IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229 del  Nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli a  motore e  dei loro  rimorchi, ispirandosi  al diritto
comunitario;
  Visto il  decreto del Ministro  dei trasporti  del 7 marzo  1975 di
recepimento  della direttiva  70/220/CEE, pubblicato  nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.   101  del  16  aprile  1975
concernente il  ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati membri
relative  all'inquinamento atmosferico  da  emissioni  dei veicoli  a
motore;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
14  novembre  1997  di   recepimento  della  direttiva  96/69/CE  del
Parlamento  europeo  e  del   Consiglio  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 42 del 20 febbraio  1998 che da
ultimo ha modificato la direttiva 70/220/CEE;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4  agosto 1998  pubblicato  nel supplemento  ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n.  202 del 31  agosto 1998 di recepimento  della direttiva
98/14/CE recante  modifiche alla direttiva 70/156/CEE  concernente il
ravvicinamento  delle   legislazioni  degli  Stati   membri  relative
all'omologazione dei  veicoli a  motore e dei  loro rimorchi  come da
ultimo modificata  dalla direttiva 92/53/CE recepita  con decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  dell'8  maggio  1995
pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 148
del 27 giugno 1995;
  Vista la direttiva  della Commissione 98/77/CE del  2 ottobre 1998,
rilevante  ai  fini dello  Spazio  economico  europeo, che  lasciando
invariati i valori limite delle emissioni adegua al progresso tecnico
la  direttiva  70/220/CEE  del  Consiglio  relativa  all'inquinamento
atmosferico da emissione dei veicoli a motore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto:
  a)   per   "Veicolo"   s'intende  ogni   veicolo   quale   definito
nell'allegato II,  parte A, del  decreto ministeriale 8  maggio 1995,
come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1998;
  b)  per  "Impianto GPL  (gas  di  petrolio  liquefatto) o  GN  (gas
naturale)  per   autotrazione"  si   intende  qualsiasi   insieme  di
componenti di GPL  o GN per autoveicoli concepito  per essere montato
su uno  o piu' tipi  determinati di  veicoli a motore.  Tale impianto
puo' essere omologato come entita' tecnica quale definita all'art. 4,
paragrafo 1, lettera d), del  decreto ministeriale 8 maggio 1995 come
da ultimo modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1998;
  c)  per   "Convertitore  catalitico   di  ricambio"   s'intende  un
convertitore  catalitico o  un  insieme  di convertitori  catalitici,
destinato  a  sostituire  un  convertitore  catalitico  in  dotazione
originale   su  un   veicolo  omologato   conformemente  al   decreto
ministeriale 7 marzo 1975  di recepimento della direttiva 70/220/CEE,
come da ultimo  modificato dal decreto ministeriale  14 novembre 1997
di   recepimento  della   direttiva   96/69/CEE.  Tale   convertitore
catalitico  di ricambio  puo' essere  omologato come  entita' tecnica
quale  definita all'art.  4,  paragrafo 1,  lettera  d), del  decreto
ministeriale 8  maggio 1995,  come da  ultimo modificato  dal decreto
ministeriale 4 agosto 1998.