AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito del parere favorevole espresso dal Governo in data 7 maggio 1999 sul testo dell'accordo relativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 del personale del Comparto Scuola, nonche' della certificazione della Corte dei conti in data 24 maggio 1999 sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 26 maggio 1999 alle ore 13 ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Per le OO.SS. di categoria: CGIL/SNS; CISL/SCUOLA; UIL/SCUOLA; CONFSAL/SNALS; GILDA/UNAMS; Per le Confederazioni sindacali: CGIL; CISL; UIL; CONFSAL. Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto Scuola per il quadriennio normativo 1998-2001 e del biennio economico 1998-1999. Titolo I - Rapporto di lavoro. CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali: a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi; b) area della funzione docente; c) area della specifica dirigenza scolastica. 2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa. 3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto, legislativo n. 29 del 1993. 6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993. 7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433 e 434 il presente contratto di lavoro si applica anche al personale scolastico delle provincie autonome di Bolzano e Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale entro i limiti di compatibilita' fissati dai richiamati provvedimenti. DECRETO LEGISLATIVO 29/1993 ART. 51 1 Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'A.R.A.N. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue valutazioni, per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. 2. L' A.R.A.N. informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative. 3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'A.R.A.N. acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'A.R.A.N. Per le amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'A.R.A.N. trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle Regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato- citta'. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti. 5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'A.R.A.N., al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il Presidente dell'A.R.A.N. sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva, l'A.R.A.N., sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. 7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'A.R.A.N. ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente. ART. 52. 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato- regioni e Stato-citta' per i contratti collettivi nazionali relativi alle amministrazioni di cui all'articolo 46, terzo comma, lettera a), quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato e' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con i propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci. 4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo 20. ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI 1. In attuazione dell'art. 53, del decreto legislativo n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro. 2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. 3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato. DECRETO LEGISLATIVO 29/1993 ART. 53 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 51, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Capo II - Relazioni sindacali ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilita' dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettivita'. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. 2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le modalita', i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6; a livello provinciale e' collocata la contrattazione decentrata di cui all'articolo 4, comma 2; b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese. Essa puo' prevedere altresi' l'istituzione di commissioni paritetiche con finalita' propositive, secondo le modalita' indicate nell'articolo 5; c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2. ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 1. La contrattazione collettiva integrativa e' finalizzata ad incrementare la qualita' del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalita' coinvolte.I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonche' i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie: con cadenza annuale: a)i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell'attivita' formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonche' le modalita' di verifica dei risultati conseguiti; b)la mobilita' interna al comparto ed incompartimentale; c)procedure e criteri di utilizzazione del personale; con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti: a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia; b) i criteri per la assegnazione dell'indennita' di direzione ai capi di istituto; c) i criteri per la assegnazione dell'indennita' di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi; d) le linee di indirizzo per l'attivita' di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonche' i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalita' di verifica dei risultati conseguiti; e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati; g) l'articolazione e le modalita' di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio; h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonche' la quota di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalita' dei docenti e del personale ATA; i) le indennita' di turno notturno, notturno-festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative; l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto. 2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) l'utilizzazione del personale in altre attivita' di insegnamento, del personale soprannumerario, nonche' di quello collocato fuori ruolo; b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; c) i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale; d) le opportunita' formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti; e) l'esercizio dei permessi sindacali. 3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verra' rivista per adeguarla con il completamento dell'autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno. DECRETO LEGISLATIVO 29/1993 ART. 45 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate dall'articolo 10 e dai contratti collettivi. 3. Mediante appositi accordi tra l'A.R.A.N. e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. 4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. ART. 5 - PARTECIPAZIONE 1. L'Amministrazione scolastica nazionale, regionale e provinciale, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilita', fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'articolo 9 sulle seguenti materie: a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993; b) modalita' organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato; c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale; d) operativita' di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attivita' scolastica; e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale; f) andamento generale della mobilita' del personale; g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttivita' ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto; h) informazioni di cui al comma 6 dell'art. 19. 2. Gli incontri per l'informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonche' i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all'articolo 9 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche. 3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, puo' essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame piu' approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l'Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata. 4. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di qui all'articolo 9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie: a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993; b) le modalita' organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilita' di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa. Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verra' rivista per adeguarla al completamento dell'autonomia scolastica, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 22 gennaio 1999, convertito in legge n.69/1999. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno. DECRETO LEGISLATIVO 29/93 ART. 31 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: (omissis) c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle. DECRETO - LEGGE 22 GENNAIO 1999, N.5 CONVERTITO IN LEGGE. 24 MARZO 1999, N. 6: ART. 1. In deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto "scuola" si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della rappresentativita'' delle organizzazioni e confederazioni sindacali: a) in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto "scuola" si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati mediante accordi tra l'A.R.A.N. e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 -bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993; b) in via transitoria, limitatamente al comparto "scuola", l'A.R.A.N. procede alla verifica della rappresentativita'' delle organizzazioni e delle confederazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del 2001 l'A.R.A.N. provvede, limitatamente al comparto "scuola", alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. ART. 2 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalita' previste dal presente articolo. 2. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto ciascuna istituzione scolastica e' sede di contrattazione integrativa. 3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie: a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) modalita' di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa; c) utilizzazione dei servizi sociali; d) modalita' e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonche' i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990; e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; f) attivita' e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi; g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attivita' aggiuntive; h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unita' didattica; ritorni pomeridiani; i) modalita' relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonche' i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attivita' retribuite con il fondo di istituto; l) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento. 4. Sulle seguenti materie l'informazione e' successiva: a) nominativi del personale utilizzato nelle attivita' e progetti retribuiti con il fondo di istituto; b) criteri di individuazione e modalita' di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonche' da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni. L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti. 5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9 puo' chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che puo' concludersi con un'intesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa. 6. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal Presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonche' la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie. ART. 7 - ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO Entro il 30 giugno 2000, l'A.R.A.N. e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione delle stesse organizzazioni sindacali e del Ministero della Pubblica Istruzione. ART. 8 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa. ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI 1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue: I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE a) Per la parte pubblica: - dal Ministro o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa. b) Per le organizzazioni sindacali: - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE, a) Per la parte pubblica: - dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione puo' avvalersi, in qualita' di consulenti, di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia. b) Per le organizzazioni sindacali: - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. III -A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA a) Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico; b) Per le organizzazioni sindacali: - dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni; - dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione delle RSU. 2. L'amministrazione scolastica puo' avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.). CAPO III - NORME COMUNI ART. 10 -DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. 2. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalita' burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti. Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa. 3. La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica e' tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualita' professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente. Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunita' formative da parte dei capi d'istituto, del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso, saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilita' legate a specificita' territoriali. 4. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti in essere con il concorso dei docenti. 5. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni non contrattualizzate, viene costituito, entro il 30 giugno 1999, un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero Pubblica Istruzione. ART. 11 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO 1. Il Ministero della Pubblica Istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini dell'attuazione di interventi integrati, individua, tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole situate nelle zone a rischio di devianza sociale e criminalita' minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale. 2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della Pubblica Istruzione in base alle disponibilita' delle risorse complessive previste nella contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi individuati. 3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sara' corrisposta un'indennita' mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista dalla realizzazione del progetto stesso. 4. La dichiarazione di disponibilita' ad assicurare la permanenza per la durata prevista dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, da' titolo alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra. 5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati: a) i criteri generali per la selezione dei progetti da finanziare; b) i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati; c) i criteri di utilizzo a livello d'istituto delle risorse destinate al personale coinvolto nei progetti, inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi specifici per il personale nell'ambito delle risorse disponibili per la formazione del personale scolastico. 6. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione promuovera' le opportune iniziative per assicurare l'integrazione interistituzionale degli interventi e delle risorse. ART. 12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO 1. Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilita', riqualificazione e riconversione professionale, nonche' di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilita' professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento il Ministero della Pubblica Istruzione emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare riguardo: - ai processi di autonomia e di innovazione in atto; - al potenziamento e al miglioramento della qualita' professionale; - al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni, nonche' all'esigenza di formazione continua degli adulti; - ai processi di informatizzazione, con particolare riguardo alla valorizzazione della professionalita' ATA in connessione con l'attuazione dell'autonomia organizzativa e amministrativo - contabile. 2. Per garantire le attivita' formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonche' le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i livelli e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresi' definiti i criteri di ripartizione delle risorse. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa. 3. Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa e' istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di esperti. Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno l'opportunita' di una revisione dell'organismo ai fini del prossimo rinnovo contrattuale. Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a livello territoriale, sara' avviato il decentramento funzionale dell'Osservatorio a livello regionale. Articolazione e modalita' di composizione dell'Osservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalita' e snellezza operativa. 4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta. In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua: - i fabbisogni formativi; - le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale; - i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti alle professionalita' necessarie per l'espletamento delle funzioni - obiettivo di cui all'articolo 28. Con riferimento alle medesime funzioni, contribuisce, altresi', alla progettazione dei relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli elementi formativi caratterizzanti e le modalita' di certificazione degli stessi; - le linee generali per la formazione del personale coinvolto nella realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11. L'Osservatorio attua, inoltre, relativamente alla tipologia delle funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche, il monitoraggio dei relativi incarichi di cui all'articolo 28 assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio stesso. 5. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti privati che intendano svolgere attivita' formative riconosciute dall'Amministrazione. ART. 13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE 1. La partecipazione ad attivita' di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalita'. 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. 3. Il personale docente puo' usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione. 4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza e' considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio. 5. E' abrogato l'articolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e 13. ART. 14 - FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA 1. L'avvio dell'applicazione della legge n. 341/1990 (formazione universitaria per i docenti) rappresenta un'occasione per: - un impiego di competenze professionali della scuola presso le sedi universitarie, in attivita' di formazione non esclusivamente rivolte al tutoraggio, per le quali andranno definiti, nel rispetto dell'autonomia universitaria, appositi istituti contrattuali nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3-8-1998, n.315; - valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei futuri docenti. In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati: a) le procedure di mobilita' dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie; b) le procedure di' mobilita' dei docenti con altre funzioni nelle universita'; c) le modalita' di svolgimento delle attivita' di tirocinio presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attivita' scolastica da parte dei docenti in formazione. 2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalita' di articolazione dell'orario di lavoro e l'utilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza, in particolare, mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti dall'Amministrazione. LEGGE 19-11-1990, N. 341. ART. 1. Titoli universitari 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (du); b) diploma di laurea (dl); c) diploma di specializzazione (ds); d) dottorato di ricerca (dr). ART. 2. Diploma universitario (omissis) ART. 3 Diploma di laurea 1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. 2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (Cun), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi), acquisito il parere del Consiglio di stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalita' e contenuti, comprese le attivita' di tirocinio didattico. I Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma secondo, della presente legge. 4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma terzo contiene altresi', norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le universita' italiane e con quelle dei paesi dell'area linguistica francese. 5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle localita' ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli - Venezia Giulia, d'intesa con i ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le universita' italiane, con quelle dei paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene. 6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma terzo o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma secondo e' titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita, nonche' le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso. 7. I corsi di laurea di cui al comma secondo sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma terzo. 8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio. ART. 4. Diploma di specializzazione 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma terzo, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma secondo del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonche' attivita' di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalita' di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 3, commi settimo e ottavo. 4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma terzo o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi', con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma secondo che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego. (omissis) LEGGE n. 315 del 3.8.1998 ART. 1. 1. E' autorizzata la spesa: a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1 gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti da attivita' di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonche dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attivita'. L'importo dei compensi e' determinato con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche; d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo della ricerca scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sul fondo e nei limiti della disponibilita' di cui alla presente lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennita' per i componenti, per attivita' di studio, indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonche' per assunzioni a tempo determinato, per le predette attivita' e nel limite di quindici unita', secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni; e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto large binocular telescope, con contributo all'osservatorio astrofisico di Arcetri; f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni; g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie; h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del politecnico di Torino nella sede di Mondovi'; i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da assegnare all'universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative strutture. 2. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: " e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (cee) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche' g)". 3. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprieta' pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto" b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono premesse le seguenti parole: "qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile, ", c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: da realizzare, sono inserite le seguenti: "o da acquistare" 4. Le universita' possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalita' sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica. 5. Per le affinita' di cui al comma 4 possono essere altresi' utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6. 6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge e' assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle universita', ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge. 7. All'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "delle accademie di belle arti" sono inserite le seguenti: "degli istituti superiori per le industrie artistiche". 8. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8". ART. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) per il triennio 1998- 2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) per il triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi Per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al ministero della pubblica istruzione. 4 Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (omissis) ART. 15 - MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE 1. Sara' favorita la mobilita' professionale del personale della scuola non solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. I criteri e le modalita' per attuare la mobilita' territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale. 2. In tale sede saranno definiti modalita' e criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla mobilita' territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti. 3. Analogamente si procedera' per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale. 4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilita' professionale e' finalizzata a: a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalita' esistenti; b) favorire la mobilita' professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale. Cio' si puo' realizzare anche attraverso: - specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati all'assegnazione di posti di lavoro vacanti; - rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria, per l'effettiva frequenza dei corsi; - indennita' forfettaria di prima sistemazione; - incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego. 5. La mobilita' professionale a domanda nell'ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorita', al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione. 6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto e' tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d'ufficio, nella procedura di mobilita' relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso. 7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra e' altresi' orientata verso le esigenze emergenti dall'attuazione dell'autonomia scolastica, con l'individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo dell'educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, all'espansione dell'istruzione e formazione integrata post-secondaria, nonche' al rafforzamento dell'efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche. 8. Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sara' effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche, di reti di scuole o di ambiti territoriali sub - provinciali, dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia scolastica, fermo restando quanto previsto per il personale ATA dall'articolo 36, comma 5. 9. Sulla base di accordi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilita' intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalita' per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevedera' anche le modalita' di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennita' di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute. 10. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilita' professionale anche a seguito di procedure concorsuali e applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d'ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonche' la competenza degli organi individuali o collegiali cui e' demandata la formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 11. Ai sensi dell'art.56 del decreto legislativo n. 29/1993 come novellato dall'art.25 del decreto legislativo n. 80/1998, il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarita', previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione e' corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione. In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avra' luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo. ART. 16 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potra' essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione l'articolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 4/8/95. ART. 17 - SNELLIMENTO BUROCRATICO In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati i criteri per l'attivazione di progetti nazionali volti: -al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico; -alla istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la carriera, i titoli professionali ed il trattamento economico dell'interessato anche ai fini pensionistici. ART. 18 - PARI OPPORTUNITA' 1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e' istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunita' con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato e' costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato e' nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione e' tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone nonche' a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunita', per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: - percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunita' in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; - azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni piu' qualificate; - iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonche' pratiche discriminatorie in generale; - flessibilita' degli orari di lavoro; - fruizione del part-time; - processi di mobilita'. 4. L'amministrazione assicura l'operativita' del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione. 5. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato. 6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente e' nominato dal Provveditore agli studi. LEGGE 10-4-1991, N. 125 ART. 1. 1. Le disposizioni contenute nella. presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunita'. 2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di: a) eliminare le disparita' di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita'; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilita'; e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilita' familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi. 3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parita' di cui all'articolo 8, dai centri per la parita' e le pari opportunita' a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. ART. 2 Attuazione di azioni positive, finanziamenti 1. Le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale che adottano i progetti di azioni positive di cui all'articolo 1, possono richiedere al ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione. 3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di azioni positive, o di singole parti, in relazione alla complessita' del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente gia' riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione e' effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma. 4. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1. 5. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, e' subordinato al parere del comitato di cui all'articolo 5. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale sentito inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria attivita', il comitato di cui all'articolo 5 o il consigliere di parita' di cui all'articolo 8, adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. ART. 3 Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale. 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal fondo sociale europeo, e' destinata una quota del fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica. In sede di prima applicazione la predetta quota e' fissata nella misura del dieci per cento. 2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il comitato di cui all'articolo 5. 3. La quota del fondo di rotazione di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati. ART. 4 Azioni in giudizio 1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso. 2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione. 4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parita' di cui all'articolo 8, comma 2, competente per territorio. 5. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione. 6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere proposto dal consigliere di parita' istituito a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio istruttorio di cui all'articolo 7, da allegare al ricorso stesso, e sentita la commissione regionale per l'impiego. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso puo' essere comunque proposto. 7. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' il consigliere regionale per la parita' competente per territorio, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano. 8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si applica l'articolo 650 del codice penale richiamato dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 9. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'ispettorato del lavoro ai ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste. 10. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977. ART. 5 Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici. 1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera e' istituito, presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, il comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici. 2. Fanno parte del comitato: a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di stato, con funzioni di presidente; b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari opportunita' nel lavoro; f) il consigliere di parita' componente la commissione centrale per l'impiego. 3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del comitato, senza diritto di voto: a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro; b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del dipartimento della funzione pubblica; c) cinque funzionari del ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonche' dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori. 4. I componenti del comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. 5. Il comitato e' convocato, oltre che ad iniziativa del ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti. 6. Il comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7, nonche' in ordine alle relative spese. 7. Il vicepresidente del comitato e' designato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti. ART. 6 Compiti del comitato 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, il comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare: a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parita' e delle pari opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita' di promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; c) promuove l'adozione di azioni positive da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro, nonche' da parte dei soggetti di cui all'articolo 2; d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale; e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parita' e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parita'; g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunita' per le lavoratrici; h) puo' richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale; i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; l) redige il rapporto di cui all'articolo 10. ART. 7 Collegio istruttorio e segreteria tecnica 1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parita', e' istituito un collegio istruttorio cosi' composto: a) Il vicepresidente del comitato di cui all'articolo 5, che lo presiede; b) un magistrato designato dal ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro; c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro; d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a); e) il consigliere di parita' di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del comitato di cui all'articolo 5 possono essere elevati a due. 3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del comitato e del collegio istruttorio e' istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del comitato ed e' composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo ministero. La composizione della segreteria tecnica e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato. 4. Il comitato ha facolta' di deliberare in ordine alla stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche. ART. 8 Consiglieri di parita' 1. I consiglieri di parita' di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per l'impiego. 2. A livello provinciale e' nominato un consigliere di parita' presso la commissione circoscrizionale per l'impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con facolta' di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per l'impiego operanti nell'ambito della medesima provincia. 3. I consiglieri di parita' di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza tecnico- professionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente legge. 4. Il consigliere di parita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' componente con voto deliberativo della commissione centrale per l'impiego. 5. Qualora si determini parita' di voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente. 6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, i consiglieri di parita' svolgono ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalita' della presente legge. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di parita' sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri di parita', ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parita' presso gli enti locali regionali e provinciali. 7. Per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parita' possono richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale. 8. I consiglieri di parita' di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui all'articolo 4, comma 6, hanno facolta' di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo 4. 9. I consiglieri di parita' ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la propria attivita'. I consiglieri di parita' hanno facolta' di consultare il comitato e il consigliere nazionale di parita' su ogni questione ritenuta utile. 10. I consiglieri di parita' di cui ai commi 1, 2 e 4, per l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione generale del ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di parita'. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, puo' modificare la collocazione del consigliere di parita' nell'ambito del ministero. 11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri, di parita' gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'onere relativo fa carico al bilancio del ministero del lavoro e della previdenza sociale. 12. Il consigliere di parita'' ha diritto, se lavoratore dipendente, a permessi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima. ART. 9 Rapporto sulla situazione del personale 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 2. Il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parita'. 3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita'' alle indicazioni definite, nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, l'ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi piu' gravi puo' essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda. ART. 10 Relazione al Parlamento 1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sull'attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal comitato di cui all'articolo 5. ART. 11 1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 e' autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui. 2. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento "finanziamento del comitato nazionale per la parita' presso il ministero e delle azioni positive per le pari opportunita'". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. DECRETO LEGISLATIVO 29-10-1998, n.387 ART. 17 1. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera b) le parole: "pari dignita'" sono sostituite dalle seguenti: "pari opportunita'". 2. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 3, n. 29, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "adottando modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;". 3. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunta la seguente lettera "d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei comitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio". 4. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole da "previo" a "nazionale" e la parola "comunita'" e' sostituita dalla parola "unione". Capo IV- Norme di area Sezione I - Capi di istituto ART. 19 - COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO 1. Il capo di istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica che andra' a regime l'1-9- 2000. In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno unificate e comprese in una distinta disciplina di area tutte le norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica sequenza contrattuale sara' realizzata entro il 30-3-2000. Nella attuale fase transitoria i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella prospettiva dell'ingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi obbligatori di cui al decreto legislativo n.59/1998. In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge n. 59/97 sara' avviata entro il 30-3-2000 un'apposita sessione negoziale concernente la piena attuazione della dirigenza scolastica. 2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e la finalizza all'obiettivo della qualita' dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell'offerta formativa. 3. Il capo d'istituto, in relazione all'assetto organizzativo conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo i criteri della flessibilita', in rapporto alle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza. Il capo d'istituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche su base pluri settimanale. 4. Il capo d'istituto puo' avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta e' effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico correlata alla responsabilita' sugli esiti dell'incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico. 5. In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo dell'offerta formativa, il capo d'istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale ATA. 6. In riferimento al comma 2 dell'art. 33 del CCNL 4/8/95 le modalita' le procedure e i compensi relativi al conferimento degli incarichi sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale. Gli stessi incarichi conferiti saranno oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL parte dei livelli di Amministrazione che li conferiscono. ART. 20 - LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO 1. L'attivita' del capo d'istituto e' oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione di quanto previsto dall'art. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sara' formulata da un nucleo di valutazione da istituire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e da rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sara' istituito in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le modalita' indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione integrativa saranno definite le modalita', i contenuti e le procedure di garanzia in caso di esito negativo della valutazione. 2. In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente. DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 ART. 25 bis 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni P sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 5. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica. ART. 21 - L'INDENNITA DI DIREZIONE 1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennita' accessoria mensile. Il relativo importo sara' determinato in sede di' contrattazione integrativa nazionale, che potra' definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti. 2. L'indennita' compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli istituti di educazione, nonche' al direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie e al Personale incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, l'indennita' di direzione per lo stesso periodo e' corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente. Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l'indennita' di direzione e' corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica. 3. La contrattazione integrativa nazionale determinera' criteri, consistenza numerica del personale destinatario e decorrenza per l'attribuzione di una indennita' aggiuntiva di direzione ai capi d'istituto che abbiano superato le verifiche di cui al precedente articolo 20. ART. 22 - LA MOBILITA DEI CAPI DI ISTITUTO . Al fine di agevolare la mobilita' dei capi d'istituto sono definite le seguenti modalita': a) la mobilita' dei capi d'istituto, rispettivamente titolari nelle scuole elementari, medie, negli istituti comprensivi nonche' nella scuola secondaria di secondo grado, e' territoriale; in sede di contrattazione integrativa nazionale possono essere previste precedenze per il personale appartenente alle specifiche tipologie dell'istituto; b) in relazione al nuovo profilo professionale dei capi d'istituto, conseguente anche ai percorsi di formazione e all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la mobilita' professionale dei dirigenti scolastici titolari della scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola secondaria superiore e viceversa, si effettua sulla base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale. In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla mobilita' d'ufficio assunte nel Contratto collettivo decentrato nazionale del 20/1/1999. Sezione II - Personale docente ART. 23 - AREA E FUNZIONE DOCENTE 1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono cosi' sostituiti: "4. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attivita' individuali e collegiali e nella partecipazione alle attivita' di aggiornamento e formazione in servizio. 5. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attivita' collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento. 6. Il profilo professionale dei docenti e' costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attivita' di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola." 2. I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi. ART. 24 - MODALITA' ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE 1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalita' organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 2. Nel rispetto della liberta' d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attivita' didattiche nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilita' previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 - e, in particolare, dell'articolo 4 dello stesso Regolamento, tenendo conto della disciplina contrattuale. 3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dell'autonomia, a partire dall'1/9/2000, e dell'entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nell'anno scolastico 1998/1999 e nell'anno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dell'autonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2. 4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attivita' e sono finalizzati allo svolgimento delle attivita' di insegnamento e di tutte le ulteriori attivita' di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attivita' di insegnamento ed in attivita' funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attivita' e i conseguenti impegni del personale docente che puo' prevedere attivita' aggiuntive. Il piano e' deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura e' modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. 5. Il comma 1 dell'articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 e' cosi' sostituito: "L'attivita' funzionale all'insegnamento e' costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attivita', anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi." LEGGE N. 59 DEL 15 MARZO 1997 ART. 21 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali, saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla, base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici, e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni. 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. e' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita, la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e, delle relative norme di attuazione. ART. 25 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE 1. Le attivita' aggiuntive consistono in attivita aggiuntive di insegnamento e attivita' aggiuntive funzionali all'insegnamento. 2. Le attivita' aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dell'offerta formativa. 3. Il compenso orario e le modalita' di attribuzione delle attivita' aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale; il compenso e' incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, si possono prevedere compensi in misura forfettizzata. 4. Il compenso per le attivita aggiuntive d'insegnamento e' erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali. 5. Tra le attivita' funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art. 42, comma 3, lettera a) del CCNL 4-8- 1995. 6. I compensi per le collaborazioni di cui all'art. 19, comma 4 saranno disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa. ART. 26 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI Le istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilita' che i docenti svolgano attivita' didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attivita' precisando anche il regime delle responsabilita'. ART. 27 - COLLABORAZIONI PLURIME I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessita' di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarita' o di servizio ed e' autorizzata dal competente capo d'istituto. ART. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 1. Per la realizzazione delle finalita' istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale e' costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per l'espletamento di specifiche funzioni-obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dell'offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici piani dell'offerta formativa. Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L'incarico e' rinnovabile. Lo stesso collegio dei docenti designa, altresi', il responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione o sottoposti, per quanto concerne la qualita' della formazione, alla vigilanza da parte dell'Amministrazione stessa. Costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilita' a permanere nella scuola per tutta la durata dell'incarico. 2. Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento. 3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente provveditore agli studi che le trasmettera' subito all'Osservatorio di cui all'articolo 12 - schede informative aggiornate in ordine alla quantita' e alla tipologia degli incarichi conferiti e cio' allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa. 4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonche' le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non puo'' essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non puo' superare il numero di 50.000 unita', salva la possibilita' di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate all'istituto contrattuale. 5. L'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo e' valutabile ai fini dell'accesso agli incarichi in altre scuole e, piu' in generale, nell'Amministrazione scolastica, nonche' ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica. 6. l'incarico di collaboratore vicario del capo d'istituto e' equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4. 7. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioni-obiettivo di cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo d'istituto. La ripartizione terra' conto della dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per non piu' di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioni-obiettivo utilizzare nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalita', le risorse assegnate. ART. 29 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE 1. E' offerta l'opportunita' di riconoscimento della crescita professionale nell'esercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalita' acquisite con particolare riferimento all'attivita' di insegnamento. Essa consiste nella possibilita' per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nell'ambito della provincia in cui e' situata la scuola di titolarita'. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3. 2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potra' accedere almeno il 20% del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle disponibilita' di cui all'articolo 42, comma 3. Subordinatamente all'acquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all'art. 42, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva di cui al presente articolo potra' essere aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione e' fissata al 1 gennaio 2001. Con le stesse procedure si provvedera', a cadenza biennale, alla reintegrazione delle predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee, secondo i seguenti criteri: a) la procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione; b) i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione; c) la procedura puo' prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente in collaborazione con l'Universita' e con l'impegno dell'Amministrazione ad offrire opportunita' distribuite sul territorio. 3. La contrattazione integrativa nazionale fissera' le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinera' le modalita' delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive. 4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale, l'esperienza applicativa della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dell'A.R.A.N. Sezione III - Personale ATA ART. 30 - AREA E FUNZIONI 1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attivita' delle istituzioni scolastiche, in rapporto ai collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente. 2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell'unita' dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici. 3. Il - di cui al comma 1 e' collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A. LEGGE 59/97 ARTICOLO 21 (vedi pagina 46) ART. 31 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA 1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A. Le modalita' di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B. 2. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilita' correlati alle innovazioni organizzative, e articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o piu' categorie e profili professionali; ogni dipendente e' inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa e' confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa. ART. 32 - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA 1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attivita' e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza; b) da funzioni aggiuntive che nell'ambito dei profili professionali comportano l'assunzione di responsabilita' ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 36. 2. I passaggi interni al sistema di classificazione possono avvenire: A) TRA LE AREE con le seguenti procedure: a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, le cui modalita' verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale. Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente amministrativo a direttore dei servizi generali ed amministrativi sara' oggetto di specifica disciplina in modo da tener conto del nuovo assetto organizzativo conseguente all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2, e 34. b) Alle predette procedure selettive e' consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo, professionale di destinazione-fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge-purche' in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo. B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure: Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverra' mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio. 3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine. ART. 33 - ORARIO DI LAVORO 1. L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane. 2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalita' di articolazione dei diversi istituti di flessibilita' dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri: - l'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza; - ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualita' delle prestazioni; - ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; - programmazione su base plurisettimanale dell'orario. 3. L'orario di lavoro massimo giornaliero e' di nove ore. La pausa non puo essere inferiore a 30 minuti. 4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalita' e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa nazionale. 5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su piu' turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosita', e' applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione potra' realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano