IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 7 marzo 1975 di recepimento della direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997 di recepimento della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998 che da ultimo ha modificato la direttiva 70/220/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE recante modifiche alla direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi come da ultimo modificata dalla direttiva 92/53/CE recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Vista la direttiva della Commissione 98/77/CE del 2 ottobre 1998, rilevante ai fini dello Spazio economico europeo, che lasciando invariati i valori limite delle emissioni adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissione dei veicoli a motore; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto: a) per "Veicolo" s'intende ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, del decreto ministeriale 8 maggio 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1998; b) per "Impianto GPL (gas di petrolio liquefatto) o GN (gas naturale) per autotrazione" si intende qualsiasi insieme di componenti di GPL o GN per autoveicoli concepito per essere montato su uno o piu' tipi determinati di veicoli a motore. Tale impianto puo' essere omologato come entita' tecnica quale definita all'art. 4, paragrafo 1, lettera d), del decreto ministeriale 8 maggio 1995 come da ultimo modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1998; c) per "Convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al decreto ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997 di recepimento della direttiva 96/69/CEE. Tale convertitore catalitico di ricambio puo' essere omologato come entita' tecnica quale definita all'art. 4, paragrafo 1, lettera d), del decreto ministeriale 8 maggio 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1998.