IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229 del  Nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 406 del regolamento  di esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della strada approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre 1992,  n.  495,  pubblicato nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 303 del  28 dicembre  1992 che
conferma l'applicabilita'  del sopracitato  art. 229 del  codice alle
direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;
  Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli a  motore e  dei  loro rimorchi  ispirandosi al  diritto
comunitario;
  Visti gli  articoli 74, 75, 76  e 77 del Nuovo  codice della strada
che dettando  norme sui  dati di identificazione  sulla omologazione,
sulla dichiarazione di conformita',  sul controllo di conformita', al
tipo omologato degli autoveicoli, dei rimorchi e dei loro dispositivi
di  equipaggiamento,  stabiliscono  la competenza  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione a decretare in materia;
  Visto il  decreto del  Ministro dei  trasporti e  della navigazione
dell'8  maggio  1995  di  recepimento  delle  direttive  92/53/CEE  e
93/81/CEE  concernente  il  ravvicinamento delle  legislazioni  degli
Stati membri  relative all'omologazione  dei veicoli  a motore  e dei
loro  rimorchi pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 148  del 27 giugno 1995, che  costituisce l'ultimo testo
consolidato della direttiva 70/156/CEE;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4  agosto 1998,  pubblicato nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale n.  202 del 31  agosto 1998 di recepimento  della direttiva
98/14/CE  della  commissione  del  6  febbraio  1998  che  adegua  al
progresso tecnico  la direttiva 70/156/CEE del  Consiglio concernente
il  ravvicinamento delle  legislazioni  degli  Stati membri  relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4 novembre  1996, pubblicato nel supplemento  ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2  dicembre 1996, di recepimento della direttiva
94/55/CE   del   Consiglio   concernente  il   ravvicinamento   delle
legislazioni  degli   Stati  membri   relative  al   trasporto  merci
pericolose su strada;
  Vista la direttiva 98/91/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio
dei 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi
destinati al trasporto  merci pericolose su strada e  che modifica la
direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europee serie L n. 11/25 del 16 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il presente  decreto si applica ai veicoli delle  categorie N ed
O,  quali  definiti   all'art.  2  e  all'allegato   II  del  decreto
ministeriale 8 maggio 1995 destinati al trasporto di merci pericolose
su strada all'interno degli Stati membri o tra gli Stati membri.
  2. L'ambito d'applicazione, le definizioni, la classificazione e le
prescrizioni   relativi  a   tali   rimorchi   e  alle   disposizioni
amministrative per l'omologazione CE sono indicati negli allegati I e
II del presente decreto.