Alle direzioni regionali delle entrate e, per conoscenza: Ai comuni Alle province All'Avvocatura generale dello Stato Alle Avvocature distrettuali dello Stato Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti Ai comitati regionali e commissioni provinciali di controllo Alle commissioni tributarie All'ANCI All'U.P.I. La presente circolare fa seguito ed integra le circolari n. 101/E del 17 aprile 1998, n. 256/E del 3 novembre 1998 e n. 296/E del 31 dicembre 1998, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 1998, n. 261 del 7 novembre 1998 e n. 9 del 13 gennaio 1999. Essa riguarda esclusivamente i regolamenti che comuni e province adottano in materia di tributi propri, essendo completamente estranea alla competenza del Ministero delle finanze la disciplina regolamentare locale afferente le entrate comunali e provinciali diverse da quelle aventi natura tributaria (vedasi, piu' dettagliatamente, la predetta circolare n. 256/E ), ed e' diretta: a) Nella parte prima, ad individuare i limiti di esercizio del potere regolamentare riconosciuto ai sensi del primo comma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonche' a fornire direttive in ordine agli interventi che il Ministero delle finanze e' chiamato a svolgere, ivi compresa la proposizione di impugnative, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 52, delle disposizioni regolamentari ritenute illegittime. b) Nella parte seconda, a disporre al fine di una piu' razionale ed efficace azione amministrativa che serva anche da supporto e consulenza per gli enti locali, un'opportuna ripartizione di competenze, fra uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, in ordine all'esame ed all'eventuale impugnativa dei regolamenti adottati a norma del menzionato art. 52. Parte prima Limiti. Nell'ottica del federalismo fiscale, finalizzato all'adeguamento della legislazione statale alle esigenze socioeconomiche ed alle condizioni ambientali locali, con il primo comma dell'art. 52 in commento e' stato attribuito a comuni e province un ampio potere regolamentare per la disciplina dei tributi propri. Si tratta di un potere che, indubbiamente, presenta caratteri di novita' nell'ordinamento giuridico. Il suo esercizio puo' condurre alla emanazione di disposizioni non soltanto meramente esecutive delle norme primarie stabilite dal legislatore nazionale, bensi' anche derogatorie delle norme primarie stesse, nei limiti di cui si dira' piu' avanti. Ed invero siffatto potere non puo' porsi su un piano di assoluta liberta'. Pur nella consapevolezza che ci si trova in presenza di un tema completamente nuovo e che, quindi, non e' stato ancora sufficientemente trattato ne' a livello dottrinario ne', tanto meno, a livello giurisprudenziale, si possono individuare alcuni limiti, tra quelli maggiormente significativi, il cui superamento puo' determinare la impugnabilita' presso la giurisdizione amministrativa, o la disapplicazione da parte delle commissioni tributarie in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, del regolamento per sua illegittimita'. Un primo ordine di limiti discende dalla formulazione letterale del primo comma dell'art. 52 "salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi" con conseguente preclusione della possibilita' di modificare, con norma regolamentare, gli elementi essenziali della prestazione impositiva costituiti dal presupposto di applicazione del tributo, dalla base imponibile e dai criteri per la sua determinazione, dalla soggettivita' passiva e dalla misura massima di tassazione. Un secondo ordine di limiti ricercato nella Costituzione, nel senso che i regolamenti in discorso non possono comunque invadere il campo d'azione riservato dalle disposizioni costituzionali agli atti di normazione primaria (casi di riserva di legge). Per cui non e' possibile: - introdurre prelievi, aventi il carattere di imposta o tassa, non attribuiti dalla legge alla fiscalita' locale, ostandovi l'art. 23 della Costituzione, in forza del quale "nessuna prestazione ... patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge"; - modificare il nuovo sistema sanzionatorio recato dai decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997, essendo questo stato strutturato sulla base di criteri schiettamente penalistici, salvo restando il potere di intervento regolamentare, riconosciuto dall'art. 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, in ordine all'introduzione di riduzioni delle sanzioni in conformita' con i principi desumibili dalla lettera l) del comma 133 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; - modificare il sistema contenzioso che, come e' noto, e' incentrato, ai sensi del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, sulla giurisdizione delle commissioni tributarie anche in materia di tributi locali. Un terzo ordine di limiti e' correlato alla necessita' del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fra cui in particolare quello diretto alla salvaguardia dei diritti ed interessi tutelati dalla legge, per cui non e' possibile: - eliminare o modificare in senso peggiorativo per il contribuente le agevolazioni (esenzioni, riduzioni, detrazioni, ecc.) disposte dalla legge; - modificare in senso peggiorativo per il contribuente i termini decadenziali e prescrizionali stabiliti dalla legge. In particolare non si puo' disporre l'allungamento dei termini decadenziali entro i quali, in forza della legge, devono essere notificati gli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, i provvedimenti irrogatori delle sanzioni, oppure devono essere effettuate le iscrizioni a ruolo. Un quarto ordine di limiti si pone laddove la legge stabilisca criteri direttivi cui va uniformato il contenuto dei regolamenti in commento. In particolare, cio' si verifica in relazione: ai regolamenti, adottati ai sensi del quinto comma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, in materia di affidamento a terzi dell'attivita' di accertamento e/o riscossione dei tributi; a quelli, adottati ai sensi dell'art. 56 dello stesso decreto legislativo, per l'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione; a quelli, adottati ai sensi della lettera l) del primo comma dell'art. 59 del predetto decreto legislativo, per la modifica del procedimento di accertamento ICI. Interventi del Dipartimento delle entrate. Gli interventi del Dipartimento delle entrate, nella materia di cui trattasi, saranno indirizzati, sia da parte degli uffici centrali che periferici, essenzialmente, anche a seguito delle problematiche che emergono dall'esame dei regolamenti, verso attivita' di supporto e di consulenza agli enti locali, attraverso l'emanazione di circolari o risoluzioni, contatti telefonici, l'organizzazione di seminari od incontri di studio e l'adozione di ogni altra iniziativa utile. Per quanto concerne l'impugnazione dei regolamenti, precisato che il comma 4 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 riconosce all'Amministrazione finanziaria la legittimazione attiva e l'interesse a chiedere l'annullamento di qualsiasi norma regolamentare in materia tributaria che si ritenga essere illegittima, l'esercizio del relativo potere (che, beninteso, non riveste il carattere della obbligatorieta') terra' conto delle capacita' operative dei competenti uffici della predetta Amministrazione. Parte seconda A parziale modifica delle istruzioni fornite con la circolare n. 101/E del 17 aprile 1998, esclusivamente i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti (secondo l'ultimo censimento ISTAT) e le province continueranno ad inviare i loro regolamenti, disciplinanti tributi propri, e le relative richieste di pubblicazione in Gazzetta, alla Direzione centrale per la fiscalita' locale (l'indirizzo esatto e' "Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale - Viale Europa n. 242 - 00144 Roma EUR"). I restanti comuni, invece, invieranno la copia conforme dei regolamenti (ripetesi, esclusivamente quelli disciplinanti entrate aventi natura tributaria) e la separata richiesta di pubblicazione in Gazzetta, redatta secondo il facsimile indicato nella predetta circolare n. 101/E, alla direzione regionale delle entrate nell'ambito del cui territorio sono ubicati. Le direzioni regionali esamineranno i regolamenti loro trasmessi, svolgendo gli interventi di supporto e consulenza di cui si e' sopra trattato e proponendo entro sessanta giorni dal ricevimento, alla Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente in relazione al luogo di ubicazione del comune che ha adottato il regolamento ritenuto illegittimo, il ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale. Di tali impugnative le direzioni regionali daranno tempestivamente comunicazione alla Direzione centrale per la fiscalita' locale. Le predette direzioni regionali avranno, altresi', cura di seguire l'andamento del contenzioso tributario nello specifico settore rilevando i casi di disapplicazione delle disposizioni regolamentari ritenute illegittime dalle commissioni e riferendo periodicamente in proposito alla Direzione centrale per la fiscalita' locale. Per quanto concerne la pubblicazione, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie e' opportuno che i corrispondenti contatti con il Ministero di grazia e giustizia siano tenuti da un unico ufficio. Pertanto, le direzioni regionali delle entrate trasmetteranno periodicamente, con apposito elenco, alla Direzione centrale per la fiscalita' locale le richieste di pubblicazione di cui trattasi. Le stesse direzioni regionali trasmetteranno, inoltre, alla predetta Direzione centrale per la fiscalita' locale le comunicazioni del comune in ordine ad eventuali sospensioni od annullamenti del regolamento, nonche' comunicheranno, sempre per le finalita' di pubblicazione in commento, alla Direzione medesima le sospensioni od annullamenti di regolamenti conseguenti alle impugnative da loro proposte. Avvertenza Rimane fermo, fino a diverse determinazioni, che tutti i comuni e le province devono continuare, come per il passato, a trasmettere direttamente alla menzionata Direzione centrale per la fiscalita' locale, in Roma, le delibere regolamentari adottate ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 in materia di imposta comunale sulla pubblicita' (art. 3 del predetto decreto legislativo) di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 40 dello stesso decreto) di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (articoli 68 e 69 del menzionato decreto). * * * La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. Le direzioni regionali delle entrate richiameranno tempestivamente l'attenzione dei comuni e delle province compresi nelle proprie circoscrizioni sulla circolare, anche in relazione al diverso ufficio al quale vanno inviati i regolamenti e le richieste di loro pubblicazione, per avviso, in Gazzetta Ufficiale. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano