IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 30
aprile  1997  "Uniformita'  di  trattamento sul  diritto  agli  studi
universitari", ed  in particolare  l'art. 3, comma  11 e  la relativa
tabella n. 1;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 25  luglio
1997, n. 306 "Regolamento recante disciplina in materia di contributi
universitari", ed in particolare l'art. 3, comma 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio 1998,  n.  286,  ed  in
particolare l'art. 39 e l'art. 47, comma 3;
  Visto il  decreto ministeriale  26 maggio 1998,  con il  quale sono
state aggiornate  le tabelle numeri  l, 2  e 3, parte  integrante del
citato decreto  del Presidente del  Consiglio dei Ministri  30 aprile
1997;
  Considerata l'esigenza di garantire il  rispetto dei termini per la
pubblicazione  dei  bandi e  la  tempestiva  erogazione dei  relativi
interventi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  disposizioni di  cui  alla  tabella n.  1  allegata al  decreto
ministeriale 26  maggio 1998  citato in premessa,  restano confermate
anche per l'anno accademico 1999/2000.
  La  tabella n.  2  e'  annullata. Per  la  valutazione dei  redditi
derivanti  da impresa  agricola e/o  di allevamento,  anche in  forma
associata, per  le quali sussiste l'obbligo  alla presentazione della
dichiarazione I.V.A.,  e' assunta  la base imponibile  determinata ai
fini  dell'applicazione  dell'IRAP al  netto  dei  costi relativi  al
personale a qualunque titolo utilizzato.
  In attesa dell'approvazione del regolamento  di cui all'art. 39 del
decreto legislativo  25 luglio 1998,  n. 286, in premessa  citato, la
tabella n. 3, di cui al predetto decreto ministeriale 26 maggio 1998,
e' sostituita dalla annessa tabella, che costituisce parte integrante
del presente decreto.