IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Vista da ultima l'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998; Vista la nota n. 2692/C.D. del 17 aprile 1998 con la quale il prefetto di Bari, commissario delegato, sulla base di informazioni del commissario straordinario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese evidenzia una situazione estremamente allarmante circa i processi di depurazione degli impianti in esercizio su tutto il territorio regionale; atteso che dei centocinquantuno impianti in esercizio, gestiti dal suddetto Ente, soltanto quarantasei rientrano nei limiti della legislazione regionale vigente; Vista la nota in data 28 maggio 1998 con la quale il prefetto di Bari vista l'ampiezza e la portata del problema relativo al funzionamento degli impianti di depurazione gestiti dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, ha informato il Ministro della sanita' in considerazione dei rischi epidemiologici connessi al funzionamento degli impianti di depurazione medesimi; Considerata la grave situazione di rischio per la popolazione derivante dall'attuale funzionamento degli impianti di depurazione in tutto il territorio regionale; Ritenuto di dover intervenire al fine di contenere al massimo il rischio connesso al funzionamento degli impianti di depurazione esistenti in tutto il territorio della regione Puglia, per i quali e' necessario: applicare nell'immediato misure concernenti la gestione; sviluppare i controlli sul funzionamento degli impianti sugli scarichi fissando i limiti di qualita' degli effluenti in uscita dagli impianti esistenti, in relazione al loro destino, al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza igienicosanitaria ed ambientale; disporre, comunque, il divieto di scarico degli stessi impianti nel sottosuolo; Vista la nota n. IX 4004/19.8/1500 del 1 settembre 1998 con la quale il Ministro della sanita' ritiene che un'integrazione delle precedenti ordinanze in materia di gestione delle acque nella regione Puglia, al fine di dotare il prefetto di Bari, commissario delegato, di poteri straordinari per adeguare i depuratori esistenti ed aumentare i controlli sui medesimi, possa contribuire efficacemente ad avviare a soluzione il problema igienicosanitario; Vista la nota della prefettura di Bari n. 2896/C.D. del 20 aprile 1999 relativa al finanziamento dell'impianto depurativo del comune di Bisceglie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998 con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socioeconomicoambientale determinatasi nella regione Puglia e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1999; Acquisita l'intesa del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con nota n. 4761 del 17 maggio 1999; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. GAB/07974/99/B09 del 28 aprile 1999; Acquisita l'intesa della regione Puglia con delibera della giunta regionale n. 280 del 15 aprile 1999; Dispone: Art. 1. 1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia ed al prefetto di Bari delegato con l'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, sono prorogati al 31 dicembre 1999. 2. Il commissano delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, puo' avvalersi di un vice commissario.