IL VICE-COMMISSARIO
                 in funzione di commissario delegato
  (Art.  5  della legge  24  febbraio  1992,  n. 225,  ordinanza  del
Ministro dell'interno delegato per  il coordinamento della protezione
civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 e n. D/517 del 12 novembre 1998)
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della  protezione civile n.  2741 del 30  gennaio 1998,
con  la quale  all'art. 1,  il presidente  della giunta  regionale e'
stato nominato commissario delegato ai  sensi dell'art. 5 della legge
n.  225  del  24  febbraio  1992,  per  gli  interventi  necessari  a
salvaguardare  l'incolumita' pubblica  e  privata  nei territori  dei
comuni di  Anghiari, Badia Tedalda, Caprese  Michelangelo, Monterchi,
Pieve  S.  Stefano, Sansepolcro,  Sestino,  in  provincia di  Arezzo,
gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembreottobre 1997;
  Vista l'ordinanza commissariale n. D/517  del 12 novembre 1998, con
la  quale il  presidente  della regione  Toscana  ha nominato,  quale
vicecommissario  ai  predetti  interventi il  sottoscritto  assessore
Mauro Ginanneschi,  in sostituzione del precedente  vice- commissario
Paolo  Fontanelli,  che  a  tal  fine  esercita  tutti  i  poteri  in
titolarita' del commissario;
  Visto, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 1-bis, dell'ordinanza n.
2741  del 30  gennaio  1998  citata che  prevede  che il  commissario
delegato provveda ad assegnare  ai proprietari di immobili gravemente
e  significativamente  danneggiati  per  effetto  del  sisma  del  26
settembre  1997  contributi per  la  riparazione  e il  miglioramento
sismico degli stessi;
  Visto  l'art.  6   della  citata  ordinanza  che   prevede  che  il
commissario   delegato  disciplini   con   propri  provvedimenti   le
disposizioni operative per l'attuazione dell'ordinanza;
  Vista l'ordinanza commissariale n. D/544 del 19 gennaio 1999 con la
quale  sono state  approvate  le disposizioni  operative per  l'avvio
della  procedura di  concessione  di contributi  ai privati  previsti
dall'art.   4,  commi   1  e   1-bis,  dell'ordinanza   del  Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2741 del 30 gennaio 1998, come modificata dall'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2817 del 24 luglio 1998;
  Considerato che le  suddette disposizioni prevedono la  data del 28
febbraio 1999 quale termine finale per la presentazione della domanda
di contributo ex art. 4 della citata ordinanza;
  Preso atto  che, con lettera  del 15  febbraio 1999, il  sindaco di
Sansepolcro, a nome anche degli  altri sindaci dei comuni Valtiberini
interessati ha chiesto la proroga del suddetto termine finale sino al
15 marzo  1999 in ragione  anche delle avverse  condizioni climatiche
che hanno interessato l'intera Valtiberina;
  Ritenuto, in  accoglimento delle  ragioni addotte, di  concedere la
richiesta proroga sino al 15 marzo 1999;
  Considerato che,  per effetto di ordinanze  sindacali di esecuzione
coattiva dei  lavori di  ripristino e di  sgombero, i  proprietari di
alcuni edifici  hanno provveduto alla  esecuzione dei lavori  per gli
interventi  di ripristino  delle  abitazioni, al  fine della  ripresa
delle normali condizioni di vita, in particolare, nei comuni di Pieve
Santo  Stefano  e Sansepolcro  come  da  note rispettivamente  del  5
febbraio 1999 e del 13 febbraio 1999;
  Ritenuto, in tali  casi, per la semplificazione e  la celerita' del
procedimento  di concessione  dei contributi  ex articolo  4 e  4-bis
ordinanza  n.  2741/98, di  fare  presentare,  da parte  dei  privati
proprietari  interessati,  unitamente  alla  domanda  di  contributo,
secondo le  modalita' previste dall'ordinanza commissariale  n. D/544
del 19 gennaio 1999, il progetto  esecutivo sulla cui base sono stati
eseguiti i lavori di ripristino, ferme restando le procedure previste
dalla stessa ordinanza n. D/544;
                               Ordina:
  1.  Il  termine  finale  per  la  presentazione  della  domanda  di
contributi previsti dall'art. 4, commi  1 e 1-bis, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per  il coordinamento della protezione
civile n.  2741 del 30  gennaio 1998, come  modificata dall'ordinanza
del  Ministro  dell'interno  delegato   per  il  coordinamento  della
protezione civile n. 2817 del 24  luglio 1998 e' prorogato sino al 15
marzo 1999.
  2.  I soggetti  proprietari di  immobili,  per i  quali sono  state
emesse  ordinanze  sindacali di  esecuzione  coattiva  dei lavori  di
ripristino o  di sgombero  e che  hanno effettuato  i lavori  per gli
interventi di  ripristino delle abitazioni, presentano  la domanda di
contributo  redatta  secondo  le  modalita'  previste  dall'ordinanza
commissariale  n. D/544  del 19  gennaio 1999  e corredata  anche del
progetto esecutivo.
  3.  I  sindaci  dei  comuni di  Anghiari,  Badia  Tedalda,  Caprese
Michelangelo, Monterchi,  Pieve S. Stefano, Sansepolcro,  Sestino, in
provincia di  Arezzo, individuati  all'art. 1 dell'ordinanza  n. 2741
del 30  gennaio 1998 citata  sono incaricati di dare  attuazione alla
presente  ordinanza   con  le   modalita'  prescritte   nelle  citate
disposizioni operative.
  4. La  presente ordinanza,  e' pubblicata nel  bollettino ufficiale
della regione e  comunicata ai sindaci dei comuni  di Anghiari, Badia
Tedalda,   Caprese  Michelangelo,   Monterchi,   Pieve  S.   Stefano,
Sansepolcro, Sestino, in provincia  di Arezzo, individuati all'art. 1
dell'ordinanza n. 2741  del 30 gennaio 1998  citata che provvederanno
ad adottare  con le  modalita' previste dall'ordinamento  vigente, le
opportune misure  per assicurarne  la massima  diffusione nell'ambito
dei  rispettivi  territori  e   in  specie,  ai  privati  proprietari
interessati.
   Firenze, 25 febbraio 1999
                                      Il vicecommissario: Ginanneschi