IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari", ed in particolare l'art. 3, comma 11 e la relativa tabella n. 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306 "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari", ed in particolare l'art. 3, comma 3; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39 e l'art. 47, comma 3; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, con il quale sono state aggiornate le tabelle numeri l, 2 e 3, parte integrante del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997; Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi; Decreta: Art. 1. Le disposizioni di cui alla tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 26 maggio 1998 citato in premessa, restano confermate anche per l'anno accademico 1999/2000. La tabella n. 2 e' annullata. Per la valutazione dei redditi derivanti da impresa agricola e/o di allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A., e' assunta la base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato. In attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in premessa citato, la tabella n. 3, di cui al predetto decreto ministeriale 26 maggio 1998, e' sostituita dalla annessa tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.