di  disposizioni  non  soltanto meramente  esecutive
delle  norme primarie  stabilite  dal  legislatore nazionale,  bensi'
anche derogatorie delle  norme primarie stesse, nei limiti  di cui si
dira' piu' avanti.
  Ed invero  siffatto potere non puo'  porsi su un piano  di assoluta
liberta'.
  Pur nella  consapevolezza che ci  si trova  in presenza di  un tema
completamente   nuovo   e   che,   quindi,  non   e'   stato   ancora
sufficientemente trattato ne' a  livello dottrinario ne', tanto meno,
a livello  giurisprudenziale, si  possono individuare  alcuni limiti,
tra  quelli  maggiormente  significativi,  il  cui  superamento  puo'
determinare la impugnabilita' presso la giurisdizione amministrativa,
o  la  disapplicazione  da  parte  delle  commissioni  tributarie  in
relazione all'oggetto  dedotto in  giudizio, del regolamento  per sua
illegittimita'.
  Un primo ordine di limiti discende dalla formulazione letterale del
primo   comma   dell'art.  52   "salvo   per   quanto  attiene   alla
individuazione  e  definizione   delle  fattispecie  imponibili,  dei
soggetti  passivi e  dell'aliquota massima  dei singoli  tributi" con
conseguente preclusione  della possibilita' di modificare,  con norma
regolamentare, gli  elementi essenziali della  prestazione impositiva
costituiti dal  presupposto di  applicazione del tributo,  dalla base
imponibile   e  dai   criteri  per   la  sua   determinazione,  dalla
soggettivita' passiva e dalla misura massima di tassazione.
  Un secondo ordine di limiti ricercato nella Costituzione, nel senso
che i regolamenti in discorso  non possono comunque invadere il campo
d'azione  riservato dalle  disposizioni costituzionali  agli atti  di
normazione  primaria (casi  di  riserva  di legge).  Per  cui non  e'
possibile:
   - introdurre prelievi, aventi il carattere di imposta o tassa, non
attribuiti dalla  legge alla  fiscalita' locale, ostandovi  l'art. 23
della  Costituzione,  in forza  del  quale  "nessuna prestazione  ...
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge";
   -  modificare il  nuovo sistema  sanzionatorio recato  dai decreti
legislativi n.  471, n. 472  e n. 473  del 18 dicembre  1997, essendo
questo  stato   strutturato  sulla  base  di   criteri  schiettamente
penalistici, salvo  restando il  potere di  intervento regolamentare,
riconosciuto dall'art. 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, in
ordine all'introduzione  di riduzioni  delle sanzioni  in conformita'
con i principi desumibili dalla lettera  l) del comma 133 dell'art. 3
della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
   -  modificare  il  sistema  contenzioso  che,  come  e'  noto,  e'
incentrato, ai sensi  del decreto legislativo n. 546  del 31 dicembre
1992,  sulla  giurisdizione  delle commissioni  tributarie  anche  in
materia di tributi locali.
  Un terzo ordine di limiti e' correlato alla necessita' del rispetto
dei  principi   generali  dell'ordinamento  giuridico,  fra   cui  in
particolare quello diretto alla salvaguardia dei diritti ed interessi
tutelati dalla legge, per cui non e' possibile:
   - eliminare o modificare in senso peggiorativo per il contribuente
le  agevolazioni (esenzioni,  riduzioni,  detrazioni, ecc.)  disposte
dalla legge;
   - modificare in  senso peggiorativo per il  contribuente i termini
decadenziali e  prescrizionali stabiliti dalla legge.  In particolare
non si puo' disporre l'allungamento  dei termini decadenziali entro i
quali, in forza  della legge, devono essere notificati  gli avvisi di
liquidazione   sulla  base   delle  dichiarazioni,   gli  avvisi   di
accertamento  in rettifica  o d'ufficio,  i provvedimenti  irrogatori
delle  sanzioni,  oppure devono  essere  effettuate  le iscrizioni  a
ruolo.
  Un  quarto ordine  di limiti  si pone  laddove la  legge stabilisca
criteri direttivi cui  va uniformato il contenuto  dei regolamenti in
commento.  In   particolare,  cio'  si  verifica   in  relazione:  ai
regolamenti,  adottati ai  sensi del  quinto comma  dell'art. 52  del
decreto legislativo  n. 446/1997, in  materia di affidamento  a terzi
dell'attivita' di accertamento e/o riscossione dei tributi; a quelli,
adottati ai sensi dell'art. 56  dello stesso decreto legislativo, per
l'istituzione  dell'imposta provinciale  di  trascrizione; a  quelli,
adottati ai sensi  della lettera l) del primo comma  dell'art. 59 del
predetto  decreto legislativo,  per la  modifica del  procedimento di
accertamento ICI.
 Interventi del Dipartimento delle entrate.
  Gli interventi del Dipartimento delle entrate, nella materia di cui
trattasi, saranno indirizzati, sia da parte degli uffici centrali che
periferici, essenzialmente,  anche a seguito delle  problematiche che
emergono dall'esame dei regolamenti, verso attivita' di supporto e di
consulenza agli  enti locali, attraverso l'emanazione  di circolari o
risoluzioni,  contatti telefonici,  l'organizzazione  di seminari  od
incontri di studio e l'adozione di ogni altra iniziativa utile.
  Per quanto  concerne l'impugnazione dei regolamenti,  precisato che
il comma 4 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 riconosce
all'Amministrazione   finanziaria   la    legittimazione   attiva   e
l'interesse   a   chiedere    l'annullamento   di   qualsiasi   norma
regolamentare   in  materia   tributaria   che   si  ritenga   essere
illegittima,  l'esercizio del  relativo potere  (che, beninteso,  non
riveste  il  carattere  della  obbligatorieta')  terra'  conto  delle
capacita'   operative   dei    competenti   uffici   della   predetta
Amministrazione.
                            Parte seconda
  A parziale  modifica delle istruzioni  fornite con la  circolare n.
101/E del  17 aprile  1998, esclusivamente  i comuni  con popolazione
superiore a ventimila abitanti  (secondo l'ultimo censimento ISTAT) e
le   province   continueranno   ad  inviare   i   loro   regolamenti,
disciplinanti   tributi   propri,   e  le   relative   richieste   di
pubblicazione in Gazzetta, alla  Direzione centrale per la fiscalita'
locale (l'indirizzo esatto e' "Ministero delle finanze - Dipartimento
delle entrate -  Direzione centrale fiscalita' locale  - Viale Europa
n. 242 - 00144 Roma EUR").
  I  restanti  comuni,  invece,  invieranno  la  copia  conforme  dei
regolamenti  (ripetesi, esclusivamente  quelli disciplinanti  entrate
aventi natura tributaria) e la separata richiesta di pubblicazione in
Gazzetta,  redatta  secondo  il  facsimile  indicato  nella  predetta
circolare   n.  101/E,   alla  direzione   regionale  delle   entrate
nell'ambito del cui territorio sono ubicati.
  Le direzioni  regionali esamineranno i regolamenti  loro trasmessi,
svolgendo gli interventi di supporto e  consulenza di cui si e' sopra
trattato  e proponendo  entro sessanta  giorni dal  ricevimento, alla
Avvocatura  distrettuale dello  Stato territorialmente  competente in
relazione  al luogo  di  ubicazione  del comune  che  ha adottato  il
regolamento  ritenuto illegittimo,  il ricorso  innanzi al  tribunale
amministrativo regionale. Di tali  impugnative le direzioni regionali
daranno tempestivamente comunicazione alla  Direzione centrale per la
fiscalita' locale.
  Le predette direzioni regionali  avranno, altresi', cura di seguire
l'andamento  del  contenzioso   tributario  nello  specifico  settore
rilevando i casi di  disapplicazione delle disposizioni regolamentari
ritenute illegittime dalle commissioni  e riferendo periodicamente in
proposito alla Direzione centrale per la fiscalita' locale.
  Per  quanto  concerne  la  pubblicazione,  mediante  avviso,  nella
Gazzetta  Ufficiale  dei  regolamenti  sulle  entrate  tributarie  e'
opportuno che i corrispondenti contatti  con il Ministero di grazia e
giustizia siano  tenuti da un  unico ufficio. Pertanto,  le direzioni
regionali delle  entrate trasmetteranno periodicamente,  con apposito
elenco, alla Direzione centrale per la fiscalita' locale le richieste
di  pubblicazione  di cui  trattasi.  Le  stesse direzioni  regionali
trasmetteranno,  inoltre, alla  predetta  Direzione  centrale per  la
fiscalita' locale le comunicazioni del  comune in ordine ad eventuali
sospensioni od annullamenti  del regolamento, nonche' comunicheranno,
sempre per le finalita' di  pubblicazione in commento, alla Direzione
medesima le  sospensioni od  annullamenti di  regolamenti conseguenti
alle impugnative da loro proposte.
                             Avvertenza
  Rimane fermo, fino  a diverse determinazioni, che tutti  i comuni e
le province  devono continuare,  come per  il passato,  a trasmettere
direttamente  alla menzionata  Direzione centrale  per la  fiscalita'
locale,  in Roma,  le delibere  regolamentari adottate  ai sensi  del
decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 in materia di imposta
comunale sulla pubblicita' (art.  3 del predetto decreto legislativo)
di tassa per l'occupazione di spazi  ed aree pubbliche (art. 40 dello
stesso decreto) di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(articoli 68 e 69 del menzionato decreto).
                                  *
                                 * *
  La pubblicazione della presente  circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
  Le direzioni regionali  delle entrate richiameranno tempestivamente
l'attenzione  dei  comuni e  delle  province  compresi nelle  proprie
circoscrizioni sulla circolare, anche in relazione al diverso ufficio
al  quale  vanno  inviati  i  regolamenti  e  le  richieste  di  loro
pubblicazione, per avviso, in Gazzetta Ufficiale.
                                          Il direttore generale
                                      del Dipartimento delle entrate
                                                 Romano