IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del Tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 21
maggio 1999 ammonta, al netto  dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 50.292 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Vista la legge 23 dicembre 1998,  n. 448, recante misure di finanza
pubblica  per la  stabilizzazione e  lo sviluppo,  ed in  particolare
l'art. 11,  che prevede  e disciplina il  rimborso della  tassa sulle
concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese;
  Visto, altresi', il quinto comma del  citato art. 11 della legge n.
448 del 1998 che, per  le finalita' dell'articolo medesimo, autorizza
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ad effettuare  emissioni di titoli  del debito pubblico  per ciascuna
delle  annualita' comprese  tra il  1999 ed  il 2001,  prevedendo tra
l'altro  che  tali emissioni  non  concorrano  al raggiungimento  del
suddetto limite  massimo di emissione  di prestiti pubblici e  che il
ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi
per la prima annualita', sara' versato al Ministero delle finanze che
provvedera' a soddisfare gli aventi diritto;
  Vista la lettera in data 27  aprile 1999 con cui il Ministero delle
finanze  ha comunicato  di  aver fornito  disposizioni ai  dipendenti
uffici affinche', entro il corrente anno, vengano effettuati rimborsi
per la tassa suddetta per l'importo di lire 2.500 miliardi;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  prima tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 4,25%  con godimento 1  maggio 1999 e scadenza  1 novembre
2009, da destinare a sottoscrizioni  in contanti, il cui netto ricavo
dovra' essere destinato, quanto a lire 2.500 miliardi, alle finalita'
di cui  all'art. 11  della citata legge  n. 448 del  1998, e,  per la
rimanenza, alle esigenze di bilancio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e per le finalita' dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, citata  nelle premesse, e' disposta l'emissione  di una prima
tranche di buoni  del Tesoro poliennali 4,25% con  godimento 1 maggio
1999 e  scadenza 1 novembre  2009, fino all'importo massimo  di 3.500
milioni di euro, da destinare  a sottoscrizioni in contanti al prezzo
di  aggiudicazione risultante  dalla  procedura  di assegnazione  dei
buoni stessi.
  I  buoni   sono  emessi  senza   indicazione  di  prezzo   base  di
collocamento e vengono attribuiti  con il sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
  Al  termine della  procedura  di assegnazione  di  cui ai  predetti
articoli  e'  disposta   automaticamente  l'emissione  della  seconda
tranche  dei  buoni,  per  un   importo  massimo  del  25  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da
assegnare  agli operatori  "specialisti in  titoli di  Stato" con  le
modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse  annuo lordo del 4,25%, pagabile
in due  semestralita' posticipate, il  1 maggio  ed il 1  novembre di
ogni anno di durata del prestito.