IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1989 con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona la facolta' di agraria; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli relativi alla facolta' di agraria; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona emanato con proprio decreto del 14 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998; Constatato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992 con il quale: si sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, i diplomi universitari in produzioni vegetali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, tecniche forestali, produzioni agrarie tropicali e subtropicali, tecnologie alimentari, produzioni animali; si e' integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che la facolta' di agraria puo' rilasciare tutti i predetti diplomi universitari e la facolta' di medicina veterinaria quello in produzioni animali; si e' aggiunta, dopo la tabella XXXI-ter, annessa al precitato regio decreto, la tabella XXXI-quater relativa ai predetti corsi di diploma universitario; Visto il proprio decreto del 17 maggio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1993 relativo alla modifica allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona intesa ad ottenere l'istituzione del diploma universitario in tecnologie alimentari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1996 con il quale: si e' aggiunto il diploma universitario in viticoltura ed enologia all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; si e' integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che la facolta' di agraria puo' rilasciare l'anzidetto diploma universitario in viticoltura ed enologia; si e' aggiunta, dopo la tabella XXXI-quater, annessa al precitato regio decreto, la tabella XXXI-quinquies relativa al diploma universitario in viticoltura ed enologia; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996 con il quale: si e' aggiunto il diploma universitario in tecniche erboristiche all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; si e' integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che le facolta' di farmacia ed agraria possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario in tecniche erboristiche; si e' aggiunta, dopo la tabella XXVII-ter, annessa al precitato regio decreto, la tabella XXVIII relativa al diploma universitario in tecniche erboristiche; Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Universita', rispettivamente in data 5 marzo 1997 dal consiglio di facolta' di agraria, 9 aprile 1997 dal consiglio di amministrazione e 15 aprile 1997 dal senato accademico, volte ad ottenere la modifica di statuto con: l'inserimento del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche nell'elenco dei corsi di diploma universitario della facolta' di agraria (art. 5.1) e l'inserimento al titolo 5 dell'art. 5.2.2 concernente il relativo ordinamento; l'inserimento del corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia nell'elenco dei corsi di diploma universitario della facolta' di agraria (art. 5.1) e l'inserimento al titolo 5 dell'articolo 5.2.3 concernente il relativo ordinamento; la soppressione, a seguito della precitata deliberazione di inserimento del corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia, dall'articolo 5.2.1, relativo al diploma universitario in tecnologie alimentari, dell'orientamento in viticoltura ed enologia e di tutte le norme relative al medesimo orientamento; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la propria nota n. 21843 del 5 maggio 1997 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate; Vista la propria nota n. 28978 del 15 luglio 1997 con la quale, in riferimento alle predette modifiche di statuto, si invia la scheda delle risorse del D.U. in tecniche erboristiche e si comunica al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica che il comitato regionale di coordinamento delle universita' marchigiane avra' all'ordine del giorno della prossima seduta l'attivazione del D.U. in tecniche erboristiche e che nel frattempo il parere favorevole di tutti i rettori delle universita' marchigiane sulla istituzione ed attivazione del D.U. in tecniche erboristiche e' stato richiesto ed ottenuto, per le vie brevi; Visto il verbale della riunione del comitato regionale di coordinamento delle universita' marchigiane, redatto in data 22 maggio 1998, nel quale risulta che il comitato medesimo approva l'istituzione del D.U. in tecniche erboristiche ratificando il parere espresso a suo tempo in via informale; Visto l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/1998 del 16 giugno 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 5.1, nell'elenco dei corsi di diploma universitario della facolta' di agraria, viene inserito il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.