IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20  giugno 1935, n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico  delle leggi  sull'istruzione superiore
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312, libera  inclusione di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle Universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  382 dell'11
luglio  1980, riordinamento  della docenza  universitaria e  relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1989
con cui e' stata inserita  nello statuto dell'Universita' degli studi
di Ancona la facolta' di agraria;
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Ancona approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330,
e successive  modificazioni ed  in particolare gli  articoli relativi
alla facolta' di agraria;
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Ancona emanato  con proprio  decreto del  14 maggio  1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998;
  Constatato che  nelle more dell'approvazione e  dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul  preesistente
statuto emanato  ai sensi dell'art.  17 del testo unico  ed approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992 con il quale:
  si sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla
tabella I,  annessa al regio  decreto 30  settembre 1938, n.  1652, i
diplomi  universitari  in  produzioni vegetali,  gestione  tecnica  e
amministrativa in agricoltura, tecniche forestali, produzioni agrarie
tropicali e subtropicali, tecnologie alimentari, produzioni animali;
  si e' integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel
senso che  la facolta'  di agraria puo'  rilasciare tutti  i predetti
diplomi universitari e la facolta'  di medicina veterinaria quello in
produzioni animali;
  si  e' aggiunta,  dopo la  tabella XXXI-ter,  annessa al  precitato
regio decreto, la  tabella XXXI-quater relativa ai  predetti corsi di
diploma universitario;
  Visto  il  proprio decreto  del  17  maggio 1993  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  149 del 28 giugno 1993  relativo alla modifica
allo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  intesa  ad
ottenere  l'istituzione  del   diploma  universitario  in  tecnologie
alimentari;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica del  4  novembre  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1996 con il quale:
  si e' aggiunto il diploma  universitario in viticoltura ed enologia
all'elenco delle lauree e dei diplomi  di cui alla tabella I, annessa
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
  si e' integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel
senso che la facolta' di  agraria puo' rilasciare l'anzidetto diploma
universitario in viticoltura ed enologia;
  si e' aggiunta,  dopo la tabella XXXI-quater,  annessa al precitato
regio  decreto,   la  tabella  XXXI-quinquies  relativa   al  diploma
universitario in viticoltura ed enologia;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  6  giugno  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996 con il quale:
  si e'  aggiunto il  diploma universitario in  tecniche erboristiche
all'elenco delle lauree e dei diplomi  di cui alla tabella I, annessa
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
  si e' integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel
senso  che le  facolta'  di farmacia  ed  agraria possono  rilasciare
l'anzidetto diploma universitario in tecniche erboristiche;
  si e'  aggiunta, dopo  la tabella  XXVII-ter, annessa  al precitato
regio decreto, la tabella XXVIII relativa al diploma universitario in
tecniche erboristiche;
  Viste  le  proposte formulate  dagli  organi  accademici di  questa
Universita', rispettivamente  in data 5  marzo 1997 dal  consiglio di
facolta' di agraria, 9 aprile 1997 dal consiglio di amministrazione e
15 aprile 1997  dal senato accademico, volte ad  ottenere la modifica
di statuto con:
  l'inserimento  del  corso  di  diploma  universitario  in  tecniche
erboristiche  nell'elenco dei  corsi di  diploma universitario  della
facolta' di agraria (art. 5.1)  e l'inserimento al titolo 5 dell'art.
5.2.2 concernente il relativo ordinamento;
  l'inserimento del corso di  diploma universitario in viticoltura ed
enologia  nell'elenco  dei  corsi   di  diploma  universitario  della
facolta'  di  agraria   (art.  5.1)  e  l'inserimento   al  titolo  5
dell'articolo 5.2.3 concernente il relativo ordinamento;
  la  soppressione,  a  seguito   della  precitata  deliberazione  di
inserimento  del corso  di  diploma universitario  in viticoltura  ed
enologia, dall'articolo  5.2.1, relativo al diploma  universitario in
tecnologie alimentari, dell'orientamento in viticoltura ed enologia e
di tutte le norme relative al medesimo orientamento;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la propria nota n. 21843 del  5 maggio 1997 con la quale sono
state  trasmesse  al  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  le   delibere  degli  organi  accademici
succitate;
  Vista la propria nota n. 28978 del  15 luglio 1997 con la quale, in
riferimento alle  predette modifiche di  statuto, si invia  la scheda
delle  risorse del  D.U. in  tecniche erboristiche  e si  comunica al
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
che  il   comitato  regionale  di  coordinamento   delle  universita'
marchigiane  avra'  all'ordine  del   giorno  della  prossima  seduta
l'attivazione del D.U.  in tecniche erboristiche e  che nel frattempo
il parere favorevole di tutti i rettori delle universita' marchigiane
sulla istituzione ed attivazione del D.U. in tecniche erboristiche e'
stato richiesto ed ottenuto, per le vie brevi;
  Visto  il   verbale  della  riunione  del   comitato  regionale  di
coordinamento  delle  universita'  marchigiane, redatto  in  data  22
maggio  1998, nel  quale  risulta che  il  comitato medesimo  approva
l'istituzione del D.U. in tecniche erboristiche ratificando il parere
espresso a suo tempo in via informale;
  Visto l'art.  17, commi 95,  101 e 119, della  legge n. 127  del 15
maggio 1997 e  le circolari ministeriali n. 2079 del  5 agosto 1997 e
n. 1/1998 del 16 giugno 1998;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  di  Ancona approvato  e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  All'art. 5.1, nell'elenco dei  corsi di diploma universitario della
facolta' di agraria, viene inserito il corso di diploma universitario
in tecniche erboristiche.