IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria; Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale; Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Visto il decreto 31 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione; Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale; Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza; Decreta: Art. 1. 1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti: 1112) Associazione volontariato fioranese, con sede in Fiorano Modenese (Modena); 1113) Confraternita di misericordia di Modena, con sede in Modena; 1114) Associazione volontari antincendi boschivi della Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello, con sede in Crespano del Grappa (Treviso); 1115) Associazione volontari del soccorso, con sede in Dogliani (Cuneo); 1116) Associazione pubblica assistenza Croce Verde-Montafia, con sede in Montafia (Asti); 1117) Croce Verde Brixia, con sede in Brescia; 1118) Croce Verde Gruppo quinzanese volontari del soccorso, con sede in Quinzano d'Oglio (Brescia); 1119) Confraternita di misericordia di Tatti, con sede in Tatti (Grosseto); 1120) Pubblica assistenza - A.V.I.S. di Foiano della Chiana, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo); 1121) Confraternita di misericordia di Martano, con sede in Martano (Lecce); 1122) Confraternita di misericordia di Pagani, con sede in Pagani (Salerno); 1123) Confraternita di misericordia di Montesarchio, con sede in Montesarchio (Benevento); 1124) Confraternita di misericordia di Rosolini, con sede in Rosolini (Siracusa); 1125) Polisoccorso Alghero, con sede in Alghero (Sassari); 1126) Volontari Marmilla, con sede in Mogoro (Oristano); 1127) Associazione volontariato Strisaili, con sede in Villagrande Strisaili (Nuoro); 1128) Quartu soccorso, con sede in Quartu Sant'Elena (Cagliari); 1129) Croce Verde Baggio, con sede in Milano.