IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 10
novembre  1998,  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Vista da ultima  l'ordinanza n. 2776 del 31  marzo 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998;
  Vista  la nota  n. 2692/C.D.  del 17  aprile 1998  con la  quale il
prefetto di  Bari, commissario  delegato, sulla base  di informazioni
del commissario straordinario  dell'Ente autonomo acquedotto pugliese
evidenzia una situazione estremamente  allarmante circa i processi di
depurazione  degli  impianti  in  esercizio su  tutto  il  territorio
regionale;  atteso che  dei centocinquantuno  impianti in  esercizio,
gestiti dal suddetto Ente,  soltanto quarantasei rientrano nei limiti
della legislazione regionale vigente;
  Vista la nota  in data 28 maggio  1998 con la quale  il prefetto di
Bari  vista  l'ampiezza  e  la   portata  del  problema  relativo  al
funzionamento  degli   impianti  di  depurazione   gestiti  dall'Ente
autonomo acquedotto pugliese, ha  informato il Ministro della sanita'
in considerazione dei rischi epidemiologici connessi al funzionamento
degli impianti di depurazione medesimi;
  Considerata  la  grave situazione  di  rischio  per la  popolazione
derivante dall'attuale funzionamento degli impianti di depurazione in
tutto il territorio regionale;
  Ritenuto di  dover intervenire al  fine di contenere al  massimo il
rischio  connesso  al  funzionamento degli  impianti  di  depurazione
esistenti in tutto il territorio della regione Puglia, per i quali e'
necessario: applicare nell'immediato  misure concernenti la gestione;
sviluppare  i  controlli  sul   funzionamento  degli  impianti  sugli
scarichi  fissando i  limiti di  qualita' degli  effluenti in  uscita
dagli impianti  esistenti, in relazione  al loro destino, al  fine di
garantire  le condizioni  di massima  sicurezza igienicosanitaria  ed
ambientale; disporre,  comunque, il  divieto di scarico  degli stessi
impianti nel sottosuolo;
  Vista la  nota n.  IX 4004/19.8/1500  del 1  settembre 1998  con la
quale  il Ministro  della sanita'  ritiene che  un'integrazione delle
precedenti ordinanze in materia di gestione delle acque nella regione
Puglia, al fine di dotare  il prefetto di Bari, commissario delegato,
di  poteri  straordinari  per  adeguare  i  depuratori  esistenti  ed
aumentare i  controlli sui medesimi, possa  contribuire efficacemente
ad avviare a soluzione il problema igienicosanitario;
  Vista la nota  della prefettura di Bari n. 2896/C.D.  del 20 aprile
1999 relativa al finanziamento dell'impianto depurativo del comune di
Bisceglie;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 23
dicembre  1998 con  il quale  lo stato  di emergenza  in ordine  alla
situazione   socioeconomicoambientale  determinatasi   nella  regione
Puglia e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1999;
  Acquisita   l'intesa   del   Ministro  del   tesoro,   bilancio   e
programmazione economica con nota n. 4761 del 17 maggio 1999;
  Acquisita  l'intesa   del  Ministro   dell'ambiente  con   nota  n.
GAB/07974/99/B09 del 28 aprile 1999;
  Acquisita l'intesa  della regione Puglia con  delibera della giunta
regionale n. 280 del 15 aprile 1999;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. I  poteri conferiti al  commissario delegato -  presidente della
giunta regionale  della Puglia  ed al prefetto  di Bari  delegato con
l'ordinanza n. 2776 del 31 marzo  1998, sono prorogati al 31 dicembre
1999.
  2. Il commissano delegato - presidente della giunta regionale della
Puglia, puo' avvalersi di un vice commissario.