IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 50.292 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 11, che prevede e disciplina il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese; Visto, altresi', il quinto comma del citato art. 11 della legge n. 448 del 1998 che, per le finalita' dell'articolo medesimo, autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad effettuare emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese tra il 1999 ed il 2001, prevedendo tra l'altro che tali emissioni non concorrano al raggiungimento del suddetto limite massimo di emissione di prestiti pubblici e che il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', sara' versato al Ministero delle finanze che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto; Vista la lettera in data 27 aprile 1999 con cui il Ministero delle finanze ha comunicato di aver fornito disposizioni ai dipendenti uffici affinche', entro il corrente anno, vengano effettuati rimborsi per la tassa suddetta per l'importo di lire 2.500 miliardi; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1 maggio 1999 e scadenza 1 novembre 2009, da destinare a sottoscrizioni in contanti, il cui netto ricavo dovra' essere destinato, quanto a lire 2.500 miliardi, alle finalita' di cui all'art. 11 della citata legge n. 448 del 1998, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalita' dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, citata nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1 maggio 1999 e scadenza 1 novembre 2009, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10. Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 maggio ed il 1 novembre di ogni anno di durata del prestito.