(parte 1)
               AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  A seguito del parere favorevole espresso  dal  Governo  in  data  7
maggio  1999  sul testo dell'accordo relativo al Contratto collettivo
nazionale di lavoro 1998-2001  del  personale  del  Comparto  Scuola,
nonche'  della certificazione della Corte dei conti in data 24 maggio
1999 sull'attendibilita'  dei  costi  quantificati  per  il  medesimo
accordo   e   sulla   loro   compatibilita'   con  gli  strumenti  di
programmazione e di bilancio, il giorno 26 maggio 1999 alle ore 13 ha
avuto luogo l'incontro tra:
  l'ARAN nella persona del Presidente prof. Carlo  Dell'Aringa  ed  i
rappresentanti   delle   seguenti   Organizzazioni  e  Confederazioni
sindacali:
  Per le OO.SS.  di  categoria:  CGIL/SNS;  CISL/SCUOLA;  UIL/SCUOLA;
CONFSAL/SNALS;  GILDA/UNAMS;
  Per le Confederazioni sindacali: CGIL; CISL; UIL; CONFSAL.
  Al  termine  della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale
dipendente del comparto Scuola per il quadriennio normativo 1998-2001
e del biennio economico 1998-1999.
                   Titolo I - Rapporto di lavoro.
                   CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
   ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE
CONTRATTO
1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  o  a  tempo
determinato  appartenente al comparto di cui all'art. 8 del contratto
collettivo  nazionale  quadro  sottoscritto  il  2  giugno  1998.  Il
personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2.  Il  presente  contratto  concerne  il periodo 1 gennaio 1998 - 31
dicembre 1999 per la parte economica e  fino  al  31-12-2001  per  la
parte normativa.
3.  Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione  del  presente  contratto.  La  stipulazione  si
intende  avvenuta  al  momento  della sottoscrizione del contratto da
parte dei soggetti negoziali  a  seguito  del  perfezionamento  delle
procedure  di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del decreto legislativo n.
29 del 1993.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si  rinnova  tacitamente  di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino  a  quando  non  siano  sostituite  dal   successivo   contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di   scadenza  della  parte  economica  del  presente  contratto,  ai
dipendenti del comparto sara'  corrisposta  la  relativa  indennita',
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio  1993.    Per  l'erogazione  di detta indennita' si applica la
procedura dell'art.  52, commi 1 e 2, del decreto, legislativo n.  29
del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto
di  riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel  presente
biennio,  secondo  quanto  previsto  dall'accordo tra Governo e parti
sociali del 23 luglio 1993.
7. Ai sensi dei  decreti  legislativi  24-7-1996,  nn.433  e  434  il
presente contratto di lavoro si applica anche al personale scolastico
delle  provincie  autonome di Bolzano e Trento, salvo quanto disposto
eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale  entro
i limiti di compatibilita' fissati dai richiamati provvedimenti.
DECRETO LEGISLATIVO 29/1993
ART. 51
1  Gli  indirizzi  per  la  contrattazione  collettiva nazionale sono
deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale
e negli altri casi  in  cui  e'  richiesta  una  attivita'  negoziale
dell'A.R.A.N.  Gli  atti  di  indirizzo delle amministrazioni diverse
dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre  dieci  giorni,
puo'  esprimere  le  sue valutazioni, per quanto attiene agli aspetti
riguardanti la compatibilita' con le linee di  politica  economica  e
finanziaria nazionale.
2.  L'  A.R.A.N.  informa  costantemente  i  comitati di settore e il
Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'A.R.A.N.  acquisisce  il  parere
favorevole  del  comitato  di  settore sul testo contrattuale e sugli
oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a  carico  dei
bilanci  delle  amministrazioni  interessate.  Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il  proprio
parere  entro  cinque giorni dalla comunicazione dell'A.R.A.N. Per le
amministrazioni di  cui  all'articolo  46,  comma  2,  il  parere  e'
espresso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  tramite il
Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il  giorno
successivo   l'A.R.A.N.   trasmette   la  quantificazione  dei  costi
contrattuali alla Corte dei conti ai  fini  della  certificazione  di
compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui  all'articolo  1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive    modificazioni.    La    Corte   dei   conti   certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita'  con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal
fine  elementi  istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica.  La
designazione degli  esperti,  per  la  certificazione  dei  contratti
collettivi  delle  amministrazioni delle Regioni e degli enti locali,
avviene previa intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni  e  con  la
Conferenza  Stato-  citta'.  Gli  esperti  sono  nominati  prima  che
l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5.   La   Corte  dei  conti  delibera  entro  quindici  giorni  dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi  i
quali  la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della certificazione viene comunicato dalla  Corte  all'A.R.A.N.,  al
comitato  di  settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il Presidente dell'A.R.A.N. sottoscrive definitivamente il  contratto
collettivo.
6.  Se  la  certificazione  della  Corte  dei  conti non e' positiva,
l'A.R.A.N., sentito il  comitato  di  settore  o  il  Presidente  del
Consiglio  dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare
la   quantificazione   dei   costi   contrattuali   ai   fini   della
certificazione,  ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le
organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
7. In ogni caso, la  procedura  di  certificazione  deve  concludersi
entro  quaranta  giorni  dall'ipotesi  di accordo, decorsi i quali il
Presidente dell'A.R.A.N. ha mandato di sottoscrivere  definitivamente
il  contratto  collettivo,  salvo  che  non  si  renda  necessaria la
riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.
ART. 52.
1. Il Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  previa  intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-
regioni e Stato-citta' per i contratti collettivi nazionali  relativi
alle amministrazioni di cui all'articolo 46, terzo comma, lettera a),
quantifica   l'onere   derivante   dalla   contrattazione  collettiva
nazionale con specifica indicazione di quello da porre a  carico  del
bilancio  dello  Stato  e  di quello al quale provvedono, nell'ambito
delle disponibilita'  dei  rispettivi  bilanci,  le  altre  pubbliche
amministrazioni.  L'onere  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e'
determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai
sensi  dell'articolo  12  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
2.  I  contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri  nonche'  l'indicazione  della  copertura
complessiva   per   l'intero   periodo   di  validita'  contrattuale,
prevedendo  con  apposite  clausole  la  possibilita'  di   prorogare
l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero   di   sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata  esorbitanza  dai
limiti di spesa.
3.  La  spesa  posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione   economica   in  ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei  singoli
contratti  di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a  ripartire,  con  i  propri
decreti,  le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di  nuova
istituzione,  per  il  personale dell'amministrazione statale, ovvero
mediante trasferimento ai bilanci delle  amministrazioni  autonome  e
degli  enti  in  favore  dei quali sia previsto l'apporto finanziario
dello Stato a copertura dei relativi oneri.  Analogamente  provvedono
le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
4.  Le  somme  provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono
trovare  specifica  allocazione  nelle  entrate  dei  bilanci   delle
amministrazioni   ed   enti   beneficiari  per  essere  assegnate  ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi  bilanci.  I  relativi
stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita  non  possono  essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi  della  contrattazione
collettiva   integrativa   con   i   vincoli  di  bilancio  ai  sensi
dell'articolo 45, comma 4, e' effettuato dal  collegio  dei  revisori
dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di
valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo
20.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1.  In  attuazione  dell'art.  53,  del decreto legislativo n. 29 del
1993,  quando   insorgano   controversie   sull'interpretazione   del
contratto  collettivo  nazionale,  integrativo e decentrato, le parti
che li hanno  sottoscritti  si  incontrano,  entro  30  giorni  dalla
richiesta  di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente
il  significato  della  clausola  controversa.  La   procedura   deve
concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2.  Al  fine  di  cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra
apposita richiesta scritta con  lettera  raccomandata.  La  richiesta
deve  contenere  una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali si basa; essa deve comunque  far  riferimento  a
problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3.  L'eventuale  accordo  sostituisce  la  clausola  controversa  sin
dall'inizio  della  vigenza  del  contratto   collettivo   nazionale,
integrativo e decentrato.
DECRETO LEGISLATIVO 29/1993
ART. 53
1.  Quando  insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li  hanno  sottoscritti  si  incontrano  per
definire  consensualmente  il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui  all'art.  51,
sostituisce  la  clausola  in questione sin dall'inizio della vigenza
del contratto.
                    Capo II - Relazioni sindacali
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1.  Il  sistema  delle  relazioni  sindacali,  nel   rispetto   delle
distinzioni    dei   ruoli   e   delle   rispettive   responsabilita'
dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo
di contemperare l'interesse dei  dipendenti  al  miglioramento  delle
condizioni  di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di
incrementare l'efficacia e l'efficienza  dei  servizi  prestati  alla
collettivita'.    Il  sistema delle relazioni sindacali e' improntato
alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni  sindacali  si  articola  nei  seguenti
modelli relazionali:
a)   contrattazione  collettiva:  si  svolge  a  livello  integrativo
nazionale e,  ad  autonomia  realizzata,  a  livello  di  istituzione
scolastica,  con  le  modalita',  i  tempi e le materie indicate agli
articoli 4 e 6; a livello provinciale e' collocata la  contrattazione
decentrata di cui all'articolo 4, comma 2;
b)  partecipazione:  si  articola  negli  istituti dell'informazione,
della concertazione e delle  intese.  Essa  puo'  prevedere  altresi'
l'istituzione  di  commissioni paritetiche con finalita' propositive,
secondo le modalita' indicate nell'articolo 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.
2.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1.   La  contrattazione  collettiva  integrativa  e'  finalizzata  ad
incrementare  la  qualita'  del  servizio  scolastico,  sostenendo  i
processi  innovatori  in  atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalita' coinvolte.I contratti collettivi, nei  vari  livelli
previsti,  definiscono  i criteri di distribuzione al personale delle
risorse disponibili, nonche'  i  criteri  generali  di  verifica  dei
risultati,  in  relazione  agli specifici obiettivi programmati.   In
sede  di  contrattazione  collettiva   integrativa   nazionale   sono
disciplinate le seguenti materie:
con cadenza annuale:
a)i  criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente
disponibili per il miglioramento dell'attivita' formativa  e  per  le
prestazioni   aggiuntive,   nonche'  le  modalita'  di  verifica  dei
risultati conseguiti;
b)la mobilita' interna al comparto ed incompartimentale;
c)procedure e criteri di utilizzazione del personale;
con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della
retribuzione   integrativa   legata   ai   processi   di   attuazione
dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione dell'indennita' di direzione ai capi
di istituto;
c)  i  criteri per la assegnazione dell'indennita' di amministrazione
ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attivita' di formazione in servizio  e
per  l'aggiornamento,  ivi  compresi  i  piani  di  riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero, nonche' i  criteri
relativi  alla  ripartizione  delle  risorse  ed  alle  modalita'  di
verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i  criteri  per  la  tutela  della  salute
nell'ambiente di lavoro;
f)  l'ammontare  delle  risorse  destinate  ai progetti per le scuole
situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione  e  utilizzo
delle  medesime  risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione
di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento
di moduli formativi specifici per il personale e i  criteri  generali
di  verifica  dei  risultati  in  relazione  agli specifici obiettivi
programmati;
g) l'articolazione e le modalita' di  composizione  dell'Osservatorio
di orientamento e monitoraggio;
h)  i  criteri  generali  per  la  valutazione dei titoli culturali e
professionali,  nonche'  la  quota  di  risorse   da   riservare   al
trattamento  economico  connesso allo sviluppo della professionalita'
dei docenti e del personale ATA;
i) le indennita' di turno notturno, notturno-festivo  e  festivo  del
personale   ATA   ed   educativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.
2.  Presso  ciascun  ufficio scolastico provinciale la contrattazione
decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione del personale in altre attivita' di  insegnamento,
del  personale  soprannumerario,  nonche'  di  quello collocato fuori
ruolo;
b) i criteri per la  fruizione  dei  permessi  per  il  diritto  allo
studio;
c)  i  criteri  e  le  modalita'  per  lo svolgimento delle assemblee
territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;
d) le opportunita' formative per il personale  docente,  educativo  e
ATA,  inclusi  i  docenti  assunti a tempo determinato che provengano
dalle graduatorie permanenti;
e) l'esercizio dei permessi sindacali.
3. La contrattazione integrativa si svolge  con  i  limiti  stabiliti
dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993.
Entro  il  primo  mese  di negoziato le parti non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente  articolo  verra'  rivista
per  adeguarla con il completamento dell'autonomia scolastica. Fino a
tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno
scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.
DECRETO LEGISLATIVO 29/1993
ART. 45
1. La  contrattazione  collettiva  si  svolge  su  tutte  le  materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di
lavoro  formano  oggetto  delle  procedure di informazione e di esame
regolate dall'articolo 10 e dai contratti collettivi.
3. Mediante appositi  accordi  tra  l'A.R.A.N.  e  le  confederazioni
rappresentative   ai   sensi  dell'articolo  47-bis,  comma  4,  sono
stabiliti  i  comparti  della  contrattazione  collettiva   nazionale
riguardanti  settori  omogenei  o  affini.  I dirigenti costituiscono
un'area contrattuale autonoma relativamente a uno  o  piu'  comparti.
Resta  fermo  per  l'area  contrattuale  della  dirigenza  del  ruolo
sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.   502, e successive  modifiche.  Agli  accordi  che
definiscono  i  comparti  o  le  aree  contrattuali  si  applicano le
procedure  di  cui  all'articolo  46,  comma   5.   Per   le   figure
professionali  che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono
compiti di direzione o  che  comportano  iscrizione  ad  albi  oppure
tecnico-scientifici  e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
4. La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in  coerenza  con  il
settore  privato,  la  durata  dei  contratti  collettivi nazionali e
integrativi, la struttura contrattuale e i  rapporti  tra  i  diversi
livelli.  Le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto  dei  vincoli  di
bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa si svolge  sulle  materie  e  nei  limiti  stabiliti  dai
contratti  collettivi  nazionali,  tra  i soggetti e con le procedure
negoziali  che  questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito
territoriale   e   riguardare   piu'  amministrazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni  non  possono  sottoscrivere   in   sede   decentrata
contratti  collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai  contratti  collettivi  nazionali  o  che  comportino  oneri  non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e  pluriennale  di
ciascuna  amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
possono essere applicate.
5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i
contratti  collettivi  nazionali  o  integrativi  dalla  data   della
sottoscrizione  definitiva  e  ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
1. L'Amministrazione scolastica nazionale, regionale  e  provinciale,
nell'ambito   della   propria  autonomia  e  delle  proprie  distinte
responsabilita', fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa
documentazione cartacea  e/o  informatica  ai  soggetti  identificati
all'articolo 9 sulle seguenti materie:
a)  criteri  per  la definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto,  per  il
personale  ATA,  dall'art.  31,  comma  1,  lettera  c),  del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
b) modalita' organizzative per l'assunzione  del  personale  a  tempo
determinato e indeterminato;
c)  documenti  di  previsione  di bilancio relativi alle spese per il
personale;
d) operativita' di  nuovi  sistemi  informativi  o  di  modifica  dei
sistemi  preesistenti  concernenti  i  servizi  amministrativi  e  di
supporto dell'attivita' scolastica;
e) dati generali sullo stato dell'occupazione  degli  organici  e  di
utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilita' del personale;
g)  strumenti e metodologie per la valutazione della produttivita' ed
efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto  alle
sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art. 19.
2.  Gli  incontri  per  l'informazione si svolgono con cadenza almeno
annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione
adottati e i relativi risultati, nonche' i  progetti  riguardanti  le
materie   elencate.  La  documentazione  relativa  viene  fornita  ai
sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui  all'articolo  9
possono   richiedere   nelle   materie   sopraelencate   informazioni
riguardanti singole istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie  previste  al  comma  1  e  sulle  linee
essenziali  di  indirizzo in materia di gestione della organizzazione
scolastica, puo'  essere  consensualmente  decisa  la  formazione  di
commissioni  paritetiche,  per  un esame piu' approfondito di singoli
problemi  al  fine  di   avanzare   proposte   non   vincolanti   per
l'Amministrazione  e  di  formulare raccomandazioni ai soggetti della
contrattazione decentrata.
4. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di qui all'articolo 9
possono chiedere che si dia inizio alla  procedura  di  concertazione
sulle seguenti materie:
a)  criteri  per  la definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto,  per  il
personale  ATA,  dall'art.  31,  comma  1,  lettera  c),  del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
b)  le modalita' organizzative per l'assunzione del personale a tempo
determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48
ore dal ricevimento della richiesta.  Nella  concertazione  le  parti
verificano  la  possibilita'  di un accordo mediante un confronto che
deve concludersi entro 15 giorni dalla  sua  attivazione.  Dell'esito
della  concertazione  e'  redatto  verbale  dal  quale  risultino  le
posizioni delle parti.  Durante  il  periodo  in  cui  si  svolge  la
concertazione  le  parti  non  assumono  iniziative unilaterali sulle
materie oggetto della stessa.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente  articolo  verra'  rivista
per adeguarla al completamento dell'autonomia scolastica, in coerenza
con  quanto  previsto  dal  decreto  legge  n. 5 del 22 gennaio 1999,
convertito in legge n.69/1999.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno
scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.
DECRETO LEGISLATIVO 29/93
ART. 31
1.  In  sede  di  prima  applicazione  del   presente   decreto,   le
amministrazioni pubbliche procedono:
(omissis)
c)  alla  revisione  delle  tabelle annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche
con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel  titolo  I  del
presente  decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu'
razionale  assegnazione  e  distribuzione  dei  posti   delle   varie
qualifiche  per  ogni  singola  unita' scolastica, nel limite massimo
della consistenza numerica  complessiva  delle  unita'  di  personale
previste nelle predette tabelle.
DECRETO  -  LEGGE  22 GENNAIO 1999, N.5 CONVERTITO IN LEGGE. 24 MARZO
1999, N. 6:
ART. 1.
In deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 8 del  decreto
legislativo  4  novembre  1997,  n.  396, come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto "scuola" si  osservano
le  seguenti  disposizioni  in  materia  di  elezioni di organismi di
rappresentanza  unitaria  del  personale  e  di   valutazione   della
rappresentativita'' delle organizzazioni e confederazioni sindacali:
a)  in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le
elezioni  delle  rappresentanze  unitarie  del   personale   di   cui
all'articolo  47  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel  comparto  "scuola"  si
svolgono  nelle  date ed al livello contrattuale individuati mediante
accordi tra l'A.R.A.N. e le confederazioni sindacali  rappresentative
ai  sensi  dell'articolo 47 -bis del citato decreto legislativo n. 29
del 1993;
b) in via transitoria, limitatamente al comparto "scuola", l'A.R.A.N.
procede alla verifica della rappresentativita'' delle  organizzazioni
e  delle  confederazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato  dal
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80,  in base al solo dato
associativo riferito al 1998;  entro  il  primo  trimestre  del  2001
l'A.R.A.N.   provvede,   limitatamente  al  comparto  "scuola",  alla
verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai  voti
riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
ai  sensi  dell'articolo  47-bis  del  decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 2
Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni  istituzione  scolastica,  in  coerenza  con  le
prospettive  di  decentramento  e  di  autonomia,  nel rispetto delle
competenze  del  capo  di  istituto  e  degli  organi  collegiali  le
relazioni  sindacali  si  svolgono  con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia  scolastica
e  con  l'attribuzione  della  dirigenza  ai capi d'istituto ciascuna
istituzione scolastica e' sede di contrattazione integrativa.
3. Il  capo  di  istituto  fornisce  ai  soggetti  sindacali  di  cui
all'articolo  9  un'informazione  preventiva, consegnando l'eventuale
documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle  classi  e  di  determinazione  degli
organici della scuola;
b)  modalita'  di  utilizzazione  del  personale in rapporto al piano
dell'offerta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalita' e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonche'
i contingenti di personale  previsti  dall'articolo  2  dell'allegato
accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
e)  attuazione  della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
f) attivita' e progetti retribuiti con  il  fondo  d'istituto  o  con
altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g)  criteri  di  retribuzione e utilizzazione del personale impegnato
nello svolgimento delle attivita' aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle  sezioni  staccate  e  ai
plessi;  ricadute  sull'organizzazione  del  lavoro  e  del  servizio
derivanti  dall'intensificazione  delle   prestazioni   legate   alla
definizione dell'unita' didattica; ritorni pomeridiani;
i)    modalita'   relative   alla   organizzazione   del   lavoro   e
all'articolazione dell'orario  del  personale  ATA  e  del  personale
educativo,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla contrattazione
integrativa nazionale, nonche' i  criteri  per  l'individuazione  del
personale  ATA  ed educativo da utilizzare nelle attivita' retribuite
con il fondo di istituto;
l) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
4. Sulle seguenti materie l'informazione e' successiva:
a) nominativi del personale utilizzato  nelle  attivita'  e  progetti
retribuiti con il fondo di istituto;
b)  criteri  di  individuazione  e  modalita'  di  utilizzazione  del
personale  in   progetti   derivanti   da   specifiche   disposizioni
legislative,  nonche'  da  convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
L'informazione viene fornita in appositi incontri da  concordare  tra
le parti.
5.  Fino  al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai
punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3,  ciascuno  dei  soggetti
sindacali di cui all'articolo 9 puo' chiedere un esame dell'argomento
oggetto  di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta
ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede,  entro
tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che puo'
concludersi  con  un'intesa  entro  15 giorni. Contestualmente con la
piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della
dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti  punti
b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.
6.  Sulle  materie  che  incidono  sull'ordinato  e  tempestivo avvio
dell'anno  scolastico  tutte  le  procedure  previste  dal   Presente
articolo  debbono  concludersi nei termini stabiliti dal provveditore
agli studi per le questioni che incidono  sull'assetto  organizzativo
provinciale  e,  per  le  altre,  nei tempi congrui per assicurare il
tempestivo ed efficace inizio delle lezioni,  nonche'  la  necessaria
informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
ART.  7  -  ESAME  DELLO  STATO  DELLE  RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO
DECENTRATO
Entro il 30 giugno 2000, l'A.R.A.N.  e  le  organizzazioni  sindacali
firmatarie  del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato
delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla  base  di
un   monitoraggio   a  campione  i  cui  risultati  saranno  messi  a
disposizione delle stesse organizzazioni sindacali  e  del  Ministero
della Pubblica Istruzione.
ART. 8 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro  il  primo  mese  del negoziato relativo alla contrattazione le
parti non assumono iniziative unilaterali  ne'  procedono  ad  azioni
dirette.  Durante  il  periodo  in  cui si svolge la concertazione le
parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
stessa.
ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
-  da  una  rappresentanza  dei  dirigenti  titolari   degli   uffici
direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
-  dai  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL.
II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE,
a) Per la parte pubblica:
-   dal   dirigente   titolare   del   potere    di    rappresentanza
dell'amministrazione  nell'ambito  dell'ufficio o da un suo delegato,
da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione
puo' avvalersi, in qualita' di consulenti, di capi d'istituto e altro
personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  di  categoria
firmatarie del presente CCNL.
III -A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
a) Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
-  dalle  R.S.A.  (fino  alla  elezione  delle R.S.U.) affiliate alle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli  47,
comma  2,  e  47  bis del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni;
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente  CCNL  come  previsto  dall'Accordo
quadro 7-8-1998 sulla costituzione delle RSU.
2.  L'amministrazione scolastica puo' avvalersi, nella contrattazione
collettiva   integrativa,   dell'assistenza   dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.).
                       CAPO III - NORME COMUNI
ART. 10 -DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
1.  Allo  scopo  di  realizzare un sistema che coniughi efficienza ed
efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa  in  tutte  le
strutture  scolastiche  i  responsabili delle medesime sono tenuti ad
adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti.
2. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a  compiere
gli  atti  formali necessari per eliminare le fiscalita' burocratiche
che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiata la  comunicazione  verbale
nell'ambito  degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione
entro il  limite  strettamente  indispensabile  e  deve  essere  data
integrale  attuazione  alla normativa in materia di semplificazione e
trasparenza amministrativa.
3. La formazione continua, iniziale ed in servizio,  costituisce  una
risorsa  che  l'amministrazione  scolastica  e'  tenuta  a fornire al
personale scolastico per  migliorarne  la  qualita'  professionale  e
l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia
della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta   al   datore  di  lavoro  garantire  l'equa  fruizione  delle
opportunita' formative da parte dei capi  d'istituto,  del  personale
docente,   educativo  e  ATA,  inclusi  i  docenti  assunti  a  tempo
determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In  ogni
caso, saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilita' legate
a specificita' territoriali.
4.  La  normativa  sulla  semplificazione amministrativa deve trovare
applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti in
essere con il concorso dei docenti.
5. In  relazione  alla  semplificazione  amministrativa,  per  quanto
riguarda  la  disposizioni  non  contrattualizzate, viene costituito,
entro il 30 giugno 1999, un  apposito  gruppo  di  lavoro  presso  il
Ministero Pubblica Istruzione.
ART.  11  -  MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN
ZONE A RISCHIO
1.  Il  Ministero  della  Pubblica   Istruzione   entro   30   giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  contratto,  d'intesa  con le
organizzazioni  sindacali  firmatarie  e  le  altre   Amministrazioni
Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini dell'attuazione di
interventi   integrati,   individua,   tenuto   conto  delle  risorse
disponibili, le scuole situate  nelle  zone  a  rischio  di  devianza
sociale   e  criminalita'  minorile  e  caratterizzate  da  abbandoni
scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone possono  elaborare  progetti
finalizzati   al   recupero   dell'insuccesso   scolastico.   Saranno
finanziati i progetti scelti dal Ministero della Pubblica  Istruzione
in  base alle disponibilita' delle risorse complessive previste nella
contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri
selettivi ivi individuati.
3.  Al  personale  coinvolto  nel progetto di cui al precedente comma
sara' corrisposta un'indennita' mensile accessoria  commisurata  alle
prestazioni  esigibili per la durata prevista dalla realizzazione del
progetto stesso.
4. La dichiarazione di disponibilita' ad assicurare la permanenza per
la durata prevista dalla realizzazione del progetto, e  comunque  non
inferiore  a  tre  anni,  da'  titolo  alla  precedenza  ai  fini del
trasferimento alle scuole di cui sopra.
5.  In  sede  di   contrattazione   integrativa   nazionale   saranno
determinati:
a) i criteri generali per la selezione dei progetti da finanziare;
b)  i  criteri  generali  di verifica dei risultati in relazione agli
specifici obiettivi programmati;
c) i criteri di utilizzo a livello d'istituto delle risorse destinate
al personale coinvolto nei progetti, inclusa  l'assegnazione  di  una
quota al finanziamento di moduli formativi specifici per il personale
nell'ambito delle risorse disponibili per la formazione del personale
scolastico.
6.  Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione
promuovera' le opportune  iniziative  per  assicurare  l'integrazione
interistituzionale degli interventi e delle risorse.
ART. 12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola,
la formazione costituisce una leva  strategica  fondamentale  per  lo
sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli
obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle
risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e
di   formazione   in   servizio,  di  mobilita',  riqualificazione  e
riconversione  professionale,   nonche'   di   interventi   formativi
finalizzati a specifiche esigenze.
La  formazione  si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e  la
mobilita'   professionale  mediante  percorsi  brevi  finalizzati  ad
integrare il piano di studi con  discipline  coerenti  con  le  nuove
classi  di  concorso  e  con profili considerati necessari secondo le
norme vigenti.
In sede di contrattazione integrativa  nazionale,  sulla  base  della
quale  entro  il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di
riferimento il Ministero della  Pubblica  Istruzione  emana  apposita
direttiva,   sono  definiti  gli  obiettivi  formativi  assunti  come
prioritari con particolare riguardo:
- ai processi di autonomia e di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della qualita' professionale;
-  al  potenziamento  dell'offerta  formativa  nel   territorio   con
particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al
recupero degli abbandoni, nonche' all'esigenza di formazione continua
degli adulti;
-  ai  processi  di  informatizzazione, con particolare riguardo alla
valorizzazione  della  professionalita'  ATA   in   connessione   con
l'attuazione   dell'autonomia   organizzativa   e   amministrativo  -
contabile.
2. Per garantire le attivita' formative di cui al  presente  articolo
l'Amministrazione  utilizza  tutte le risorse disponibili, nonche' le
risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o  da  norme
comunitarie.
Le  somme  destinate  alla  formazione  e  non  spese  nell'esercizio
finanziario   di   riferimento   sono   vincolate    al    riutilizzo
nell'esercizio  successivo  con  la  stessa  destinazione. In sede di
contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i livelli
e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresi'  definiti
i  criteri  di  ripartizione  delle  risorse.  In  via prioritaria si
dovranno   assicurare   alle   istituzioni   scolastiche    opportuni
finanziamenti  per  la  partecipazione  del  personale in servizio ad
iniziative  di  formazione  deliberate  dal  collegio  dei   docenti,
necessarie  per  una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal
piano dell'offerta formativa.
3.  Anche  allo  scopo  di  potenziare  gli  strumenti  di  controllo
qualitativo   della   spesa  e'  istituito  a  livello  nazionale  un
Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di
esperti.
Non   oltre  il  30  giugno  2001  le  parti  contraenti  valuteranno
l'opportunita' di una revisione dell'organismo ai fini  del  prossimo
rinnovo  contrattuale.  Nel  frattempo,  allo  scopo  di  attivare la
costruzione di una rete di servizi formativi a livello  territoriale,
sara' avviato il decentramento funzionale dell'Osservatorio a livello
regionale.     Articolazione     e    modalita'    di    composizione
dell'Osservatorio  saranno  stabilite  in  sede   di   contrattazione
integrativa nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalita'
e snellezza operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In   raccordo   coi  processi  di  riforma  in  atto,  l'Osservatorio
individua:
- i fabbisogni formativi;
- le metodologie generali  dei  moduli  formativi  corrispondenti  al
fabbisogno   quali-quantitativo   di   risorse   umane  e  alla  loro
riconversione professionale;
- i criteri generali per  il  riconoscimento  dei  crediti  formativi
corrispondenti  alle  professionalita'  necessarie per l'espletamento
delle funzioni - obiettivo di cui all'articolo  28.  Con  riferimento
alle  medesime  funzioni,  contribuisce, altresi', alla progettazione
dei relativi corsi  di  formazione  finalizzata,  individuandone  gli
elementi  formativi  caratterizzanti e le modalita' di certificazione
degli stessi;
- le linee generali per la formazione del personale  coinvolto  nella
realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11.
L'Osservatorio  attua,  inoltre,  relativamente  alla tipologia delle
funzioni  individuate  dalle  singole  istituzioni  scolastiche,   il
monitoraggio   dei   relativi   incarichi   di  cui  all'articolo  28
assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti  del  monitoraggio
stesso.
5.  In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli
standard organizzativi e di costo  e  i  criteri  per  determinare  i
requisiti  richiesti  ai  soggetti  privati  che  intendano  svolgere
attivita' formative riconosciute dall'Amministrazione.
ART. 13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attivita' di formazione  e  di  aggiornamento
costituisce  un  diritto  per  il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalita'.
2.  Le  iniziative  formative,  ordinariamente,  si  svolgono   fuori
dell'orario di insegnamento.
3.  Il personale docente puo' usufruire, con l'esonero dal servizio e
con sostituzione ai sensi della  normativa  vigente  sulle  supplenze
brevi  dei  diversi  gradi  scolastici,  di  cinque  giorni nel corso
dell'anno  scolastico  per  la   partecipazione   a   iniziative   di
aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione.
4.  Il  personale  che  partecipa  ai corsi di formazione organizzati
dall'Amministrazione  a  livello  centrale  o  periferico   o   dalla
istituzione  scolastica  di appartenenza e' considerato in servizio a
tutti gli effetti.  Qualora  i  corsi  si  svolgano  fuori  sede,  la
partecipazione  ad  essi  comporta,  ove spettante, il trattamento di
missione e il rimborso delle spese di viaggio.
5. E' abrogato l'articolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione dei
commi 12 e 13.
ART. 14 - FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA
1.  L'avvio  dell'applicazione  della  legge  n. 341/1990 (formazione
universitaria per i docenti) rappresenta un'occasione per:
- un impiego di competenze professionali della scuola presso le  sedi
universitarie,  in attivita' di formazione non esclusivamente rivolte
al  tutoraggio,  per  le  quali  andranno  definiti,   nel   rispetto
dell'autonomia    universitaria,   appositi   istituti   contrattuali
nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3-8-1998, n.315;
- valorizzare la scuola quale sede che contribuisce  alla  formazione
dei futuri docenti.
In  apposita  sequenza  contrattuale  saranno  disciplinati:    a) le
procedure di mobilita' dei docenti con funzioni di tutoraggio  presso
le sedi universitarie;
b)  le  procedure  di' mobilita' dei docenti con altre funzioni nelle
universita';
c) le modalita' di svolgimento delle attivita' di tirocinio presso le
sedi  scolastiche  e  delle  funzioni  di   supporto   dell'attivita'
scolastica da parte dei docenti in formazione.
2.  Per  il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle
scuole  di  specializzazione,  dovranno  essere  previste  specifiche
modalita'  di  articolazione  dell'orario  di lavoro e l'utilizzo dei
permessi di  studio  retribuiti  per  consentirne  la  frequenza.  La
formazione   del  personale  di  nuova  assunzione  si  realizza,  in
particolare, mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti  di
scuola anche sulla base di programmi definiti dall'Amministrazione.
LEGGE 19-11-1990, N. 341.
ART. 1.
Titoli universitari
1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (du);
b) diploma di laurea (dl);
c) diploma di specializzazione (ds);
d) dottorato di ricerca (dr).
ART. 2.
Diploma universitario
(omissis)
ART. 3
Diploma di laurea
1.  Il  corso  di  laurea si svolge nelle facolta', ha una durata non
inferiore a quattro anni e non superiore a  sei  ed  ha  il  fine  di
fornire  agli  studenti  adeguate  conoscenze  di  metodi e contenuti
culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato  in  due  indirizzi,  e'
preordinato   alla   formazione   culturale   e  professionale  degli
insegnanti, rispettivamente, della  scuola  materna  e  della  scuola
elementare,  in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il
diploma  di  laurea  costituisce   titolo   necessario,   a   seconda
dell'indirizzo  seguito,  ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti
di insegnamento nella scuola materna e nella  scuola  elementare.  Il
diploma  di  laurea  dell'indirizzo  per  la  formazione  culturale e
professionale degli insegnanti della  scuola  elementare  costituisce
altresi'    titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per
l'accesso a posti  di  istitutore  o  istitutrice  nelle  istituzioni
educative  dello  stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due
indirizzi  del  corso  di  laurea   contribuiscono   i   dipartimenti
interessati;  per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati
le strutture e, con il loro consenso, i professori ed  i  ricercatori
di  tutte  le  facolta'  presso  cui  le  necessarie  competenze sono
disponibili.
3. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,   con   decreto   del   Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri  su  proposta  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere
conforme del Consiglio universitario nazionale (Cun), di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della  pubblica  istruzione (Cnpi), acquisito il parere del Consiglio
di stato, viene definita la tabella del corso di  laurea  e  ne  sono
precisati  modalita'  e contenuti, comprese le attivita' di tirocinio
didattico. I Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica   e   della   pubblica   istruzione  si  avvalgono  della
commissione di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 9 maggio
1989, n.  168, integrata, a tal fine, da esperti nelle  problematiche
del  corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui
all'articolo 4, comma secondo, della presente legge.
4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al  comma  terzo
contiene  altresi',  norme  per  la formazione degli insegnanti della
regione  Valle  d'Aosta  ai  fini  di  adeguarla   alle   particolari
situazioni  di  bilinguismo  di  cui  agli articoli 38, 39 e 40 dello
statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla
regione Valle d'Aosta, d'intesa con i  ministeri  dell'universita'  e
della  ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,
con  le  universita'  italiane  e  con  quelle  dei  paesi  dell'area
linguistica francese.
5.  Convenzioni  per  gli  insegnanti delle scuole in lingua tedesca,
delle scuole in lingua slovena e di  quelle  delle  localita'  ladine
possono  essere  stipulate  dalle  province  autonome  di Trento e di
Bolzano e dalla regione Friuli  -  Venezia  Giulia,  d'intesa  con  i
ministeri  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e della pubblica istruzione, con le universita' italiane, con  quelle
dei paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.
6.  Con  lo  stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma terzo o con altro decreto adottato con le  medesime  modalita',
di  concerto  altresi'  con i Ministri di grazia e giustizia e per la
funzione  pubblica  e  con  gli  altri  Ministri  interessati,   sono
individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e
opportune  integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma secondo
e' titolo  valido  per  l'esercizio  delle  corrispondenti  attivita,
nonche' le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il
diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.
7.  I corsi di laurea di cui al comma secondo sono attivati a partire
dall'anno accademico successivo a quello di  emanazione  del  decreto
del Presidente della Repubblica di cui al comma terzo.
8.  Con  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del  tesoro  entro
un  anno  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio  al  nuovo
ordinamento,  anche  con  riferimento  ai diritti degli insegnanti di
scuola materna ed elementare in servizio.
ART. 4.
Diploma di specializzazione
1.  Il  diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due
anni  finalizzato  alla  formazione   di   specialisti   in   settori
professionali  determinati,  presso  le scuole di specializzazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2.  Con  una  specifica  scuola  di  specializzazione  articolata  in
indirizzi,   cui   contribuiscono   le  facolta'  ed  i  dipartimenti
interessati, ed in particolare le attuali facolta' di  magistero,  le
universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di
tirocinio   didattico,  degli  insegnanti  delle  scuole  secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per
il conseguimento del diploma ha valore di esame di stato  ed  abilita
all'insegnamento  per  le  aree  disciplinari  cui  si  riferiscono i
relativi diplomi di laurea. I  diplomi  rilasciati  dalla  scuola  di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da adottare nel
termine e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma  terzo,  sono
definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento
di cui al comma secondo del presente articolo, la durata dei corsi da
fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di
studio.   Questi   devono  comprendere  discipline  finalizzate  alla
preparazione   professionale    con    riferimento    alle    scienze
dell'educazione  e all'approfondimento metodologico e didattico delle
aree  disciplinari  interessate  nonche'   attivita'   di   tirocinio
didattico  obbligatorio.  Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto  con  il
Ministro  della  pubblica  istruzione,  sono  stabiliti  i criteri di
ammissione alla scuola  di  specializzazione  all'insegnamento  e  le
modalita'  di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi settimo e ottavo.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica  di  cui  al
comma  terzo  o con altro decreto adottato con le medesime modalita',
di concerto altresi', con i Ministri di grazia e giustizia e  per  la
funzione  pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di
cui  al  comma  secondo  che  in  relazione   a   specifici   profili
professionali   danno   titolo  alla  partecipazione  agli  esami  di
abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni  ovvero
danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.
(omissis)
LEGGE n. 315 del 3.8.1998
ART. 1.
1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999
e   di   lire   89,4  miliardi  a  decorrere  dal  2000,  finalizzata
all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza  ai
corsi  di  dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, assicurando anche,  a  partire  dal  1  gennaio  1999,
l'applicazione   alle   predette  borse  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8  agosto  1995,
n.  335,  nonche'  di  cui  all'articolo 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
b)  di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,
per la copertura degli oneri derivanti da attivita' di selezione e di
valutazione  dei  progetti  di  ricerca  universitaria  di  rilevante
interesse   nazionale,   nonche   dall'attribuzione  di  compensi  ai
componenti  dell'apposita  commissione  di  garanzia  e  agli   altri
soggetti  incaricati delle predette attivita'. L'importo dei compensi
e' determinato con decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e
di  lire  1  miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli
istituti scientifici speciali e per  l'acquisto,  il  rinnovo  ed  il
noleggio di attrezzature didattiche;
d)  di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il
1999  e  di  lire  3,830  miliardi  a  decorrere  dal  2000,  per  la
costituzione  di un fondo della ricerca scientifica e tecnologica, da
ripartire con decreti del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  a  valere  sul  fondo e nei limiti della
disponibilita'  di  cui  alla  presente  lettera  si  provvede   alla
copertura  di  oneri per il funzionamento di organismi e strutture di
supporto nel settore della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ivi
compresi  i  compensi o le indennita' per i componenti, per attivita'
di  studio,  indagine  e  rilevazione,  di   fornitura   di   servizi
informativi  e  telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione
nel predetto settore, nonche' per assunzioni a tempo determinato, per
le predette attivita' e nel limite di  quindici  unita',  secondo  la
normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;
e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999
e  di  lire  4,6  miliardi  per il 2000 per l'attuazione del progetto
large   binocular   telescope,   con   contributo    all'osservatorio
astrofisico di Arcetri;
f)  di  lire  52,5  miliardi  per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per
rifinanziare il fondo speciale  per  la  ricerca  applicata,  di  cui
all'articolo  4  della  legge  25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
modificazioni;
g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3  miliardi  per  il
1999  e  di  lire  88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di
progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale  e
di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
h)  di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per ciascuno
degli anni 1999  e  2000  da  destinare  ad  interventi  di  edilizia
universitaria del politecnico di Torino nella sede di Mondovi';
i)  di  lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da
assegnare  all'universita'  degli  studi  "La  Sapienza"   di   Roma,
finalizzati  ad  interventi  per  opere di edilizia ed in particolare
all'acquisizione o alla ristrutturazione  della  sede  distaccata  di
Latina e delle relative strutture.
2. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  le  parole: "e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: " e),
senza la limitazione all'ambito territoriale di cui  all'obiettivo  1
del regolamento (cee) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche'
g)".
3.  Alla  legge  25  maggio  1990, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprieta' pubblica",
sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto"
b)  all'articolo  1,  comma  1,  all'inizio  del secondo periodo sono
premesse  le  seguenti  parole:  "qualora  intenda   procedere   alla
realizzazione dell'immobile, ",
c)  all'articolo  2,  comma  1,  dopo  le parole: da realizzare, sono
inserite le seguenti: "o da acquistare"
4. Le universita' possono utilizzare personale  docente  in  servizio
presso  istituzioni  scolastiche,  al  fine  di  svolgere  compiti di
supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con  altre
attivita'  didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della
formazione   primaria   e   di   scuole   di   specializzazione   per
l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione
di  detto  personale sono determinate con decreti del ministero della
pubblica istruzione, nel limite di un onere  per  il  bilancio  dello
Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati,
di  lire  8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e
di  lire  50  miliardi  a  decorrere  dal  2000.  In  sede  di  prima
applicazione  delle  disposizioni  del presente comma, tali modalita'
sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal  servizio.
Gli  atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di
valutazione  comparativa  per   l'individuazione   dei   docenti   da
utilizzare,   sulla   base  di  criteri  generali  determinati  dalla
commissione di cui all'articolo 4, comma  5,  della  legge  9  maggio
1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei
predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate
dagli   atenei  di  provvedere  alle  valutazioni  comparative  fanno
comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.
5. Per le affinita'  di  cui  al  comma  4  possono  essere  altresi'
utilizzati,  per  periodi  non  superiori a un quinquennio, docenti e
dirigenti scolastici della  scuola  elementare,  su  richiesta  delle
strutture  didattiche  dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4
nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13,  del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui
posti   gia'  disponibili  e  che  si  renderanno  tali  per  effetto
dell'applicazione del comma 6.
6. Il personale dirigente e docente di  scuola  elementare  che  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge e' assegnato ad
esercitazioni  presso  cattedre  di  pedagogia  e  psicologia   delle
universita',  ai  sensi  dell'articolo  5, primo comma, della legge 2
dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale  posizione  alla  scadenza  del
quinquiennio  di  durata  dell'assegnazione  stessa. Sono abrogate le
norme della medesima legge n. 1213  del  1967  incompatibili  con  la
presente legge.
7.  All'articolo  17,  comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
dopo le parole: "delle accademie di  belle  arti"  sono  inserite  le
seguenti: "degli istituti superiori per le industrie artistiche".
8.  All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il  seguente:  "2-bis.  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8".
ART. 2.
1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  delle  disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c)  e  d)  per  il  triennio
1998-  2000,  pari  a  lire  41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8
miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4  miliardi  per  l'anno  2000  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "fondo speciale"
dello stato di previsione del ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 1998, allo
scopo   utilizzando   l'accantonamento    relativo    al    ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  delle  disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) per il  triennio
1998-2000,  pari  a  lire  49,7  miliardi per l'anno 1998, lire 140,4
miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi  per  l'anno  2000  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "fondo speciale"
dello stato di previsione del ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 1998, allo
scopo   utilizzando   l'accantonamento    relativo    al    ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  delle  disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000,  pari  a  lire  8
miliardi  per  l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire
50 miliardi Per l'anno  2000,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
finanziario     1998,    allo    scopo    utilizzando    parzialmente
l'accantonamento relativo al ministero della pubblica istruzione.
4 Il  ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
(omissis)
ART.    15    -    MOBILITA'    TERRITORIALE,     PROFESSIONALE     E
INTERCOMPARTIMENTALE
1.  Sara'  favorita  la  mobilita'  professionale del personale della
scuola non solo per superare o prevenire il  soprannumero,  ma  anche
per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere
lo  scambio  di  esperienze  nel  sistema  scolastico  e  del  lavoro
pubblico.  I  criteri  e  le  modalita'  per  attuare  la   mobilita'
territoriale,  professionale  e intercompartimentale del personale di
cui al presente contratto vengono definiti in sede di  contrattazione
integrativa nazionale.
2. In tale sede saranno definiti modalita' e criteri per le verifiche
periodiche   annuali  sugli  effetti  degli  istituti  relativi  alla
mobilita' territoriale, al  fine  di  apportare,  con  contrattazione
nazionale  decentrata  annuale i conseguenti adattamenti degli stessi
istituti.
3. Analogamente si procedera' per  la  contrattazione  relativa  alla
utilizzazione del personale.
4.  A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio
dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative  del
personale, la mobilita' professionale e' finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalita'
esistenti;
b)  favorire  la  mobilita'  professionale ai fini del riassorbimento
delle eccedenze di personale.
Cio' si puo' realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di  riqualificazione  e  riconversione
professionale mirati all'assegnazione di posti di lavoro vacanti;
-  rimborso  spese,  da  erogare  anche  in  misura  forfettaria, per
l'effettiva frequenza dei corsi;
- indennita' forfettaria di prima sistemazione;
- incentivazione  al  conseguimento  di  titoli  di  studio  ed  alla
integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
5.  La  mobilita' professionale a domanda nell'ambito del comparto si
attua  sulla  base  della  previsione  del  fabbisogno   di   risorse
professionali,   mediante   la  programmazione  delle  iniziative  di
formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale  o
regionale, rivolta, con priorita', al personale appartenente a classi
di  concorso,  aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali
in situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al
personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma
conseguendo il titolo  richiesto  e'  tenuto  ad  accettare  la  sede
assegnata,  a  domanda  o  d'ufficio,  nella  procedura  di mobilita'
relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato
il corso.
7.  La   formazione,   la   riqualificazione   e   la   riconversione
professionale  di  cui  sopra e' altresi' orientata verso le esigenze
emergenti    dall'attuazione    dell'autonomia    scolastica,     con
l'individuazione  di  specifiche  competenze  e profili professionali
innovativi connessi allo sviluppo dell'educazione permanente e  degli
adulti,    al    potenziamento    della   ricerca,   sperimentazione,
documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero
della  dispersione   scolastica   e   degli   insuccessi   formativi,
all'espansione     dell'istruzione     e     formazione     integrata
post-secondaria,    nonche'    al    rafforzamento    dell'efficienza
organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.
8.  Ai  fini  indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici
del  personale  sara'  effettuata  dal   Ministero   della   Pubblica
Istruzione,   prevedendo,   senza   oneri   aggiuntivi   nella  spesa
complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche, di reti di
scuole  o  di  ambiti  territoriali  sub  -  provinciali,   dotazioni
organiche  funzionali  al  sostegno  e  allo  sviluppo dell'autonomia
scolastica, fermo restando  quanto  previsto  per  il  personale  ATA
dall'articolo 36, comma 5.
9.  Sulla  base  di  accordi  promossi  dal  Ministero della Pubblica
Istruzione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla
mobilita' intercompartimentale a domanda, previa  definizione,  nella
contrattazione  integrativa  nazionale,  di  criteri  e modalita' per
l'individuazione  del  personale  da  trasferire;  la  contrattazione
integrativa  prevedera'  anche  le  modalita'  di  informazione sulle
posizioni di lavoro disponibili e sui connessi  aspetti  retributivi,
sulle  indennita' di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di
trasferimento sostenute.
10.  Nei  confronti  del  personale  che  abbia fruito di percorsi di
mobilita' professionale anche a seguito di  procedure  concorsuali  e
applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su
posto  disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato
esito  negativo  della  prestazione  lavorativa,   d'ufficio.   Sono,
comunque,  fatte  salve  le norme sul periodo di prova, ove previsto,
nonche' la competenza degli organi individuali o  collegiali  cui  e'
demandata  la  formulazione  di  pareri  obbligatori e l'adozione dei
conseguenti provvedimenti.
11. Ai sensi dell'art.56 del  decreto  legislativo  n.  29/1993  come
novellato   dall'art.25   del  decreto  legislativo  n.  80/1998,  il
personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di
cattedra o posto,  ha  diritto  all'eventuale  trattamento  economico
superiore,  rispetto a quello di titolarita', previsto per detto tipo
di cattedra o posto. La maggiore retribuzione e' corrisposta  per  il
periodo  di  utilizzazione,  in  misura  corrispondente  a quella cui
l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse  ottenuto  il  passaggio
alla cattedra o posto di utilizzazione.
In  caso  di utilizzazione parziale, la corresponsione avra' luogo in
rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
ART. 16 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al personale scolastico viene  attribuito  un  trattamento  economico
differenziato   per  posizioni  stipendiali.  Il  passaggio  tra  una
posizione stipendiale e l'altra potra' essere  acquisito  al  termine
dei   periodi   previsti   dall'allegata   tabella   E,   sulla  base
dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla
funzione.  Il  servizio  si  intende  reso   utilmente   qualora   il
dipendente,  nel  periodo di maturazione della posizione stipendiale,
non sia incorso in sanzioni  disciplinari  definitive  implicanti  la
sospensione  dal  servizio;  in  caso  contrario  trova  applicazione
l'articolo 27, comma 3, lettere a) e  b)  del  CCNL  sottoscritto  il
4/8/95.
ART. 17 - SNELLIMENTO BUROCRATICO
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati i
criteri per l'attivazione di progetti nazionali volti:
-al   monitoraggio   ed  al  recupero  degli  arretrati  relativi  ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico;
-alla   istituzione   di   un   libretto   personale   informatizzato
aggiornabile,  contenente  tutti  i  dati  concernenti la carriera, i
titoli professionali ed  il  trattamento  economico  dell'interessato
anche ai fini pensionistici.
ART. 18 - PARI OPPORTUNITA'
1.   Al  fine  di  consentire  una  reale  parita'  uomini-donne,  e'
istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato
pari opportunita' con il compito di proporre misure adatte  a  creare
effettive   condizioni  di  pari  opportunita',  secondo  i  principi
definiti  dalla  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  con  particolare
riferimento all'art. 1.
Il  Comitato e' costituito da una persona designata da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente  CCNL  e
da   un   pari  numero  di  rappresentanti  dell'amministrazione.  Il
presidente del Comitato  e'  nominato  dal  Ministro  della  Pubblica
Istruzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo
e' previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione e' tenuta a fornire;
b)  formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie
per l'affermazione sul  lavoro  della  pari  dignita'  delle  persone
nonche'  a  realizzare  azioni  positive,  ai  sensi  della  legge n.
125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono  essere
sentite  le  proposte  formulate  dal Comitato pari opportunita', per
ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che
favoriscano effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro  e
di sviluppo professionale delle lavoratrici:
-  percorsi  di  formazione  mirata del personale sulla cultura delle
pari opportunita' in campo formativo, con particolare riferimento  ai
progetti  per  l'orientamento  scolastico,  alla  riformulazione  dei
contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi  nei  libri
di testo, alle politiche di riforma;
-  azioni  positive,  con  particolare riferimento alle condizioni di
accesso ai corsi di formazione  e  aggiornamento  e  all'attribuzione
d'incarichi o funzioni piu' qualificate;
-  iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonche'
pratiche discriminatorie in generale;
- flessibilita' degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilita'.
4.  L'amministrazione  assicura   l'operativita'   del   Comitato   e
garantisce  tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29
ottobre 1998, n. 387. In particolare,  valorizza  e  pubblicizza  con
ogni  mezzo,  nell'ambito  lavorativo,  i risultati del lavoro svolto
dallo stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione  annuale
sulle  condizioni  delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere
data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari  opportunita'  rimane  in  carica  per  la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
I  componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per
un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su  richiesta
delle   organizzazioni   sindacali   abilitate   alla  contrattazione
integrativa, possono essere costituiti  appositi  comitati  entro  60
giorni   dall'entrata   in   vigore   del   presente  contratto,  con
composizione e compiti analoghi a quello  nazionale  dei  quali  deve
essere  assicurato  il  funzionamento  da parte dei Provveditori agli
Studi. Il Presidente e' nominato dal Provveditore agli studi.
LEGGE 10-4-1991, N. 125
ART. 1.
1. Le disposizioni contenute nella. presente legge hanno lo scopo  di
favorire   l'occupazione  femminile  e  di  realizzare  l'uguaglianza
sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante  l'adozione
di  misure,  denominate  azioni  positive  per  le  donne, al fine di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la  realizzazione  di
pari opportunita'.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo
di:
a)  eliminare  le  disparita'  di  fatto di cui le donne sono oggetto
nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al  lavoro,
nella  progressione  di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi
di mobilita';
b) favorire la  diversificazione  delle  scelte  professionali  delle
donne   in   particolare   attraverso   l'orientamento  scolastico  e
professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al
lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che
provocano effetti diversi, a seconda del  sesso,  nei  confronti  dei
dipendenti   con   pregiudizio   nella  formazione,  nell'avanzamento
professionale e  di  carriera  ovvero  nel  trattamento  economico  e
retributivo;
d)  promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei settori
professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate  e
in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di
responsabilita';
e)  favorire,  anche  mediante una diversa organizzazione del lavoro,
delle  condizioni  e  del   tempo   di   lavoro,   l'equilibrio   tra
responsabilita'      familiari   e   professionali   e  una  migliore
ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi.
3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono  essere  promosse
dal  comitato  di  cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parita' di
cui all'articolo 8, dai centri per la parita' e le pari  opportunita'
a  livello  nazionale,  locale  e aziendale, comunque denominati, dai
datori di  lavoro  pubblici  e  privati,  dai  centri  di  formazione
professionale,    dalle    organizzazioni   sindacali   nazionali   e
territoriali,  anche  su  proposta  delle  rappresentanze   sindacali
aziendali  o  degli  organismi  rappresentativi  del personale di cui
all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
ART. 2
Attuazione di azioni positive, finanziamenti
1. Le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli  enti
pubblici  economici,  le  associazioni  sindacali  dei lavoratori e i
centri di formazione professionale che adottano i progetti di  azioni
positive  di  cui all'articolo 1, possono richiedere al ministero del
lavoro e della previdenza  sociale  di  essere  ammessi  al  rimborso
totale  o  parziale  di  oneri finanziari connessi all'attuazione dei
predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.
2. Il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  sentito  il
comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive
al  beneficio  di  cui  al  comma  1  e, con lo stesso provvedimento,
autorizza le relative spese. L'attuazione  dei  progetti  di  cui  al
comma  1  deve  comunque  avere  inizio  entro  due mesi dal rilascio
dell'autorizzazione.
3. Con decreto emanato dal Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, sono stabilite le
modalita' di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e
dei tempi di realizzazione del progetto. In ogni  caso  i  contributi
devono  essere  erogati sulla base della verifica dell'attuazione del
progetto di azioni positive, o di singole parti,  in  relazione  alla
complessita'  del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto
comporta  la  decadenza  del  beneficio e la restituzione delle somme
eventualmente gia' riscosse.  In  caso  di  attuazione  parziale,  la
decadenza   opera  limitatamente  alla  parte  non  attuata,  la  cui
valutazione e' effettuata in base ai criteri determinati dal  decreto
di cui al presente comma.
4.  I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con
le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale  hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma
1.
5. L'accesso ai fondi  comunitari  destinati  alla  realizzazione  di
programmi  o  progetti  di azioni positive, ad eccezione di quelli di
cui all'articolo 3, e' subordinato al  parere  del  comitato  di  cui
all'articolo 5.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
le  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, le
regioni, le  province,  i  comuni  e  tutti  gli  enti  pubblici  non
economici,  nazionali,  regionali  e  locali,  sentiti  gli organismi
rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della  legge  29
marzo  1983,  n.  93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali
locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative  sul
piano  nazionale  sentito  inoltre,  in relazione alla sfera d'azione
della propria attivita', il comitato  di  cui  all'articolo  5  o  il
consigliere  di  parita'  di  cui  all'articolo  8, adottano piani di
azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro  ambito  rispettivo,
la  rimozione  degli  ostacoli  che,  di  fatto, impediscono la piena
realizzazione di pari opportunita' di lavoro e nel lavoro tra  uomini
e donne.
ART. 3
Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione
professionale.
1.  Al  finanziamento  dei  progetti  di  formazione  finalizzati  al
perseguimento   dell'obiettivo   di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e  27
della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal fondo sociale
europeo, e' destinata una quota  del  fondo  di  rotazione  istituito
dall'articolo  25  della  stessa  legge,  determinata annualmente con
deliberazione del comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica. In sede di prima applicazione la predetta quota e' fissata
nella misura del dieci per cento.
2.  La  finalizzazione  dei  progetti  di formazione al perseguimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro
il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata,  dalla
commissione  regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto
accertamento provvede il comitato di cui all'articolo 5.
3. La quota del fondo di rotazione di cui al comma 1 e' ripartita tra
le regioni  in  misura  proporzionale  all'ammontare  dei  contributi
richiesti per i progetti approvati.
ART. 4
Azioni in giudizio
1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977,
n.  903,  qualsiasi  atto  o  comportamento  che  produca  un effetto
pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori  in
ragione del sesso.
2.    Costituisce    discriminazione   indiretta   ogni   trattamento
pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che  svantaggino
in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro
sesso   e   riguardino  requisiti  non  essenziali  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
3. Nei concorsi pubblici  e  nelle  forme  di  selezione  attuate  da
imprese  private  e  pubbliche  la  prestazione richiesta deve essere
accompagnata  dalle  parole  "dell'uno  o  dell'altro  sesso",  fatta
eccezione  per  i  casi  in  cui  il riferimento al sesso costituisca
requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
4.  Chi  intende  agire  in  giudizio  per  la  dichiarazione   delle
discriminazioni  ai  sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai  contratti  collettivi,
puo'  promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo
410 del codice di procedura civile anche tramite  il  consigliere  di
parita' di cui all'articolo 8, comma 2, competente per territorio.
5. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da
dati  di  carattere  statistico  relativi  alle assunzioni, ai regimi
retributivi,  all'assegnazione   di   mansioni   e   qualifiche,   ai
trasferimenti,  alla  progressione  in carriera ed ai licenziamenti -
idonei a fondare, in termini precisi e  concordanti,  la  presunzione
dell'esistenza  di atti o comportamenti discriminatori in ragione del
sesso, spetta al convenuto l'onere della  prova  sulla  insussistenza
della discriminazione.
6.  Qualora  il  datore  di  lavoro  ponga  in  essere  un  atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo,  anche  quando
non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi
dalle   discriminazioni,   il   ricorso   puo'  essere  proposto  dal
consigliere di parita' istituito a livello regionale,  previo  parere
non  vincolante  del  collegio  istruttorio di cui all'articolo 7, da
allegare al ricorso stesso, e sentita la  commissione  regionale  per
l'impiego.  Decorso  inutilmente  il  termine  di trenta giorni dalla
richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso puo'  essere
comunque proposto.
7.  Il  giudice,  nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla
base del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di
lavoro di definire, sentite  le  rappresentanze  sindacali  aziendali
ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti
alle  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, nonche' il consigliere regionale per la parita' competente
per  territorio,  un  piano  di   rimozione   delle   discriminazioni
accertate.    Nella  sentenza  il  giudice  fissa  un  termine per la
definizione del piano.
8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si
applica l'articolo 650 del codice penale richiamato dall'articolo  15
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
9.  Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello  Stato,  ovvero
che  abbiano  stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione
di opere pubbliche, di  servizi  o  di  forniture,  viene  comunicato
immediatamente  dall'ispettorato  del  lavoro  ai  ministri nelle cui
amministrazioni sia stata disposta la  concessione  del  beneficio  o
dell'appalto.   Questi  adottano  le  opportune  determinazioni,  ivi
compresa, se necessario, la revoca del beneficio  e,  nei  casi  piu'
gravi  o  nel  caso  di  recidiva,  possono decidere l'esclusione del
responsabile per un periodo di tempo fino a  due  anni  da  qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da  qualsiasi  appalto.  Tale disposizione si applica anche quando si
tratti di agevolazioni finanziarie o  creditizie  ovvero  di  appalti
concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica
direttamente   la  discriminazione  accertata  per  l'adozione  delle
sanzioni previste.
10. Resta fermo quanto  stabilito  dall'articolo  15  della  legge  9
dicembre 1977.
ART. 5
Comitato  nazionale  per  l'attuazione  dei  principi  di  parita' di
trattamento  ed  uguaglianza  di  opportunita'   tra   lavoratori   e
lavoratrici.
1.   Al   fine   di   promuovere   la   rimozione  dei  comportamenti
discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto
l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul  lavoro  e  la
progressione  professionale  e  di  carriera  e' istituito, presso il
ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il   comitato
nazionale  per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed
uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici.
2. Fanno parte del comitato:
a)  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale o, per sua
delega, un Sottosegretario di stato, con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati  dalle  confederazioni  sindacali  dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c)  cinque  componenti  designati  dalle confederazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  dei  diversi  settori   economici,   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
d)  un  componente  designato  unitariamente  dalle  associazioni  di
rappresentanza, assistenza e tutela del  movimento  cooperativo  piu'
rappresentative sul piano nazionale;
e)  undici  componenti  designati  dalle associazioni e dai movimenti
femminili piu' rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo
della parita' e delle pari opportunita' nel lavoro;
f) il consigliere di parita' componente la commissione  centrale  per
l'impiego.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del comitato, senza diritto di
voto:
a)  sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con
competenze in materia di lavoro;
b)  cinque  rappresentanti,  rispettivamente,  dei  ministeri   della
pubblica  istruzione,  di  grazia  e  giustizia, degli affari esteri,
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  del  dipartimento
della funzione pubblica;
c)  cinque  funzionari  del  ministero  del lavoro e della previdenza
sociale con qualifica non inferiore a quella di primo  dirigente,  in
rappresentanza  delle  direzioni generali per l'impiego, dei rapporti
di  lavoro,  per  l'osservatorio  del  mercato  del   lavoro,   della
previdenza  ed  assistenza  sociale nonche' dell'ufficio centrale per
l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.
4. I componenti del  comitato  durano  in  carica  tre  anni  e  sono
nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, per ogni
componente effettivo e' nominato un supplente.
5. Il comitato e' convocato, oltre che ad iniziativa del ministro del
lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta meta'
piu' uno dei suoi componenti.
6. Il comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello
del   collegio   istruttorio   e  della  segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 7, nonche' in ordine alle relative spese.
7. Il vicepresidente del  comitato  e'  designato  dal  ministro  del
lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.
ART. 6
Compiti del comitato
1.  Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma
1, il comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative  all'attuazione
degli  obiettivi della parita' e delle pari opportunita', nonche' per
lo sviluppo e  il  perfezionamento  della  legislazione  vigente  che
direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
b)  informa  e  sensibilizza  l'opinione pubblica sulla necessita' di
promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella
vita lavorativa;
c) promuove l'adozione di azioni positive da parte delle  istituzioni
pubbliche  preposte  alla  politica  del lavoro, nonche' da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2;
d)  esprime,  a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di
azioni positive  ed  opera  il  controllo  sui  progetti  in  itinere
verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;
e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di
condotta  conformi  alla  parita'  e ad individuare le manifestazioni
anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della  legislazione  vigente  in
materia di parita';
g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando
gli  interessati  all'adozione  di  piani  di  azioni positive per la
rimozione delle discriminazioni pregresse  e  la  creazione  di  pari
opportunita' per le lavoratrici;
h)  puo'  richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i
luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile
e  femminile,  in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,   della
formazione e promozione professionale;
i)  promuove  una  adeguata  rappresentanza  di donne negli organismi
pubblici nazionali  e  locali  competenti  in  materia  di  lavoro  e
formazione professionale;
l) redige il rapporto di cui all'articolo 10.
ART. 7
Collegio istruttorio e segreteria tecnica
1.  Per  l'istruzione  degli atti relativi alla individuazione e alla
rimozione delle discriminazioni e per  la  redazione  dei  pareri  al
comitato  di  cui  all'articolo  5  e  ai  consiglieri di parita', e'
istituito un collegio istruttorio cosi' composto:
a) Il vicepresidente del comitato  di  cui  all'articolo  5,  che  lo
presiede;
b)  un  magistrato  designato dal ministero di grazia e giustizia fra
quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;
c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);
e) il consigliere di parita' di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio,  i  componenti
di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del comitato di
cui all'articolo 5 possono essere elevati a due.
3.  Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto
tecnico del comitato e  del  collegio  istruttorio  e'  istituita  la
segreteria  tecnica.  Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della
presidenza del comitato ed e' composta di personale proveniente dalle
varie direzioni generali del ministero del lavoro e della  previdenza
sociale,  coordinato da un dirigente generale del medesimo ministero.
La composizione della segreteria tecnica e' determinata  con  decreto
del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, sentito il
comitato.
4. Il comitato ha facolta' di deliberare in ordine  alla  stipula  di
convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche.
ART. 8
Consiglieri di parita'
1.  I consiglieri di parita' di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  sono  componenti  a  tutti  gli  effetti  delle  rispettive
commissioni regionali per l'impiego.
2. A livello provinciale e' nominato un consigliere di parita' presso
la  commissione  circoscrizionale  per  l'impiego  che  ha  sede  nel
capoluogo di provincia, con facolta' di intervenire presso  le  altre
commissioni circoscrizionali per l'impiego operanti nell'ambito della
medesima provincia.
3.  I  consiglieri di parita' di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  su  designazione  del
competente  organo delle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a  livello  nazionale  e  devono  essere
scelti  tra  persone  che  abbiano  maturato  un'esperienza  tecnico-
professionale di durata almeno triennale  nelle  materie  concernenti
l'ambito della presente legge.
4.  Il  consigliere  di parita' di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' componente  con  voto  deliberativo
della commissione centrale per l'impiego.
5.  Qualora  si determini parita' di voti nelle commissioni di cui ai
commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.
6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge  nell'ambito  delle
competenze  delle  commissioni circoscrizionali, regionali e centrale
per  l'impiego,  i  consiglieri  di  parita'  svolgono   ogni   utile
iniziativa per la realizzazione delle finalita' della presente legge.
Nell'esercizio  delle  funzioni  loro  attribuite,  i  consiglieri di
parita' sono  pubblici  funzionari  e  hanno  l'obbligo  di  rapporto
all'autorita'  giudiziaria  per  i  reati di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri di parita',  ai
rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parita' presso
gli enti locali regionali e provinciali.
7.  Per  l'espletamento  dei  propri compiti i consiglieri di parita'
possono richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire  presso  i
luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile
e   femminile,  in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,  della
formazione e promozione professionale.
8. I consiglieri di parita' di cui al  comma  2  e  quelli  regionali
competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui
all'articolo  4, comma 6, hanno facolta' di agire in giudizio sia nei
procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di  giudice  del
lavoro  che  davanti  al tribunale amministrativo regionale su delega
della lavoratrice ovvero di intervenire nei  giudizi  promossi  dalla
medesima ai sensi dell'articolo 4.
9.  I  consiglieri  di parita' ricevono comunicazioni sugli indirizzi
dal comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la
propria  attivita'.  I  consiglieri  di  parita'  hanno  facolta'  di
consultare  il comitato e il consigliere nazionale di parita' su ogni
questione ritenuta utile.
10. I consiglieri  di  parita'  di  cui  ai  commi  1,  2  e  4,  per
l'esercizio  delle  loro  funzioni,  sono domiciliati rispettivamente
presso l'ufficio regionale del lavoro e  della  massima  occupazione,
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso
una  direzione  generale  del ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale
e quanto necessario all'espletamento delle funzioni  dei  consiglieri
di  parita'.  Il  ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto, puo' modificare la collocazione del  consigliere  di
parita' nell'ambito del ministero.
11.  Oltre  al  gettone giornaliero di presenza per la partecipazione
alle  riunioni  delle  commissioni  circoscrizionali,   regionali   e
centrale  per  l'impiego, spettano ai consiglieri, di parita' gettoni
dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi
dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio,  entro  un  limite
massimo  fissato  annualmente  con  decreto del ministro del lavoro e
della previdenza sociale. L'onere relativo fa carico al bilancio  del
ministero del lavoro e della previdenza sociale.
12.  Il consigliere di parita'' ha diritto, se lavoratore dipendente,
a permessi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato.  Quando
intenda  esercitare  questo diritto, deve darne comunicazione scritta
al datore di lavoro, di regola tre giorni prima.
ART. 9
Rapporto sulla situazione del personale
1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti
sono tenute a  redigere  un  rapporto  almeno  ogni  due  anni  sulla
situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle
professioni ed  in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,  della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
effettivamente corrisposta.
2.  Il  rapporto  di  cui al comma 1 e' trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali e al consigliere regionale di parita'.
3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data  di
entrata   in  vigore  della  presente  legge,  in  conformita''  alle
indicazioni definite, nell'ambito  delle  specificazioni  di  cui  al
comma  1,  dal  ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge.
4.  Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non
trasmettano il rapporto, l'ispettorato regionale del  lavoro,  previa
segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse
a  provvedere  entro  sessanta  giorni.  In caso di inottemperanza si
applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  19  marzo  1955, n. 520. Nei casi piu'
gravi puo' essere disposta la sospensione per un  anno  dei  benefici
contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
ART. 10
Relazione al Parlamento
1.  Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  riferisce,
entro  trenta  giorni,  alle  competenti commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei  Deputati  sull'attuazione
della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal comitato di
cui all'articolo 5.
ART. 11
1.  Per  il  funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, a
decorrere dal 1991, e' autorizzata la spesa  di  lire  1.000  milioni
annui  per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2
e' autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000  milioni
annui.
2.  All'onere  di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del ministero del tesoro  per  l'anno  1991
utilizzando  l'accantonamento  "finanziamento  del comitato nazionale
per la parita' presso il ministero e delle  azioni  positive  per  le
pari opportunita'".
3.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
DECRETO LEGISLATIVO 29-10-1998, n.387
ART. 17
1. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, alla lettera b) le parole:  "pari  dignita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "pari opportunita'".
2. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 3, n.
29,  alla  lettera  c),  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"adottando   modalita'   organizzative   atte    a    favorirne    la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e
vita familiare;".
3.  Al  comma  1  dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e' aggiunta la seguente lettera "d)  possono  finanziare
programmi   di  azioni  positive  e  l'attivita'  dei  comitati  pari
opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio".
4. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, sono soppresse le parole da "previo" a "nazionale" e la parola
"comunita'" e' sostituita dalla parola "unione".
                       Capo IV- Norme di area
                    Sezione I - Capi di istituto
ART. 19 - COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO
1.  Il  capo  di  istituto  partecipa  e  concorre  al  processo   di
realizzazione  dell'autonomia  scolastica  che andra' a regime l'1-9-
2000.
In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno unificate
e comprese in una distinta disciplina di area tutte le norme relative
ai Capi d'Istituto.  Questa  specifica  sequenza  contrattuale  sara'
realizzata entro il 30-3-2000.
Nella  attuale  fase  transitoria i capi di istituto eserciteranno le
proprie funzioni nella prospettiva  dell'ingresso  delle  istituzioni
scolastiche  nel regime di autonomia previsto dalla normativa vigente
valorizzando le competenze acquisite nei corsi obbligatori di cui  al
decreto legislativo n.59/1998.
In  previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di cui
all'art. 21 della legge n. 59/97 sara'  avviata  entro  il  30-3-2000
un'apposita  sessione negoziale concernente la piena attuazione della
dirigenza scolastica.
2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell'istituzione
scolastica e la finalizza all'obiettivo della qualita'  dei  processi
formativi,   predisponendo   gli   strumenti   attuativi   del  piano
dell'offerta formativa.
3.  Il  capo  d'istituto,  in  relazione  all'assetto   organizzativo
conseguente   al   piano   dell'offerta   formativa  dell'istituzione
scolastica organizza la propria presenza in  servizio  e  il  proprio
tempo  di  lavoro  secondo i criteri della flessibilita', in rapporto
alle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza.
Il capo d'istituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore
settimanali, anche su base pluri settimanale.
4. Il capo d'istituto puo' avvalersi, nello svolgimento delle proprie
funzioni  organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti
da lui individuati sulla base della normativa vigente.
La  scelta  e'  effettuata,  ferma  restando  la  natura   fiduciaria
dell'incarico    correlata    alla    responsabilita'   sugli   esiti
dell'incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia  nel
servizio scolastico.
5.  In  relazione  agli  specifici  aspetti  di  carattere generale e
organizzativo inerenti al piano attuativo dell'offerta formativa,  il
capo  d'istituto,  prima dell'inizio dell'anno scolastico consulta il
responsabile amministrativo e, previa convocazione  di  una  apposita
riunione, informa il personale ATA.
6.  In  riferimento  al  comma  2  dell'art.  33  del  CCNL 4/8/95 le
modalita' le procedure e i compensi relativi  al  conferimento  degli
incarichi  sono  oggetto di contrattazione integrativa nazionale. Gli
stessi incarichi conferiti saranno oggetto di informazione preventiva
alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL parte  dei  livelli
di Amministrazione che li conferiscono.
ART. 20 - LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
1.   L'attivita'  del  capo  d'istituto  e'  oggetto  di  valutazione
periodica. In  attesa  della  piena  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  come  integrato  dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la
valutazione sara' formulata da un nucleo di valutazione da  istituire
entro  tre  mesi  dalla  sottoscrizione  del  presente contratto e da
rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sara' istituito  in
via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le
modalita'  indicate  nel  citato  art.  25  bis  comma  1. In sede di
contrattazione integrativa saranno definite le modalita', i contenuti
e  le  procedure  di  garanzia  in  caso  di  esito  negativo   della
valutazione.
2.  In  relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono
aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e
i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente.
DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29
ART. 25 bis
1.  Nell'ambito   dell'amministrazione   scolastica   periferica   la
qualifica   dirigenziale   per  i  capi  di  istituto  preposti  alle
istituzioni scolastiche ed educative alle quali e'  stata  attribuita
personalita'  giuridica  ed  autonomia a norma dell'articolo 21 della
legge 15  marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici  sono  inquadrati
in   ruoli   di  dimensione  regionale  e  rispondono,  agli  effetti
dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che  sono  valutati  tenuto
conto  della specificita' delle funzioni P sulla base delle verifiche
effettuate   da   un   nucleo   di   valutazione   istituito   presso
l'amministrazione  scolastica regionale, presieduto da un dirigente e
composto  da  esperti  anche  non  appartenenti   all'amministrazione
stessa.
2.   Il   dirigente   scolastico   assicura   la   gestione  unitaria
dell'istituzione, ne ha la  legale  rappresentanza,  e'  responsabile
della   gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e  dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle  competenze  degli  organi
collegiali  scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico autonomi
poteri  di  direzione,  di  coordinamento  e  di valorizzazione delle
risorse umane.   In particolare  il  dirigente  scolastico  organizza
l'attivita'  scolastica  secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al  comma  2  il  dirigente
scolastico  promuove  gli  interventi  per assicurare la qualita' dei
processi formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse  culturali,
professionali,  sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e  innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio   della
liberta'  di  scelta  educativa delle famiglie e per l'attuazione del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle   istituzioni
scolastiche,  spetta  al  dirigente  l'adozione  dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale dirigente  puo'  avvalersi  di
docenti   da  lui  individuati,  ai  quali  possono  essere  delegati
specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile  amministrativo,
che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive
di   massima  impartite  e  degli  obiettivi  assegnati,  ai  servizi
amministrativi ed ai servizi  generali  dell'istituzione  scolastica,
coordinando il relativo personale.
5.  Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio  di  istituto  motivata  relazione  sulla  direzione  e  il
coordinamento     dell'attivita'     formativa,    organizzativa    e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione  e  un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.
ART. 21 - L'INDENNITA DI DIREZIONE
1.  Ai  capi  di  istituto,  ivi  compresi gli incaricati, spetta una
indennita' accessoria mensile. Il relativo importo sara'  determinato
in sede di' contrattazione integrativa nazionale, che potra' definire
maggiorazioni  in  relazione  alla  tipologia e alla dimensione degli
istituti.
2. L'indennita' compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici
degli istituti di educazione, nonche' al direttori  dei  Conservatori
di   musica  e  delle  Accademie  e  al  Personale  incaricato  della
direzione.  Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione
di stato implicante il mancato esercizio  della  funzione  direttiva,
l'indennita'  di direzione per lo stesso periodo e' corrisposta anche
al dipendente che lo  abbia  sostituito,  ai  sensi  della  normativa
vigente.
Per  le  istituzioni scolastiche affidate in reggenza l'indennita' di
direzione e' corrisposta nella misura del 50% sia al capo  d'istituto
sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.
3.  La  contrattazione  integrativa  nazionale  determinera' criteri,
consistenza numerica del  personale  destinatario  e  decorrenza  per
l'attribuzione  di  una  indennita'  aggiuntiva  di direzione ai capi
d'istituto che abbiano superato le verifiche  di  cui  al  precedente
articolo 20.
ART. 22 - LA MOBILITA DEI CAPI DI ISTITUTO .
Al  fine  di agevolare la mobilita' dei capi d'istituto sono definite
le seguenti modalita':
a)  la  mobilita' dei capi d'istituto, rispettivamente titolari nelle
scuole elementari, medie, negli istituti  comprensivi  nonche'  nella
scuola  secondaria  di  secondo  grado,  e'  territoriale; in sede di
contrattazione  integrativa   nazionale   possono   essere   previste
precedenze  per  il  personale appartenente alle specifiche tipologie
dell'istituto;
b) in relazione al nuovo profilo professionale dei  capi  d'istituto,
conseguente  anche  ai  percorsi  di  formazione e all'attuazione del
dimensionamento della rete scolastica, la mobilita' professionale dei
dirigenti scolastici titolari della scuola elementare e secondaria di
primo grado verso la scuola  secondaria  superiore  e  viceversa,  si
effettua  sulla  base  di  requisiti  minimi  da  definire in sede di
contrattazione integrativa nazionale.
In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla mobilita'
d'ufficio assunte nel Contratto collettivo decentrato  nazionale  del
20/1/1999.
                   Sezione II - Personale docente
ART. 23 - AREA E FUNZIONE DOCENTE
1.  I  commi  4,  5  e  6  dell'articolo  38 del CCNL sottoscritto il
4/8/1995 sono cosi' sostituiti:
"4.  La  funzione  docente  si  fonda  sull'autonomia   culturale   e
professionale   dei   docenti;   essa   si  esplica  nelle  attivita'
individuali e collegiali e nella  partecipazione  alle  attivita'  di
aggiornamento e formazione in servizio.
5. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attivita'
collegiali,   elaborano,   attuano  e  verificano,  per  gli  aspetti
pedagogico - didattici, il piano dell'offerta formativa,  adattandone
l'articolazione  alle  differenziate  esigenze degli alunni e tenendo
conto del contesto socio - economico di riferimento.
6. Il profilo professionale dei docenti e' costituito  da  competenze
disciplinari,  pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo-
relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti,  che  si
sviluppano  col  maturare  dell'esperienza  didattica, l'attivita' di
studio e di sistematizzazione della pratica  didattica.  I  contenuti
della  prestazione professionale del personale docente si definiscono
nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema  nazionale
di  istruzione  e  nel  rispetto  degli indirizzi delineati nel piano
dell'offerta formativa della scuola."
2. I commi 7 e 8 dello stesso articolo  38  del  CCNL  4.8.1995  sono
soppressi.
ART.  24  -  MODALITA'  ORGANIZZATIVE  PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
DOCENTE
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni  modalita'  organizzativa
che  sia  espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno  dei  processi  innovativi  e  il
miglioramento dell'offerta formativa.
2.  Nel  rispetto  della liberta' d'insegnamento, i competenti organi
delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attivita'
didattiche nel modo piu' adeguato al tipo di  studi  e  ai  ritmi  di
apprendimento  degli  alunni. A tal fine possono adottare le forme di
flessibilita' previste dal Regolamento sulla autonomia  didattica  ed
organizzativa  delle  istituzioni  scolastiche di cui all'articolo 21
della  legge  n.  59  del  15  marzo  1997  -  e,   in   particolare,
dell'articolo   4  dello  stesso  Regolamento,  tenendo  conto  della
disciplina contrattuale.
3.    Nella   fase   attuale,   prima   della   concreta   attuazione
dell'autonomia, a partire dall'1/9/2000, e dell'entrata in vigore del
regolamento  previsto  dallo  stesso  articolo  21,  resta  ferma  la
disciplina  del  CCNL  del  4  agosto  1995, ivi comprese le norme di
interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000  e  comunque
ad  autonomia  attuata,  gli obblighi di lavoro del personale docente
sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al  comma  2.
Al  riguardo  entro  il  30-6-2000  le parti adegueranno le norme del
presente articolo in relazione alla piena  attuazione  dell'autonomia
scolastica   e   ad   eventuali   ulteriori   modifiche   legislative
intervenute. Le  istituzioni  scolastiche  che  nell'anno  scolastico
1998/1999   e   nell'anno   scolastico  1999/2000  abbiano  in  corso
sperimentazioni  dell'autonomia  adotteranno  la   disciplina   degli
obblighi  di  lavoro  funzionali  al  progetto avviato secondo quanto
indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di  lavoro  del  personale  docente  sono  funzionali
all'orario  di  servizio  stabilito  dal  piano  di  attivita' e sono
finalizzati allo svolgimento delle attivita'  di  insegnamento  e  di
tutte   le  ulteriori  attivita'  di  programmazione,  progettazione,
ricerca,  valutazione  e   documentazione   necessarie   all'efficace
svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro
del personale docente sono articolati in attivita' di insegnamento ed
in attivita' funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima  dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone,
sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano
annuale delle attivita' e i conseguenti impegni del personale docente
che puo' prevedere attivita' aggiuntive. Il piano e'  deliberato  dal
collegio  dei  docenti  nel  quadro  della programmazione dell'azione
educativa  e  con  la  stessa  procedura  e'  modificato,  nel  corso
dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
5. Il comma 1 dell'articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995
e' cosi' sostituito:
"L'attivita'   funzionale  all'insegnamento  e'  costituita  da  ogni
impegno  inerente  alla  funzione  docente   previsto   dai   diversi
ordinamenti  scolastici.  Essa  comprende tutte le attivita', anche a
carattere  collegiale,  di  programmazione,  progettazione,  ricerca,
valutazione,  documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la
preparazione dei lavori degli organi  collegiali,  la  partecipazione
alle  riunioni  e  l'attuazione  delle delibere adottate dai predetti
organi."
LEGGE N. 59 DEL 15 MARZO 1997
ART. 21
1.  L'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e  degli   istituti
educativi  si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia
e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche   le
funzioni  dell'amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di  istruzione,  fermi
restando  i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo
studio nonche' gli  elementi  comuni  all'intero  sistema  scolastico
pubblico  in  materia  di  gestione  e  programmazione definiti dallo
stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione  ai  circoli  didattici,  alle
scuole  medie,  alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria,
della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme  vigenti  in
materia  di  contabilita'  dello  stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli  istituti  educativi,  tenuto  conto
delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu'
regolamenti  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sulla  base dei criteri
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7,  8,  9,
10  e  11  del  presente  articolo.  Sugli  schemi  di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di stato,
il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di  parere  alle  commissioni,  i  regolamenti
possono  essere  comunque  emanati.  Con  i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297, con quelle della presente legge.
3.   I  requisiti  dimensionali  ottimali  per  l'attribuzione  della
personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni  scolastiche
di  cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire
agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione,  e
le   deroghe  dimensionali  in  relazione  a  particolari  situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle  esigenze
e  alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori
di  istruzione  compresi  nell'istituzione  scolastica.  Le   deroghe
dimensionali,  saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui  le  condizioni  di
viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4.  La  personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono attribuite alle
istituzioni scolastiche  di  cui  al  comma  1  a  mano  a  mano  che
raggiungono  i  requisiti  dimensionali  di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non  oltre
il  31  dicembre  2000  contestualmente  alla  gestione  di  tutte le
funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate
dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime
di  autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali  ed
economiche  delle  singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri
di gradualita' che  valorizzino  le  capacita'  di  iniziativa  delle
istituzioni stesse.
5.  La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche
gia'  in  possesso  di  personalita'  giuridica  e  di   quelle   che
l'acquistano  ai  sensi  del  comma 4 e' costituita dall'assegnazione
dello stato per il funzionamento amministrativo e didattico,  che  si
suddivide  in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione  finanziaria  e'  attribuita   senza   altro   vincolo   di
destinazione   che   quello  dell'utilizzazione  prioritaria  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  istruzione,  di  formazione  e  di
orientamento  proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola.
6.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  prevedono   autorizzazioni
preventive  per  l'accettazione  di  donazioni,  eredita' e legati da
parte  delle  istituzioni  scolastiche,  ivi  compresi  gli  istituti
superiori   di   istruzione   artistica,  delle  fondazioni  o  altre
istituzioni  aventi  finalita'  di   educazione   o   di   assistenza
scolastica.  Sono  fatte  salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui  cespiti
ereditari  e  su  quelli  ricevuti  per  donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito  personalita'
giuridica  e  autonomia  ai  sensi  del  comma  1  e  le  istituzioni
scolastiche  gia'  dotate  di  personalita'   e   autonomia,   previa
realizzazione   anche   per   queste   ultime   delle  operazioni  di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno  autonomia  organizzativa  e
didattica,  nel  rispetto  degli  obiettivi  del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione  della
flessibilita',     della    diversificazione,    dell'efficienza    e
dell'efficacia  del  servizio  scolastico,  alla  integrazione  e  al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale
essa  si  esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di  unita'  oraria  della  lezione,  dell'unitarieta'  del
gruppo  classe  e  delle  modalita'  di  organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalita' di  ottimizzazione  delle  risorse  umane,
finanziarie,  tecnologiche,  materiali  e temporali, fermi restando i
giorni di attivita' didattica annuale previsti a  livello  nazionale,
la  distribuzione  dell'attivita'  didattica  in  non  meno di cinque
giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi  annuali  di
servizio  dei  docenti  previsti dai contratti collettivi che possono
essere assolti invece che in cinque giorni settimanali  anche  sulla,
base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9.  L'autonomia  didattica  e'  finalizzata  al  perseguimento  degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel  rispetto
della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da
parte  delle famiglie e del diritto ad apprendere.  Essa si sostanzia
nella   scelta   libera  e  programmata  di  metodologie,  strumenti,
organizzazione e tempi di  insegnamento,  da  adottare  nel  rispetto
della  possibile  pluralita'  di  opzioni  metodologiche,  e  in ogni
iniziativa che sia  espressione  di  liberta'  progettuale,  compresa
l'eventuale   offerta   di   insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o
aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.  A
tal  fine,  sulla  base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti  criteri  per  la
determinazione  degli organici funzionali di istituto, fermi restando
il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello previsto per ciascuna delle discipline ed  attivita'  indicate
come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare  procedure  e  strumenti  di  verifica  e  valutazione della
produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10.  Nell'esercizio  dell'autonomia  organizzativa  e  didattica   le
istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che  prevedano  anche
percorsi   formativi   per  gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
dell'abbandono  e  della  dispersione   scolastica,   iniziative   di
utilizzazione  delle  strutture  e  delle  tecnologie  anche in orari
extrascolastici, e a fini  di  raccordo  con  il  mondo  del  lavoro,
iniziative  di  partecipazione  a  programmi  nazionali,  regionali o
comunitari   e,   nell'ambito   di   accordi   tra   le   regioni   e
l'amministrazione  scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi
formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche  autonomia
di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo  nei  limiti  del proficuo
esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa  gli  istituti
regionali  di  ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il
centro  europeo  dell'educazione,  la  biblioteca  di  documentazione
pedagogica  e  le  scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla
parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato  con  decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  sono  riformati  come  enti
finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche
autonome.
11.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi  del comma 2 sono altresi'
attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle accademie  di
belle  arti,  agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai
conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e
di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con  gli
adattamenti   resi  necessari  dalle  specificita'  proprie  di  tali
istituzioni.
12. Le universita' e le  istituzioni  scolastiche  possono  stipulare
convenzioni  allo  scopo  di  favorire attivita' di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari  di  cui  ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione  e'  affidata  ai
regolamenti   stessi.   Il   governo  e'  delegato  ad  aggiornare  e
coordinare, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
predette  disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  apportando  tutte  le
conseguenti e necessarie modifiche.
14.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni  generali  per
l'autonoma  allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci,
per  la  gestione  delle  risorse  ivi  iscritte  e  per  la   scelta
dell'affidamento  dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche,
anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui  al
comma  2.  e'  abrogato  il  comma  9  dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  il  Governo  e'  delegato ad emanare un decreto legislativo di
riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di  livello
nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico,  valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti
e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche
professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della  composizione,  dell'organizzazione  e  delle
funzioni  dei  nuovi  organi  con  le competenze dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e  13
nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b)  razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1,
lettera p);
c)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e   funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d)  valorizzazione  del  collegamento con le comunita' locali a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella
salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.
16.  Nel  rispetto  del principio della liberta' di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove  figure  professionali  del
personale  docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi
d'istituto e' conferita, la  qualifica  dirigenziale  contestualmente
all'acquisto  della  personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le  specificita'
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo  delle  disposizioni  del  decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, da  emanare  entro  un  anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a)  l'affidamento,  nel  rispetto  delle  competenze   degli   organi
collegiali   scolastici,   di   autonomi  compiti  di  direzione,  di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane,  di  gestione  di
risorse  finanziarie  e  strumentali, con connesse responsabilita' in
ordine ai risultati;
b)  il  raccordo  tra  i  compiti  previsti  dalla   lettera   a)   e
l'organizzazione  e  le  attribuzioni dell'amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato  al  personale
docente  con  adeguata  anzianita'  di  servizio,  in  armonia con le
modalita'  previste  dall'articolo  28  del  decreto  legislativo   3
febbraio 1993, n. 29;
d)  l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in
servizio, assegnati  ad  una  istituzione  scolastica  autonoma,  che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato
in  sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato
in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma
degli uffici periferici del ministero della  pubblica  istruzione  e'
realizzata  armonizzando  e  coordinando  i  compiti  e  le  funzioni
amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali  anche  in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19.  Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni
al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia
prevista  nel  presente  articolo,  una   relazione   sui   risultati
conseguiti,  anche al fine di apportare eventuali modifiche normative
che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano  disciplinano  con  propria  legge  la  materia di cui al
presente articolo nel rispetto e nei limiti  dei  propri  statuti  e,
delle relative norme di attuazione.
ART. 25 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE
1.  Le  attivita'  aggiuntive  consistono  in  attivita aggiuntive di
insegnamento e attivita' aggiuntive funzionali all'insegnamento.
2.  Le  attivita'  aggiuntive,  a  qualunque  titolo  prestate,  sono
deliberate   dal  collegio  dei  docenti  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili  in  coerenza  con  il  piano   dell'offerta
formativa.
3.  Il compenso orario e le modalita' di attribuzione delle attivita'
aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati
in sede di  contrattazione  integrativa  nazionale;  il  compenso  e'
incrementato  in  misura  non inferiore al 10%. Ove non sia possibile
una  quantificazione  oraria  dell'impegno,  si   possono   prevedere
compensi in misura forfettizzata.
4.  Il  compenso per le attivita aggiuntive d'insegnamento e' erogato
per le ore effettivamente prestate fino ad  un  massimo  di  sei  ore
settimanali.
5.  Tra  le attivita' funzionali all'insegnamento sono da considerare
retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti
il limite previsto dall'art. 42, comma 3, lettera a)  del  CCNL  4-8-
1995.
6.  I  compensi  per  le  collaborazioni  di cui all'art. 19, comma 4
saranno disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa.
ART.  26  -  AMPLIAMENTO   DELL'OFFERTA   FORMATIVA   E   PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
Le   istituzioni  scolastiche,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
ampliamento   dell'offerta   formativa,   potranno    prevedere    la
possibilita'  che  i docenti svolgano attivita' didattiche rivolte al
pubblico anche  di  adulti,  in  relazione  alle  esigenze  formative
provenienti  dal  territorio,  con  esclusione  dei propri alunni per
quanto riguarda le materie di insegnamento  comprese  nel  curriculum
scolastico.   Le   relative   deliberazioni   dovranno   puntualmente
regolamentare lo svolgimento di tali attivita'  precisando  anche  il
regime delle responsabilita'.
ART. 27 - COLLABORAZIONI PLURIME
I  docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole
che, per  la  realizzazione  di  specifici  progetti  deliberati  dai
competenti  organi,  abbiano  necessita'  di  disporre di particolari
competenze  professionali  non  presenti  nel  corpo  docente   della
istituzione  scolastica.  Tale  collaborazione  non  comporta esoneri
anche parziali dall'insegnamento nelle scuole  di  titolarita'  o  di
servizio ed e' autorizzata dal competente capo d'istituto.
ART. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalita' istituzionali della scuola in
regime  di  autonomia,  la  risorsa  fondamentale  e'  costituita dal
patrimonio   professionale   dei   docenti,   da   valorizzare    per
l'espletamento   di   specifiche   funzioni-obiettivo  riferite  alle
seguenti aree: la  gestione  del  piano  dell'offerta  formativa,  il
sostegno  al  lavoro  dei  docenti,  interventi  e  servizi  per  gli
studenti, realizzazione di progetti formativi d'intesa  con  enti  ed
istituzioni  esterni alla scuola.  Tali funzioni sono identificate ed
attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici  piani
dell'offerta   formativa.      Il   collegio  dei  docenti  determina
contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni -  obiettivo,  le
competenze  professionali  necessarie  per  il  perseguimento di tali
funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione  dei  risultati
attesi  e  la  durata di ciascun incarico. L'incarico e' rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresi', il responsabile  di
ciascuna  funzione,  sulla  base della valutazione comparativa sia di
comprovate esperienze professionali e  culturali  comunque  acquisite
sia di specifici corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione
della  Pubblica  Istruzione  o  sottoposti,  per  quanto  concerne la
qualita'    della    formazione,    alla    vigilanza    da     parte
dell'Amministrazione  stessa.  Costituisce requisito preferenziale la
dichiarata disponibilita' a  permanere  nella  scuola  per  tutta  la
durata dell'incarico.
2.  Gli  incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate
nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di  natura  analoga  e
non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento.
3.  Le  scuole  invieranno tempestivamente al competente provveditore
agli  studi  che  le  trasmettera'  subito  all'Osservatorio  di  cui
all'articolo  12  -  schede  informative  aggiornate  in  ordine alla
quantita' e alla tipologia degli  incarichi  conferiti  e  cio'  allo
scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile
anche  ad  apportare  eventuali  modifiche  o integrazioni ai criteri
operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.
4. La contrattazione  integrativa  nazionale  determina,  nell'ambito
delle  risorse  di  cui  all'articolo  42,  comma  4,  con decorrenza
1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per  l'espletamento  degli
incarichi,  i  criteri  generali e operativi, nonche' le procedure di
conferimento.    In  ogni  caso  la  retribuzione  non  puo''  essere
inferiore  al  50%  della  maggiorazione  retributiva prevista per il
personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato
non puo' superare il numero di 50.000 unita', salva  la  possibilita'
di   elevare  tale  numero  in  sede  di  contrattazione  integrativa
nazionale qualora siano  acquisite  ulteriori  risorse  espressamente
destinate all'istituto contrattuale.
5.  L'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al presente articolo e'
valutabile ai fini dell'accesso agli incarichi  in  altre  scuole  e,
piu'  in  generale,  nell'Amministrazione scolastica, nonche' ai fini
dell'accesso alla dirigenza scolastica.
6.  l'incarico  di  collaboratore  vicario  del  capo  d'istituto  e'
equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al
presente  articolo  e  rientra  nei  limiti  numerici  previsti   dal
precedente comma 4.
7. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i
criteri  e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate
alle funzioni-obiettivo di  cui  al  presente  articolo  che  saranno
assegnate   in   un   apposito  capitolo  del  fondo  d'istituto.  La
ripartizione terra' conto della dimensione e  della  tipologia  delle
istituzioni  scolastiche,  destinando  a ciascuna di esse risorse per
non meno di tre e per non  piu'  di  sei  incarichi.  Le  istituzioni
scolastiche    possono    nel   caso   in   cui   non   attivino   le
funzioni-obiettivo utilizzare nell'anno scolastico successivo, con la
stessa finalita', le risorse assegnate.
ART.  29  -  TRATTAMENTO  ECONOMICO  CONNESSO  ALLO  SVILUPPO   DELLA
PROFESSIONE DOCENTE
1.   E'  offerta  l'opportunita'  di  riconoscimento  della  crescita
professionale nell'esercizio della funzione docente per favorire  una
dinamica  retributiva  e  professionale  in  grado  di valorizzare le
professionalita' acquisite con particolare riferimento  all'attivita'
di   insegnamento.  Essa  consiste  nella  possibilita'  per  ciascun
docente, con 10 anni di servizio  di  insegnamento  dalla  nomina  in
ruolo,  di  acquisire un trattamento economico accessorio consistente
in una maggiorazione pari a £ 6.000.000  annue.  Il  diritto  a  tale
maggiorazione  matura  a  seguito  del  superamento  di una procedura
concorsuale selettiva per  prove  e  titoli  attivata  ordinariamente
nell'ambito   della   provincia  in  cui  e'  situata  la  scuola  di
titolarita'. La  maggiorazione  ha  effetto  in  tutte  le  posizioni
stipendiali   successive,  salvo  esito  negativo  delle  valutazioni
periodiche di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potra' accedere almeno il 20%
del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque  un  numero  di
destinatari  del  beneficio  economico  da  determinare  in  sede  di
contrattazione integrativa nazionale sulla base delle  disponibilita'
di cui all'articolo 42, comma 3. Subordinatamente all'acquisizione di
ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all'art. 42, comma 3, la
percentuale  dei percettori della maggiorazione retributiva di cui al
presente articolo potra' essere aumentata fino al 30%  del  personale
di  ruolo  alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della
maggiorazione e' fissata al 1 gennaio 2001.
Con le stesse procedure si  provvedera',  a  cadenza  biennale,  alla
reintegrazione  delle  predette  quote  percentuali.  A  tal fine, le
procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per  posti  o  per
raggruppamenti   di   cattedra   individuati  per  aree  disciplinari
omogenee, secondo i seguenti criteri:
a)  la  procedura  si  articola  nella  valutazione   del   curricolo
professionale  e  culturale,  debitamente  certificato,  e  in  prove
riguardanti la metodologia pedagogico -  didattica  e  le  conoscenze
disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;
b)  i  contenuti  delle  prove ed i criteri per la costituzione delle
commissioni giudicanti sono  definiti  dal  Ministro  della  Pubblica
Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
c)  la  procedura  puo'  prevedere  momenti  formativi  da realizzare
eventualmente in collaborazione con  l'Universita'  e  con  l'impegno
dell'Amministrazione   ad   offrire   opportunita'   distribuite  sul
territorio.
3.  La  contrattazione  integrativa  nazionale  fissera' le procedure
concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione  di  cui
al  presente articolo, e disciplinera' le modalita' delle valutazioni
periodiche necessarie per conservare il  diritto  alla  maggiorazione
anche nelle posizioni stipendiali successive.
4.  Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare,
anche ai  fini  del  successivo  rinnovo  contrattuale,  l'esperienza
applicativa  della presente normativa sulla base dei dati forniti dal
Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dell'A.R.A.N.
                     Sezione III - Personale ATA
ART. 30 - AREA E FUNZIONI
1. Il personale amministrativo, tecnico e  ausiliario  statale  degli
istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti
d'arte,  dei  licei  artistici,  dei  conservatori  di  musica, delle
accademie  di  belle  arti,  dell'accademia   nazionale   di   danza,
dell'accademia   nazionale   d'arte   drammatica,  delle  istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali  statali,  assolve  alle
funzioni    amministrative,   contabili,   gestionali,   strumentali,
operative e di sorveglianza connesse all'attivita' delle  istituzioni
scolastiche,  in rapporto ai collaborazione con il capo di istituto e
con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi  dell'autonomia
scolastica  di  cui  all'articolo  21  della  legge  n.  59/1997  dei
regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali
riorganizzate,  in  ogni  istituzione  scolastica,  sulla  base   del
principio  generale dell'unita' dei servizi amministrativi e generali
e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
3. Il  -  di  cui  al  comma  1  e'  collocato  nella  distinta  area
contrattuale del personale A.T.A.
LEGGE 59/97
ARTICOLO 21
(vedi pagina 46)
ART. 31 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1.  I  profili professionali del personale ATA sono individuati dalla
tabella A.   Le  modalita'  di  accesso  restano  disciplinate  dalle
disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali
che sono individuati dall'allegata tabella B.
2.  Il  nuovo  sistema di classificazione del personale, improntato a
criteri di flessibilita' correlati alle innovazioni organizzative,  e
articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o piu' categorie
e  profili professionali; ogni dipendente e' inquadrato, in base alla
ex qualifica e profilo professionale  di  appartenenza,  nell'area  e
nella posizione economica ove questa e' confluita, secondo la tabella
C, senza incremento di spesa.
ART. 32 - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a)  dalle  attivita'  e  mansioni  espressamente previste dal profilo
professionale di appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nell'ambito dei  profili  professionali
comportano l'assunzione di responsabilita' ulteriori, per le quali si
applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 36.
2. I passaggi interni al sistema di classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a)  I  passaggi  del  personale  A.T.A. da un'area inferiore all'area
immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive  previa
frequenza  di apposito corso organizzato dall'amministrazione, le cui
modalita'  verranno  definite  con  la   contrattazione   integrativa
nazionale.  Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente
amministrativo a direttore dei  servizi  generali  ed  amministrativi
sara'  oggetto  di  specifica  disciplina  in modo da tener conto del
nuovo    assetto     organizzativo     conseguente     all'attuazione
dell'autonomia,  secondo  quanto  previsto dagli artt. 30, comma 2, e
34.
b) Alle predette procedure selettive e' consentita la  partecipazione
anche  del  personale  privo  dei  titoli  di  studio previsti per il
profilo,  professionale  di   destinazione-fatti   salvi   i   titoli
abilitativi previsti da norme di legge-purche' in possesso del titolo
di  studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo
di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo
profilo.
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da una  posizione  all'altra  all'interno
dell'area   avverra'   mediante   percorsi   di   qualificazione   ed
aggiornamento professionale, ovvero con  il  possesso  dei  requisiti
culturali  e/o  professionali  richiesti  per  l'accesso  al  profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
3. I passaggi di cui alle lettere A e B  sono  possibili  nei  limiti
della  dotazione  organica  e  nella aliquota di posti prevista a tal
fine.
ART. 33 - ORARIO DI LAVORO
1. L'orario ordinario di lavoro e' di 36  ore  settimanali  di  norma
suddivise in sei ore continuative antimeridiane.
2.   In   sede   di   contrattazione  integrativa  nazionale  saranno
disciplinate le modalita' di articolazione dei  diversi  istituti  di
flessibilita'  dell'orario  di  lavoro, ivi inclusa la disciplina dei
ritardi, recuperi e  riposi  compensativi  sulla  base  dei  seguenti
criteri:
-  l'orario  di  lavoro  e'  funzionale  all'orario  di servizio e di
apertura all'utenza;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualita' delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con  altri  uffici  ed  altre
amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
3.  L'orario  di  lavoro massimo giornaliero e' di nove ore. La pausa
non puo essere inferiore a 30 minuti.
4.  In  quanto  autorizzate,  compatibilmente  con  gli  stanziamenti
d'istituto,  le  prestazioni  eccedenti  l'orario  di  servizio  sono
retribuite con le modalita'  e  nella  misura  definite  in  sede  di
contrattazione integrativa nazionale.
5.  Al personale adibito a regimi d'orario articolati su piu' turni o
coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative  oscillazioni
degli  orari  individuali  finalizzati  all'ampliamento  dei  servizi
all'utenza e/o comprendenti particolari gravosita', e'  applicata,  a
decorrere  dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo,
una riduzione d'orario a 35  ore  settimanali.  La  riduzione  potra'
realizzarsi  alla  condizione  che,  nel  quadro  degli  obiettivi di
efficienza  ed  efficacia  dei  servizi,  il   relativo   costo   sia
fronteggiato  con  proporzionali  riduzioni  di  lavoro straordinario
oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che  portano