IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista  la legge  12  giugno 1990,  n. 146,  ed  in particolare  gli
articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12 e 13;
  Visto il  C.C.N.L. "1998-2001"  del personale del  comparto scuola,
sottoscritto  il   26  maggio   1999,  e   specificamente  l'allegato
concernente la  disciplina pattizia  per l'attuazione della  legge n.
146/1990, che  agli articoli  1, 2  e 3  stabilisce, rispettavamente,
che:
  1)  "i servizi  pubblici  da considerare  essenziali  .... sono  a)
l'istruzione scolastica,  in particolare per gli  aspetti contemplati
dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d)";
  2) sono da considerarsi prestazioni indispensabili da assicurare in
caso  di   sciopero  "....  a)  attivita',   dirette  e  strumentali,
riguardanti  lo  svolgimento  degli  scrutini e  degli  esami  finali
nonche' degli esami di idoneita'";
  3) "gli  scioperi proclamati e  concomitanti con le  giornate nelle
quali e'  prevista l'effettuazione  degli scrutini finali  non devono
differirne  la  conclusione  nei  soli  casi  in  cui  il  compimento
dell'attivita'  valutativa sia  propedeutico  allo svolgimento  degli
esami conclusivi dei cicli di istruzione";
  Vista la deliberazione n. 99/284 del 22 aprile 1999 con la quale la
Commissione  di garanzia,  ex art.  12  della legge  n. 146/1990,  ha
valutato  idonea,  "ai  sensi  e   con  le  precisazioni  di  cui  in
motivazione, e in particolare di quelle espresse in considerato n. 14
e n. 16", la riferita normativa, dopo aver dato atto che fra tutte le
organizzazioni degli utenti consultate  hanno inviato il parere sulla
normativa  medesima il  Movimento federativo  democratico e  l'Unione
nazionale consumatori;
  Visto  il  telefax del  26  maggio  1999, del  sindacato  nazionale
precari della scuola  italiana (Si.Na.P.S.I.), con il  quale e' stata
comunicata, per  il personale  del comparto scuola,  la proclamazione
dell'astensione  "dalle operazioni  di scrutinio  finale in  tutte le
classi e nei giorni  8 e 9 giugno in tutti gli IPSIA;  15 e 16 giugno
in tutte le scuole  medie di primo grado; 14 e 16  giugno in tutte le
scuole medie di secondo grado";
  Vista  la nota  n. 38954/BL  del  1 giugno  1999, con  la quale  il
Ministro  della pubblica  istruzione ha  chiesto al  Ministro per  la
funzione pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della
legge 12 giugno 1990, n.  146, nella considerazione che le agitazioni
in  atto  comportano   anche  l'astensione  dall'effettuazione  delle
operazioni  di scrutini  finali propedeutici  agli esami  finali, pur
essendo   state  tali   operazioni   individuate  quali   prestazioni
indispensabili dal C.C.N.L. sottoscritto il 26 maggio 1999 e valutato
idoneo dalla Commissione  di garanzia con la  deliberazione n. 99/284
del 22 aprile 1999;
  Considerato  che le  agitazioni in  atto nel  comparto scuola  e le
relative  modalita'  e  periodo  di attuazione,  per  le  motivazioni
espresse  dal Ministro  della pubblica  istruzione, costituiscono  un
fondato  pericolo di  un pregiudizio  grave ed  imminente al  diritto
all'istruzione, negli ambiti definiti dalla  legge 12 giugno 1990, n.
146, art. 1, comma 2, lettera d),  in quanto le azioni di sciopero in
precedenza  indicate  incidono,  rispetto  alle  date  fissate  dagli
istituti scolastici, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e
conclusione  di tutti  gli  scrutini finali  propedeutici agli  esami
conclusivi  dei cicli  di istruzione  nelle scuole  e negli  istituti
scolastici di ogni ordine e grado;
  Vista la sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 12822 del 29
novembre 1991,  con la quale -  in riferimento ad analoga  vicenda di
sciopero  relativa  alle  attivita' conclusive  dell'anno  scolastico
1982/1983 - e' stato sancito che:
  "non costituisce attivita' antisindacale la sostituzione di docenti
scioperanti durante gli scrutini finali  e gli esami finali con altri
docenti non scioperanti e con  supplenti, atteso che tale condotta e'
volta  non ad  impedire l'esercizio  della liberta'  sindacale e  del
diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella
insussistenza  di  un  obbligo  della  P.A.  di  subire  passivamente
l'interruzione del proprio servizio";
  "ne' puo' sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini
costituiscono, nell'ambito della  pubblica istruzione, prestazioni di
minore  importanza  e che  la  P.A.  non accusava  nessuna  sollecita
lesione del pubblico servizio, in  quanto scrutini ed esami integrano
oggettivamente il  momento conclusivo della didattica  ed, attraverso
la  verifica  dell'apprendimento   e  la  certificazione  abilitante,
costituiscono   il  necessario   e   logico  epilogo   di  tutta   la
programmazione  annuale che  impegna la  massima responsabilita'  dei
docenti e  degli studenti (ed  indirettamente le attese della  vita e
della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)";
  Atteso  che, nonostante  che alla  citata organizzazione  sindacale
Si.Na.P.S.I.,  promotrice delle  azioni  di  sciopero, in  precedenza
riportate, sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma
1, della  legge n. 146/1990,  l'invito a desistere  dai comportamenti
determinanti  la indicata  situazione di  pericolo, non  e' pervenuta
alcuna comunicazione in merito al citato invito;
  Preso  atto   dell'impossibilita'  di  esperire  il   tentativo  di
conciliazione di  cui all'art. 8,  comma 1, della legge  n. 146/1990,
fissato  per le  ore 10  del  giorno 3  giugno 1999,  per la  mancata
comparizione del rappresentante dell'organizzazione indicata;
  Constatato che la Commissione di garanzia non ha, allo stato, fatto
pervenire alcuna  proposta, pur se  formalmente richiesta ai  sensi e
per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990;
  Attesa, altresi', l'urgenza di provvedere,  che - in relazione alle
date,  fissate  come  sopra,  per   l'inizio,  la  conclusione  e  la
pubblicazione   degli  scrutini   finali   propedeutici  agli   esami
conclusivi dei cicli di istruzione ed alla data di inizio delle prove
degli  esami   riferiti  nelle  scuole  ed   istituti  scolastici  in
precedenza indicati - impedisce  ulteriori tentativi di conciliazione
del conflitto insorto con  l'organizzazione sindacale che ha promosso
le azioni di sciopero sopra riportate;
  Considerato  che,   conseguentemente,  permane  la   situazione  di
pericolo anzidetta;
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare   la   salvaguardia
dell'interesse alla regolare effettuazione  e conclusione, nelle date
fissate dal calendario relativo  all'anno scolastico 1998/1999, delle
operazioni  di  tutti gli  scrutini  finali  propedeutici agli  esami
conclusivi  dei cicli  di istruzione:  interesse risalente  a diritto
costituzionalmente garantito, che  resterebbe gravemente pregiudicato
dalla prosecuzione delle azioni  di sciopero, cosi' sbilanciandosi in
misura  rilevante  ed  irreparabile   il  necessario  equilibrio  tra
l'interesse   stesso   e   gli  interessi   di   categoria   espressi
nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;
  Considerato oltretutto che l'attuazione  delle suindicate azioni di
sciopero con le modalita' indicate  in precedenza si traduce anche in
lesione del  principio costituzionale di eguaglianza,  trattandosi di
agitazioni  che  potrebbero  risolversi in  grave  pregiudizio  degli
alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno
scolastico per i casi di  scrutini propedeutici agli esami conclusivi
dei  cicli  di istruzione,  atteso  il  conseguente mancato  regolare
svolgimento degli esami in parola;
  Considerato, infine,  che anche le  attivita' inerenti a  tutti gli
scrutini  finali  propedeutici agli  esami  conclusivi  dei cicli  di
istruzione - ritenute, come  sopra detto, prestazioni indispensabili,
ai sensi  dell'art. 1,  comma 2,  lettera d),  della legge  12 giugno
1990, n. 146,  nonche' ai sensi degli  articoli 1, 2 e  3, del citato
C.C.N.L. sottoscritto il 26 maggio 1999 - rientrano negli obblighi di
servizio come individuati dalla vigente normativa in materia e che le
stesse  consuete  attivita',  per   la  loro  regolare  esplicazione,
richiedono  prestazioni,   oltre  che  del  personale   docente,  del
necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 10
novembre 1998,  con il  quale il Ministro  per la  funzione pubblica,
dott. Angelo  Piazza, e'  stato delegato,  tra l'altro,  a provvedere
alla "attuazione... della legge 12 giugno 1990, n. 146";
                               Ordina:
                               Art. 1.
          Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione
  1. Il Ministro  della pubblica istruzione e' tenuto  ad adottare le
misure  di  cui  agli  articoli seguenti,  idonee  ad  assicurare  il
regolare inizio, effettuazione e  conclusione, nelle date fissate dal
calendario relativo  all'anno scolastico 1998/1999,  delle operazioni
di tutti gli  scrutini finali propedeutici agli  esami conclusivi dei
cicli di istruzione nelle scuole  e negli istituti scolastici di ogni
ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione
vigila sull'applicazione delle  disposizioni contenute nella presente
ordinanza.