IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento; Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visti gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Nuovo codice della strada che dettando norme sui dati di identificazione sulla omologazione, sulla dichiarazione di conformita', sul controllo di conformita', al tipo omologato degli autoveicoli, dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE della commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto merci pericolose su strada; Vista la direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dei 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europee serie L n. 11/25 del 16 gennaio 1999; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto si applica ai veicoli delle categorie N ed O, quali definiti all'art. 2 e all'allegato II del decreto ministeriale 8 maggio 1995 destinati al trasporto di merci pericolose su strada all'interno degli Stati membri o tra gli Stati membri. 2. L'ambito d'applicazione, le definizioni, la classificazione e le prescrizioni relativi a tali rimorchi e alle disposizioni amministrative per l'omologazione CE sono indicati negli allegati I e II del presente decreto.